Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

  • Fabio Mora

    Porto S.Giorgio (FM)
    29/01/2014 21:18

    Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

    Un creditore, la cui domanda di insinuazione è stata esclusa, propone opposizione allo stato passivo. Il giudizio si conclude con l'ammissione al passivo del credito domandato dall'opponente e con la condanna del fallimento a corrispondere le spese di lite in favore del creditore opponente. Tali spese di lite cui il fallimento è stato condannato vanno riconosciute in prededuzione?

    Ritengo di si perché trattasi di spese prodotte da un giudizio sorto dopo la dichiarazione di fallimento e non vedo motivo per cui trattarle diversamente dalle spese sostenute dal curatore del fallimento per il proprio legale per resistere all'opposizione, alle quali viene pacificamente riconosciuta la prededuzione.
    Vorrei una Vs. opinione in proposito corroborata, se possibile, da riferimenti normativi e giurisprudenziali.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/01/2014 20:40

      RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

      Non vi è dubbio che il credito in questione abbia natura prededucibile essendo sorto nel corso del fallimento e in funzione dello stesso. Il riferimento normativo è l'art. 111 l.f.. Non ci risultano precedenti specifici, a dimostrazione della pacificità della soluzione, se non un risalente Trib. Genova, 30/05/1995 che ha espressamente affermato che "Le spese sostenute nel giudizio di opposizione allo stato passivo devono essere ammesse in prededuzione al passivo del fallimento".
      Zucchetti SG Srl
      • Danilo Cannella

        MILANO
        31/01/2014 12:45

        RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

        Nel caso considerato, di condanna del fallimento, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, al pagamento delle spese legali sostenute del creditore ricorrente, come si deve comportare il curatore se il fallimento non ha attivo e per questa ragione intende chiudere la procedura?
        grazie
        • Fabio Mora

          Porto S.Giorgio (FM)
          31/01/2014 13:36

          RE: RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

          Anche per i crediti prededucibili, se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità (art. 111-bis, L.F.). Pertanto, in mancanza di attivo, tale credito resterà insoddisfatto, alla stessa stregua di tutti gli altri crediti prededucibili, privilegiati e chirografari
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            31/01/2014 19:54

            RE: RE: RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

            Siamo d'accordo.
            Zucchetti SG Srl
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          31/01/2014 19:53

          RE: RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

          Ci sembra perfetto il consiglio dato dal dott. Mora nel suo intervento, giacchè il fatto che la fonte del credito in questione sia una sentenza nulla cambia rispetto al trattamento. Aggiungiamo che se non vi è attivo per soddisfare i crediti, neppure quelli prededucibili, può chiudere il fallimento a norma del n. 4 dell'art. 118.
          Zucchetti Sg Srl
      • Aldo Van den Borre

        SILEA (TV)
        04/11/2014 09:49

        RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

        Concordando con la prededuzione, si richiede cortesemente se per il riconoscimento di tali spese legali è necessaria una domanda di ammissione al passivo, ovvero se è possibile modificare lo stato passivo solo sulla base della sentenza di condanna del fallimento al pagamento delle spese stesse.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/11/2014 19:19

          RE: RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

          E' necessario che il creditore faccia una richiesta al curatore di essere pagato (non è necessaria una richiesta formale, potrebbe essere sufficiente anche la notifica della sentenza) e se il curatore solleva contestazioni (o su credito o sulla natura prededucibile, cosa abbastanza improbabile essendo la fonte una sentenza) quel creditore dovrà presentare una vera e propria domanda di insinuazione al passivo, posto che, a norma del terzo comma dell'art. 111bis, l.f. , i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto, previa autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato. La norma, tuttavia, pone una condizione per poter procedere al pagamento fuori riparto di tali crediti, anche in mancanza di contestazione, e cioè che l'attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di crediti prededucibili, perché, in mancanza, bisogna fare una graduazione tra tutti i crediti appartenenti alla categoria dei prededucibili, seguendo l'ordine dei privilegi.
          In sostanza , se lei, come sembra di capire, non contesta il credito per spese in questione, alla richiesta di pagamento del creditore valuta se l'attivo è tale da consentire la soddisfazione di tutti i creditori e, in caso positivo chiede al comitato dei creditori o, preferibilmente, al giudice delegato (visto che questi comunque dovrà intervenire per emettere il mandato) di procedere al pagamento.
          Zucchetti SG Srl

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          • Franco Torda

            Bergamo
            02/02/2018 19:30

            RE: RE: RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

            Un chiarimento: sentenza di primo grado respinge la richiesta del fallimento (azione responsabilità contro amministratori) con condanna al pagamento delle spese legali con distrazione in favore del legale dei convenuti. Il fallimento presenta ricorso in appello anche con specifico reclamo sulla condanna al pagamento delle spese.
            Il legale dei convenuti insiste per ottenere il pagamento in prededuzione (preciso che le disponibilità ci sono); il curatore ritiene che trattandosi di credito contestato sia necessaria l'istanza di ammissione al passivo.
            Chi ha ragione?
            Il mio dubbio è che, se il fallimento paga al legale le spese, in caso di riforma della sentenza di primo grado (almeno in punto spese) diventerebbe oltremodo difficile poterle recuperare con grave danno per la massa.
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              04/02/2018 20:26

