Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Automezzo in Leasing
-
Michele Feltrin
Ceggia (VE)28/04/2016 10:14Automezzo in Leasing
Buongiorno,
sono curatore di un fallimento del 2012. Durante l'esame della documentazione della società fallita è emerso come la stessa avesse sottoscritto dei contratti di leasing per determinati beni mobili necessari all'esercizio dell'attività sociale.
In particolare, uno di questi contratti ha avuto per oggetto un automezzo.
Tuttavia, in sede di inventario, tale automezzo non è stato rinvenuto (e quindi non appreso), ed il legale rappresentante della società fallita ha consegnato alla curatela un denuncia ai Carabinieri avente per oggetto il furto del suddetto veicolo.
La società concedente il leasing, informata dell'occorso, ha fatto pervenire alla curatela una fattura di un determinato importo a titolo di indennizzo per il furto, secondo quanto stabilito nel contratto di leasing.
Altresì, la società di leasing aveva depositato apposita istanza di insinuazione per i canoni non corrisposti e di rivendica e restituzione del bene, che in sede di esame dello stato passivo non è stata ammessa proprio a causa delle predette ragioni.
L'importo dei canoni non corrisposti per i quali è stata svolta l'insinuazione risulta essere inferiore all'importo della fattura di indennizzo.
Vorrei chiedere il vostro parere sul comportamento procedurale da adottare nei confronti della suddetta richiesta di indennizzo, considerato che il bene non è stato nè rinvenuto nè inventariato.
Ringrazio dell'attenzione.
Cordiali saluti.
Dott. Michele Feltrin-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/04/2016 18:38RE: Automezzo in Leasing
Il credito per i canoni non pagati anteriormente al fallimento vanno ammessi. A questo punto il curatore avrebbe potuto o proseguire o sciogliersi dal contratto di leasing, ed è evidente che essendo stato l'automezzo rubato, il curatore non ha interesse a subentrare ed infatti la domanda di rivendica è stata respinta, non a causa del subentro, ma del mancato rinvenimento dell'autovettura, il che conferma l'intenzione del curatore di sciogliersi dal contratto. Intervenuto lo scioglimento (seppur implicito) da parte del curatore e in mancanza di una precedente risoluzione dello stesso contratto, dovrebbe applicarsi, quanto alle conseguenze, l'art. 72quater, che, però non può operare ove il bene in leasing non faccia parte dell'attivo e non venga restituito. Ci si trova allora nella ipotesi regolata dall'art. 103, nella parte in cui dispone che "se il bene non e' stato acquisito all'attivo della procedura (come appunto nel caso), il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'art. 95, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso".
Questo è, a nostro avviso quanto la società di leasing può chiedere al fallimento, per cui può anche accettare l'ammissione per l'indennizzo richiesto ove questo sia inferiore al valore del bene ex art. 103.
Zucchetti SG srl
-
Michele Feltrin
Ceggia (VE)03/05/2016 11:05RE: RE: Automezzo in Leasing
Ringrazio per la risposta.
Vorrei però integrare il quesito facendo presente che la fattura per l'indennizzo del veicolo in leasing rubato è stata inviata alla curatela successivamente all'udienza di verifica.
Affinché possa venire avvenire l'ammissione dell'indennizzo al passivo del fallimento è necessario che la società di leasing presenti una istanza ultratardiva inerente questa circostanza visto che l'importo dell'indennizzo risulta essere superiore all'importo dei canoni non corrisposti per i quali era stata svolta in principio l'insinuazione?
Nel qual caso si deve procedere con una modifica dello stato passivo?
Ringrazio per l'attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/05/2016 19:56RE: RE: RE: Automezzo in Leasing
La società di leasing se intende partecipare al passivo per l'importo di cui alla fattura per indennizzo deve presentare domanda di insinuazione, tardiva o ultra tardiva, a seconda del momento in cui interviene.
Ovviamente al domanda di insinuazione può essere soltanto sostituiva della domanda di rivendica respinta. Ossia, come lei ci dice nella originaria domanda la società aveva presentato "una domanda di insinuazione per i canoni non corrisposti e di rivendica e restituzione del bene, che in sede di esame dello stato passivo non è stata ammessa proprio a causa delle predette ragioni", sicchè la stessa società, come abbiamo già detto nella precedente risposta, ora, preso atto che l'automezzo rivendicato non può essere restituito, può soltanto convertire in danaro la domanda di rivendica e restituzione; conversione che l'art. 103 ammette possa essere fatta informalmente fino all'udienza di verifica ma che, passata la quale, deve essere azionata con lo strumento tipico della insinuazione formale al passivo.
Invero, l'art. 103 pone come regola generale quella che l'obbligazione di restituzione- sia essa derivante da un rapporto di natura reale che obbligatorio- va soddisfatta in forma specifica, e poi detta una normativa integrativa per il caso questo risultato non sia raggiungibile per la perdita del possesso della cosa da parte dell'obbligato alla restituzione, individuando l'entità e la natura della pretesa creditoria che l'avente diritto alla restituzione di cosa determinata è legittimato a far valere nel fallimento dell'obbligato alla restituzione, a seconda che la perdita del possesso sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento o successivamente. Se, infatti, un bene non è stato acquisito all'attivo all'infuori dei casi in cui ciò è consentito (artt. 87bis e 104ter), la perdita è addebitabile direttamente al fallito; sicchè l'avente diritto, come un qualsiasi creditore concorsuale, può far valere al passivo del fallimento il credito per il valore che la cosa aveva al momento della apertura del concorso in quanto il suo credito di restituzione si trasforma in un credito per il tantundem, di natura meramente concorsuale. Nel caso, invece, in cui il possesso della cosa cessi dopo che il curatore l'abbia acquisita all'attivo, l'avente diritto può chiedere che "il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione", giusto il disposto della ult. parte del primo comma dell'art. 103, giacchè, in tal caso il credito è rapportabile all'obbligo di custodia assunto dalla massa, e, per essa, dal curatore, con l'inventariazione, per cui la perdita del possesso è riconducibile ad un comportamento attivo od omissivo della stessa.
Nella fattispecie in esame la perdita del possesso è antecedente al fallimento, per cui la società di leasing per far valere il credito concorsuale del tantundem deve presentare una regolare domanda di ammissione al passivo.
Non abbiamo capito se il credito per i canoni impagati sia stato ammesso. Comunque, in caso positivo, l'ammissione rimane perchè la società concedente ha diritto al pagamento dei canoni scaduti prima del fallimento e alla restituzione del bene, con gli aggiustamenti di cui all'art. 72quater e se il bene non può essere restituito ad una somma di danaro sostituiva; se non è stato ammesso, la situazione non può essere modificata se la società non ha fatto opposizione allo stato passivo.
Al momento, quindi, il curatore non deve fare nulla, se non, per cortesia collaborativa, avvertire la società di leasing, che se intende partecipare al passivo deve presentare una domanda di ammissione; quando la domanda sarà presentata dev essere valutata e potrà essere ammessa in chirografo per l'importo corrispondente al valore che l'automezzo aveva alla data del fallimento.
Zucchetti Sg srl
-
-
-