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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
mantenimento ex coniuge separato del falllito
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ROBERTO TONTINI
Mercato Saraceno (FC)30/06/2016 17:01mantenimento ex coniuge separato del falllito
fallimento SAS e accomandaterio separato dalla moglie nel 2010 con provvedimento del Giudice che assegna un mantenimento alla moglie.
il fallito dichiara di percepisce una pensione di 1200 euro mese attualmente ed è moroso per il mantenimento pregresso alla sentenza dichiarativa di fallimento della moglie.
la sentenza di separazione giudiziale prevedeva un mantenimento di 2000 euro mese.
l'avvocato della moglie nella insinuazione mi richiede il mantenimento pregresso in prededuzione e si riserva di richiedere sussidio alla curatela per il fatto che la stessa ha pensione di 300 euro mese.
Soluzione prospettata:
- innanzi tutto il credito pregresso eventualmente sarà privilegiato ex art 2751 n. 4 cc e non in prededuzione quindi non ammetto il credito come richiesto dall'istante;
- secondariamente vorrei sapere se la coniuge è titolata a richiedere il sussidio alla curatela o possa esserne titolato solo il fallito;
- non è il caso che io rappresenti al GD il fatto che il fallito ha una pensione di 1200, che vi è una richiesta informale della ex coniuge attualmente separata di richiesta alla curatela, invitandolo ad emettere il decreto ex art. 47 LF affinchè disponga tramite lo stesso come debba essere trattata la pensione (appresa o meno al fallimento) e l'eventuale sussidio di mantenimento alla moglie (non ancora richiesto)eventualmente da detrarre a quanto percepito dal fallito a titolo di pensione (eccedente al mantenimento proprio?)e/o direttamente corrisposto dal fallito stesso o ancor meglio dall'inps stessa dirtettamente alla moglie?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/06/2016 20:05RE: mantenimento ex coniuge separato del falllito
Nel caso di separazione anteriore alla dichiarazione di fallimento del coniuge obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento per la moglie e figli, bisogna distinguere i crediti scaduti (e non pagati) prima e quelli maturati dopo il fallimento.
Le rate scadute prima della dichiarazione di fallimento costituiscono crediti concorsuali che il coniuge beneficiario può far valere insinuandosi al passivo e tali crediti godono, per gli ultimi tre mesi, del privilegio di cui all'art. 2751 n. 4 c.c., come lei giustamente propone come del resto affermato anche dalla Corte Costituzionale che con provvedimenti del . 04/03/1992, n. 84 e del 21/01/2000 n° 17 ha dichiarato inammissibile in un caso e infondata nell'altro la questione di legittimità costituzionale della mancata concessione del privilegio in favore del credito per mantenimento del coniuge separato o divorziato perché "il privilegio di cui alla norma denunciata (art. 2751 n. 4 c.c.), pur testualmente riferito ai crediti di alimenti, deve ritenersi estensibile sul piano interpretativo anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato, superandosi in tal modo la disparità di trattamento che altrimenti conseguirebbe ad una diversa ed opposta lettura della norma".
Per le rate successive sicuramente non si applica l'art. 60 l.f., giachè questo si riferisce ai crediti per rendite certi e insuscettibili di variazione nel tempo e non può quindi operare per il credito in questione, sempre modificabile in relazione alla diminuzione o al venir meno delle risorse del debitore che ne impedisce la capitalizzazione, per cui nulla è dovuto dal fallimento trattandosi di un debito di natura personale del fallito. Non potendo operare la regola di cui all'art. 60, le rate che scadono successivamente al fallimento non possono configurarsi neanche come credito concorsuale, nonostante l'anteriorità del titolo costitutivo, in quanto si traducono in prestazioni autonome che vengono ad esistenza dopo il fallimento, ma non rientrano neanche tra i crediti prededucibili per la loro estraneità all'attività e alle funzioni del fallimento; trattasi in sostanza di un debito personale del fallito, come, per capirci, i canoni di locazione della casa da lui occupata.
Ciò nonostante il fallimento può essere in qualche modo indirettamente coinvolto. Se, infatti, il fallito ha un reddito da lavoro, questo, a norma dell'art. 46 rimane nella sua disponibilità nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia e il giudice, nel fissare detti limiti, deve tener conto anche della necessità del fallito di provvedere al mantenimento della moglie e dei figli, alla luce delle mutate condizioni determinate dal fallimento. nel caso, quindi, si potrebbe chiedere al giudice delegato di lasciare l'intero importo della pensione al fallito, tenendo conto che egli dovrà provvedere anche al pagamento dell'assegno di separazione, da ridimensionare, ovviamente, rispetto a quello disposto in sede di separazione.
Se, invece, il fallito non ha alcun reddito o si ritiene che l'entità della pensione non sia idonea al mantenimento anche della moglie separata (in relazione all'entità della pensione, della eventuale nuova famiglia costituita dal fallito, dalla presenza di figli, ecc.), egli può chiedere il sussidio alimentare (diverso dal mantenimento) di cui all'art. 47, se le casse fallimentari lo consentono, e anche in tal caso va tenuta presente l'esigenza di mantenimento della famiglia, unita o separata che sia.
Si ritiene che il sussidio ex art. 47 possa essere chiesto anche direttamente dal coniuge beneficiario che versi in stato di bisogno.
Zucchetti Sg Srl
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Rosella De Santis
BERGAMO14/12/2016 17:17RE: RE: mantenimento ex coniuge separato del falllito
gentili esperti,
riprendo la discussione precedente per richiedere cortesemente i riferimenti che sottendono, se non ho capito male, il riconoscimento della titolarità anche in favore dell'ex coniuge per la richiesta al Giudice Delegato del sussidio alimentare di cui all'art. 47 L.F.
grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/12/2016 19:17RE: RE: RE: mantenimento ex coniuge separato del falllito
Nella precedente risposta non avevamo riportato le fonti dell'affermazione che riconosce al coniuge separato la legittimazione a chiedere il sussidio di cui alla'rt. 47 l.f. perché risalenti nel tempo. Si tratta, infatti di Trib. Catania 19/02/1981 in Dir. fall. 1982, II, 1518; Trib. Roma 16/02/1990 in Fall. 1990, 755, che esclude la legittimazione del coniuge quando la separazione intervenga dopo la dichiarazione di fallimento, implicitamente ammettendola nel caso che la separazione sia anteriore al fallimento); Pajardi Paluchowsky che criticano una decisione del Trib. Milano risalente agli anni '50 che aveva escluso la ligittimazione dei familiari non conviventi.
Zucchetti SG srl
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