              RE: RE: RE: RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

              Trattandosi di credito prededucibile contestato nella sua debenza, il creditore deve, a norma dell'art. 111bis, procedere all'insinuazione per poter essere soddisfatto, e, in sede di verifica, quel credito andrà ammesso con riserva in applicazione estensiva della'rt. 96 co. 2 n. 3 l.fall.
              Zucchetti Sg srl
          • Alessia Marchi

            Roma
            22/06/2023 10:35

            RE: RE: RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

            Il creditore può fare precetto in danno del Fallimento per le spese portate da sentenza di condanna (emessa a definizione di un giudizio di revocatoria non accolta)? O deve limitarsi a una richiesta di ammissione al passivo fallimentare? Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              22/06/2023 18:25

              RE: RE: RE: RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

              Il precetto è propedeutico alla esecuzione e un creditore non può agire in via esecutiva neo confronti del fallimento, neanche per i crediti prededucibili. Dispone infatti l'art. 51 l. fall. che " Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento", ed inoltre il secondo comma dell'art. 52 aggiunge che "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge".
              Poiché, infine, il terzo comma dell'art. 111 bis l. fall. prevede che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti", è sufficiente una richiesta di pagamento del creditore e il curatore, ove abbia le disponibilità per far fronte a tutte le prededuzioni, deve provvedere al pagamento, a meno che non contesti il credito stesso, nel qual caso il creditore deve procedere alla insinuazione.
              Zucchetti SG srl
              • Alessia Marchi

                Roma
                22/06/2023 21:21

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

                E se il creditore, come sopra, avesse notificato atto di precetto, sarebbe necessario proporre opposizione? O potrebbe essere sufficiente rappresentare quanto sopra da parte del curatore, invitando il creditore a seguire la procedura (magari notificandi rinuncia al precetto) ed eventualmente opporsi ex artt. 615 cpc all'esecuzione, qualora promossa?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  23/06/2023 20:15

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

                  Il precetto non è atto del processo esecutivo ma è, come detto nella precedente risposta, propedeutico allo stesso in quanto consiste nella intimazione ad adempiere entro un certo periodo, con l'avvertimento che in mancanza di procederà ad esecuzione forzata (art. 480 cpc); poiché il creditore precettante non può procedere all'esecuzione, diventa superfluo impugnare il precetto, che diventa comunque inefficace se nel termine di novanta giorni dalla notifica non è iniziata l'esecuzione (art. 481 cpc). Basta pertanto che il curatore faccia presente al creditore la sospensione per legge delle esecuzioni in danno del debitore fallito e del suo onere di seguire la strada indicata dall'art. 111bis l. fall. se intende partecipare al concorso. Se insiste il creditore insiste procedendo nell'esecuzione in danno del Fallimento, in quella sede esecutiva si farà valere la illegittimità della stessa per il divieto dettato dall'art. 51 anche per i crediti prededucibili.
                  Zucchetti SG srl
      • Sergio Orzan

        Gorizia
        19/05/2018 16:07

        RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

        A proposito di credito prededucibile in quanto sorto nel corso del fallimento: una società - su istanza di un creditore - viene dichiarata fallita, ma si oppone al fallimento. Il Tribunale - dopo istruttoria che vede coinvolti anche la fallita, nella persona del Curatore, ed il richiedente il fallimento - le da torto. La sentenza viene impugnata davanti alla Corte d'Appello, ove di nuovo la società dichiarata fallita vede reietta la sua domanda; alla fine anche la Cassazione - ove erano parti anche il Curatore, rimasto sempre contumace, e l'originario richiedente, costituitosi invece in giudizio in ogni grado con proprie fondate deduzioni e conclusioni - respinge definitivamente l'opposizione alla dichiarazione di fallimento, e condanna la società ricorrente alle spese di causa con distrazione delle stesse a favore dell'avvocato costituitosi in giudizio. L'avvocato richiede tali spese al (Curatore del) fallimento in prededuzione, ex art.111 L.F., poichè trattasi di un credito sorto nel corso del fallimento (che ha avuto nel mentre il suo corso non essendo stata sospesa la procedura mai, ed avendo avuto esito negativo l'impugnativa portata avanti autonomamente nei vari gradi dalla società fallita)e - nella sentenza della Suprema Corte - posto a carico della medesima società fallita le spese/compensi, come detto con distrazione a favore del professionista.
        Sul punto:1) E' fondata/giustificata la posizione dell'avvocato distrattario? 2) E' - nel caso - necessaria una domanda/insinuazione (più che ultra tardiva....) del professionista autonomamente nel fallimento o basta una semplice domanda e/o notifica della sentenza della Cassazione; 3) Ed in caso positivo - anche alla luce delle recenti novità giurisprudenziali - sono da considerare in prededuzione e/o da pagarsi dal fallimento tutte le somme vantate dal professionista (compensi, 15% spese generali, IVA e CPA)?
        Sergio Orzan - Gorizia
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/05/2018 10:17

          RE: RE: RE: Prededucibili le spese legali di controparte nel giudizio di opposizione in cui il fallimento è soccombente?

