Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione al passivo dei crediti anche senza notifica della cartella

  • Luca Forcucci

    Passignano sul Trasimeno (PG)
    16/12/2014 10:12

    Ammissione al passivo dei crediti anche senza notifica della cartella

    Sperando di far cosa gradita segnalo la sentenza n.25863/2014 della Suprema Corte. Con detta pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell'ammissione al passivo di crediti tributari, l'Agente della riscossione è tenuto solo a produrre il ruolo, mentre non è necessaria la previa notifica della cartella esattoriale. In particolare, secondo la Corte, in accoglimento della tesi di Equitalia, la notifica della cartella è atto prodromico all'esecuzione esattoriale, "trattandosi di adempimento non necessario in caso di fallimento del debitore, cui, ai fini dell'eventuale proposizione del ricorso dinanzi al giudice tributario da parte del curatore, supplisce il deposito della domanda di ammissione con il ruolo ad essa allegato".
    Ne discende, quindi, il principio secondo cui, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari, l'Agente alla riscossione è tenuto a produrre unicamente il ruolo e non anche a notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale con la quale è intimato il pagamento.
    Rinnovando i complimenti per questo utile spazio l'occasione è gradita per porgere
    Distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/12/2014 19:16

      RE: Ammissione al passivo dei crediti anche senza notifica della cartella

      Classificazione: STATO PASSIVO / PROVA
      La ringraziamo per l'utile segnalazione.
      Si tratta dell'ordinanza della S. Corte n. 25863 del 9.12.2014, che, tuttavia, non costituisce una novità in quanto riafferma, con aggiunta di ulteriori argomenti, un principio già affermato da Cass. 26 febbraio 2008, n. 5063 e Cass. 31 maggio 2011, n. 12019. Queste invero, in motivato contrasto con un noto precedente che aveva fatto scuola (Cass. 17 giugno 1998, n. 6032), avevano già statuito che "i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. I. fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore".
      Più in generale sulla autonoma impugnabilità del ruolo, si possono consultare, tra le tante, Cass. sez. un. 1 luglio 2010, n. 15647; Cass. sez. un. 27 gennaio 2010, n. 1625; Cass. 19 gennaio 2010, n. 724).
      Zucchetti SG srl