Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ipoteca giudiziale e revocatoria

  • Fabio Patron

    Castelfranco Veneto (TV)
    23/04/2015 10:58

    ipoteca giudiziale e revocatoria

    L'art. 67 c. 1 n. 4) prevede che siano revocati , salvo che il creditore non provi di non essere stato a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, le ipoteche giudiziali costituite nei sei mesi che precedono la declaratoria fallimentare.
    Ebbene, nel caso specifico, il creditore iscrive ipoteca giudiziale nei sei mesi precedenti il fallimento e si insinua al passivo. L'ammissione al passivo viene respinta a norma dell'art. 67 c. 1 n. 4) e il creditore (successivamente fallito) non si oppone al provvedimento di esclusione. La domanda è la seguente: il curatore dovrà comunque proporre azione giudiziale e formalizzare la revoca, oppure è di per sé sufficiente l'esclusione dal passivo? Alla vendita dell'immobile, nel caso di inerzia della curatela, il provvedimento del G.D. che decreta la cancellazione delle ipoteche e altre pregiudizievoli potrebbe risentirne?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/04/2015 19:59

      RE: ipoteca giudiziale e revocatoria

      Classificazione: STATO PASSIVO / ECCEZIONI
      Il creditore in questione si è insinuato in via ipotecaria allo stato passivo del debitore e qui la garanzia è stata esclusa in quanto il curatore ha sollevato l'eccezione revocatoria, giusto il disposto dell'art. 95 l.f. (ha poca importanza ai fini del discorso se sia stata esclusa la sola garanzia ipotecaria e ammesso il credito al chirografo, o sia stato escluso anche il credito); lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo e il creditore (che sia a sua volta fallito o meno è irrilevante) non ha proposto opposizione, sicchè quella esclusione è definitiva nel fallimento del debitore, ove quel creditore troverà collocazione chirografaria (o nessuna collocazione, se è stato escluso anche il credito).
      A questo punto il curatore del fallimento del debitore non deve fare altro, non essendo necessario iniziare una azione revocatoria dell'iscrizione ipotecaria per far dichiarare inefficace la garanzia che già è stata esclusa dal passivo. Al momento della vendita del bene gravato e dell'incasso del prezzo, il giudice delegato provvederà a disporre la cancellazione dell'iscrizione in questione, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 108 l.f.
      Zucchetti SG srl