Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INSINUAZIONE STATO PASSIVO CREDITORE FALLITO INTERVENUTO IN ESECUZIONE IMMOBILIARE

  • Miria Chiesi

    Guastalla (RE)
    31/10/2017 12:26

    INSINUAZIONE STATO PASSIVO CREDITORE FALLITO INTERVENUTO IN ESECUZIONE IMMOBILIARE

    Buongiorno,
    sono a richiedere quanto segue:
    un fallimento era intervenuto in una esecuzione immobiliare in qualità di creditore ipotecario di 1 grado su una unità immobiliare compresa nell'esecuzione immobiliare suindicata.
    Il debitore esecutato nel corso della procedura esecutiva viene dichiarato fallito dopo il suindicato intervento.
    Il creditore procedente il cui mutuo fondiario è garantito da ipoteca su altre unità immobiliari oggetto dell'esecuzione,nonostante l'intervenuto fallimento del debitore esecutato ha dichiarato di voler proseguire l'esecuzione immobiliare per le unità immobiliari rimaste ancora invendute(fra di esse esiste anche quella del creditore intervenuto fallito).
    Si chiede se il fallimento come creditore intervenuto nell'esecuzione immobiliare, che quindi proseguirà , deve presentare comunque domanda di insinuazione allo stato passivo nel fallimento del debitore esecutato o può attendere ,senza insinuarsi allo stato passivo, suddetto il riparto finale dell'esecuzione per riscuotere la somma relativa alla vendita dell'unità immobiliare su cui grava l'ipoteca di 1 grado.
    Sperando di essere stata chiara nell'esposizione,ringrazio in via anticipata per l'attenzione e porgo un cordiale saluto.
    CM
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/10/2017 21:08

      RE: INSINUAZIONE STATO PASSIVO CREDITORE FALLITO INTERVENUTO IN ESECUZIONE IMMOBILIARE

      Il fallimento A è intervenuto, quale creditore ipotecario, in una esecuzione promossa da un creditore fondiario B ai danni del comune debitore C, il quale in pendenza del procedimento esecutivo è stato, a sua volta, dichiarato fallito.
      In questa situazione, solo il creditore fondiario B può proseguire l'esecuzione in corso in quanto solo costoro godono di questo privilegio processuale che consente loro, appunto, di iniziare e proseguire l'esecuzione individuale anche in pendenza del fallimento del debitore, in deroga al divieto di cui all'art. 51 l.f. per il quale, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. A questo divieto sottostanno gli altri creditori non fondiari, per cui il Fallimento A non può più trovare soddisfazione del proprio credito nell'esecuzione individuale, ma, se vuol far valere pretese sul patrimonio fallimentare, deve insinuarsi al passivo.
      Zucchetti Sg srl