          Abbiamo già trattato questo argomento, anche di recente, per cui richiamiamo concetti già espressi adattati alla fattispecie.
          Il punto di partenza è che al pagamento delle spese sopportate dal creditore istante il fallimento nei vari gradi del giudizio, promosso dal fallito, di opposizione alla sentenza di fallimento è tenuta la società fallita, come del resto espressamente disposto nella sentenza della Corte di Cassazione, per cui si tratta di stabilire: (i) se il credito per dette spese abbia natura concorsuale o non e (ii), in caso negativo, se siano spese da considerare come dovute direttamente dalla società fallita o da pagare in prededuzione a carico della massa.
          Sul primo punto dottrina e giurisprudenza hanno ormai convenuto che non può attribuirsi alle spese sostenute dal creditore istante del fallimento, convenuto nel reclamo avverso la sentenza di fallimento proposta dal fallito, natura concorsuale (come in un passato meno recente aveva sostenuto la Cassazione) posto che le spese del giudizio di opposizione /reclamo trovano la loro genesi non già nella dichiarazione di fallimento (cioè nell'atto di pignoramento generale) ma nella pronuncia di condanna del giudice del reclamo, che ha carattere costitutivo, frutto della soccombenza processuale del fallito (art. 91 c.p.c.).
          Se è la soccombenza del fallito nel giudizio di opposizione la causa unica del credito di rimborso del creditore istante, deve necessariamente concludersi che il credito per le spese sostenute da costui, convenuto nel giudizio di opposizione, non può avere natura concorsuale, ma, a questo punto, le soluzioni possono essere due: o si ritiene che il credito in questione, in quanto successivo al fallimento, è inopponibile alla massa, per cui deve essere sopportato dall'opponente fallito, ovvero che tale credito è stato sostenuto nell'interesse della massa, per cui va soddisfatto in prededuzione.
          Cassazione risalente (Cass., 7 febbraio 1961, n. 249; Cass., 23 febbraio 1966. n. 567; Cass. 13 luglio 1968, n. 2502; Cass. 22 dicembre 1972, n. 3659) e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Trib. Perugia 12 febbraio 1990; App. Catania, 19 aprile 1990; Trib. Arezzo, 11 marzo 1999; nello stesso filone si inseriscono con distinguo, Trib. Bologna, 4 febbraio 1992; Trib. Messina, 13 marzo 2000; Trib. Padova 21 gennaio 2003) hanno optato per la natura prededucibile delle spese in discussione, sulla considerazione che la partecipazione del creditore al giudizio di opposizione /reclamo è obbligatorio, in quanto litisconsorte necessario, per cui la sua partecipazione al giudizio è stata ritenuta dal legislatore indispensabile per coadiuvare ed integrare l'attività difensiva del curatore e, quindi, è stata richiesta nell'interesse collettivo del ceto creditorio.
          La natura postconcorsuale e pertanto l'inopponibilità al fallimento delle spese in questione è stata, invece, accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, anche molto recente, che ha spiegato che dette spese "non danno luogo né a un debito di massa, pagabile in prededuzione né possono essere riconosciute in privilegio o in chirografo "essendo successive all'apertura del concorso e, comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale" (Trib. Milano 4 maggio 2017, n. 4970; Trib. Roma 9 maggio 2007; Trib. Roma 8 marzo 2006; Trib. Bergamo 5 maggio 2003; Trib. Saluzzo 19 settembre 2002; Trib. Brindisi 9 settembre 2002; Trib. Napoli, 31 ottobre 2000; Trib. Torino 11 luglio 2000; Trib. Monza, 11 marzo 1999; Trib. Milano, 5 marzo 1998; Trib. Milano, 24 ottobre 1996; Trib. Napoli, 17 luglio 1996; ecc.
          A lei la scelta.
          Ovviamente, il fatto che sia l'avvocato distrattario a proporre la domanda nulla cambia perché soccombente è sempre la società reclamante fallita e vincitore è sempre il creditore istante, solo che sono state distratte in favore del suo legale gli onorari non pagati e le spese anticipate. In altre parole è come se il credito in questione dovesse essere pagato al creditore istante, solo che può riscuoterlo il suo legale, tant'è che questi- indipendentemente dalla tematica di cui in precedenza- non potrebbe vantare il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.- e questo vale anche ai fini dell'IVA e del CAP, qualora ritenesse che il credito sia opponibile al fallimento; ossia se non vi fosse stata la distrazione, il creditore avrebbe pagato il suo avvocato corrispondendo l'Iva e il Cap ed avrebbe potuto insinuare l'intero importo sborsato, questo stesso importo può ora far valere l'avvocato.
          Zucchetti SG srl