Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

assegno richiamato e assegno protestato

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    20/12/2013 19:56

    assegno richiamato e assegno protestato

    insinuazione al passivo fatta sulla base di due assegni, il primo di euro 2000 é stato richiamato dal debitore (ora fallito) per mancanza fondi, il secondo di euro 1500 protestato con atto Notarile.
    Entrambi non sono passati (ne in addebito e ne in riaccredito poiché richiamato e protestato) per il conto corrente della fallita.
    Tali assegni sarebbero stati emessi dalla odierna fallita a saldo e per rimborsare delle spese a carico della ditta e anticipate dal presunto creditore.
    Secondo voi é da ammettere il credito totale di € 3500 sulla base di questi due assegni, senza che venga dimostrato (mediante la presentazione di altra documentazione) l'esistenza del credito sottostante?. Insomma, possono questi due assegni costituire di per sé già un titolo di credito senza che si dimostri con precisione cosa si andava a pagare con essi? (le date certe si evincono da una contabile della banca del creditore per addebito del richiamo per il primo assegno, e dall'atto di protesto e dal timbro notarile per il secondo assegno protestato).
    Grazie mille.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/12/2013 19:01

      RE: assegno richiamato e assegno protestato

      Se, come pare di capire, il portatore dell'assegno è il prenditore diretto del debitore, tale portatore dell'assegno può insinuare il creto portato dal o dai titoli di cui dispone perché l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità od estinzione di tale rapporto.
      Zucchetti Sg srl