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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
interessi di mora su fatture
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Isabella Nana
Pavia13/04/2016 10:21interessi di mora su fatture
Buongiorno,
come curatore solitamente ho sempre proposto l'esclusione degli interessi moratori di cui al DL 231/02 in virtù dell'art. 1 dello stesso decreto che esclude l'applicazione per debiti oggetto di procedure concorsuali, ammettendo invece interessi nei limiti di cui agli artt. 54 e 55 l.f.
La richiesta di alcuni creditori di interessi moratori ante fallimento fa riferimento all'orientamento del Tribunale di Milano (sentenza n. 833/08 a firma del Presidente dr. Quatraro) che considera l'esclusione di cui all'art. 1 del DL 231/02 limitatamente al periodo successivo al fallimento mentre prima della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 4, le obbligazioni contratte dal debitore sarebbero produttive di interessi moratori automaticamente senza formale messa in mora.
Visto che la legge fallimentare all'art. 55 prevede la sospensioni di tutti gli interessi convenzionali o legali per il periodo post fallimentare, salvo che non siano crediti garantiti, mi chiedo che senso abbia precisare all'art. 1 del DL 231/02 la non applicabilità ai debiti delle procedure concorsuali se questa debba valere solo per il periodo post fallimentare. Inoltre si avrebbe situazioni per cui un credito commerciale chirografario avrebbe diritto ad interessi moratori (molto più alti di quelli legali) sino alla data di fallimento mentre tali interessi non spettano ad un credito privilegiato ad esempio di natura professionale.
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/04/2016 20:29RE: interessi di mora su fatture
La questione, come abbiamo avuto modo di dire altre volte, è controversa e quella del Tribunale di Milano richiamata- che peraltro non sappiamo se ancora mantenuta- è una delle tesi che si fronteggiano.
Noi abbiamo sempre sostenuto che il principio contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002, a tenore del quale il tasso di interesse maggiorato previsto da detta legge non è comunque applicabile quando il creditore sia soggetto dichiarato fallito, ha una valenza generale per il quale, una volta emessa la sentenza di fallimento del debitore, la normativa di cui a detto decreto diventa inapplicabile e, quindi, il tasso di interesse ritorna ad essere quello legale, a meno che non sia intervenuto, prima del fallimento, un provvedimento giudiziale definitivo (una sentenza passata in giudicato, un decreto ingiuntivo definitivo, ecc.), che abbia riconosciuto gli interessi moratori commerciali, perché, in tal caso, questo provvedimento non è più modificabile (ma anche quest'ultimo concetto è messo in discussione). In questo senso abbiamo ricordato Trib. Mantova 13 maggio 2014, per il quale "La previsione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 231 del 2002 secondo la quale "le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedura concorsuale aperta a carico del debitore" deve essere interpretata nel senso che deve escludersi in sede fallimentare il debito per interessi di mora al tasso cosiddetto commerciale, potendo quindi il creditore essere ammesso al passivo del fallimento per gli interessi sui crediti commerciali scaduti anteriormente alla dichiarazione di fallimento solo nei limiti del tasso legale di cui all'articolo 1284 c.c., fatta salva ovviamente l'ipotesi in cui la debenza di detti interessi sia affermata da un titolo giudiziale passato in giudicato". Sentenza, che sostanzialmente utilizza le argomentazioni da lei esposte (la può consultare su www.ilcaso.it).
Zucchetti SG srl
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