Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione con riserva

  • Roberto Campagnolo

    MILANO
    16/02/2012 18:28

    ammissione con riserva

    Buonasera.
    Il mio quesito riguarda la possibilità da parte del curatore nel proprio progetto di stato passivo di proporre il seguente provvedimento (si tratta di un fallimento soggetto al nuovo rito fallimentare, nuova normativa): "si ammette il credito.....ma con riserva all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nrg......"
    In pratica la società B (Banca) ante fallimento ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (opposto nei termni dalla società prima che venisse dichiarato il fallimento) per scoperto di c/c. La curatela ha ritenuto (previo autorizzazione del GD) di riassumente il procedimento. La società B (Banca) ha successivamente alla riassunzione depositato domanda di insinuazione del credito (credito identico in toto a quello ove pende giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo predetto).
    La mia proposta nel progetto di stato passivo è quella di cui sopra ovvero si ammette il credito.....con riserva all'esito del giudizio di opposizione.....
    Orbene lo scrivente pur conscendo che la dottrina nella nuova formulazione della normativa fallimentare non riconosce più le c.d. riserve "atipiche", ritiene pure che in materia non ci sia molta chiarezza.
    Quesito: nell'ipotesi in cui da un lato il creditore ha tutta la documentazione idonea e compravante il credito (per cui non si potrebbe far altro che ammetterlo) ma dall'altro pende giudizio di opposizione (instaurato ante e successivamente riassunto dal fallimento) cosa si deve fare?: 1) ammettere puramente e semplicemente il credito, ma così il procedimento di opposizione diventerebbe improcedibile in quanto per effetto della decisione del GD alla verifica del credito il credito non sarebbe tecnicamente più contestato (in tal senso si ricordi che vige anche il rpincio del ne bis in idem) ; 2) oppure è corretto ammetterlo ma con riserva all'esito del giudizio?
    Quale secondo voi il provvedimento più idoneo alla luce della nuova normativa?
    Grazie.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/02/2012 21:00

      RE: ammissione con riserva

      Quello che non riusciamo a capire è perché mai lei ha riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Questo decreto, non essendo stato dichiarato definitivo prima della dichiarazione di fallimento del debitore, era tamquam non esset e il creditore non poteva pretendere neanche le spese. Peraltro, benchè la causa sia stata riassunta dalla curatela, nel giudizio di opposizione l'attore sostanziale rimane l'ingiungente, il quale chiede la condanna dell'ingiunto al pagamento di una somma, per cui quel processo di opposizione è, secondo noi, oggi improcedibile per il principio della esclusività posto dall'art. 52 l.f., secondo cui per partecipare al concorso sostanziale sui beni fallimentari l'unica ed esclusiva via data al creditore è l'insinuazione al passivo.
      Diversamente si cade nell'empasse in cui ora si trova lei, di due giudizi pendenti sulla stessa materia; situazione inammissibile e non risolvibile con la riserva che intende apporre, perché in tal modo demanda al giudice ordinario la soluzione della controversia, nel mentre è il giudice delegato che deve decidere. Peraltro, come lei giustamente ricorda, le ipotesi di riserva sono solo quelle tipiche di cui all'art. 96; tra queste vi è quella del creditore che si insinua sulla base di una sentenza emessa prima del fallimento ma non passata in giudicato a tale data, ma alla sentenza non passata in giudicato non è equiparabile il decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la Banca non si è insinuata in forza del decreto ingiuntivo.
      Non a caso, infatti, la Banca si è insinuata non in forza del decreto ingiuntivo perché sa che non può utilizzarlo non essendo definitivo, ed ha prodotto documentazione ulteriore, che se abbiamo ben capito, è anche molto probante. A fronte di tale documentazione, ove idonea ad provare il credito vantato, lei deve proporre di ammetterlo al passivo e non in via riservata, ma in via pura e semplice; nel frattempo sarebbe opportuno non proseguire ulteriormente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente trovando un accordo con il creditore per le spese.
      Zucchetti SG Srl
      • Roberto Campagnolo

        MILANO
        16/02/2012 21:38

        RE: RE: ammissione con riserva

        AL momento della dichiarazione di fallimento pendeva il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, interrotto e che poi ho deciso di riassumere in quanto anche sulla scorta del legale che assisteva la società ante fallimento abbiamo ritenuto le eccezioni di opposizione fondate e quindi ho riassunto il giudizio.
        Molto probabilemnte il provvedimento più opportuno da assumere in sede di udienza di verifica dei crediti (che si celebrerà prossimamente) è quella della non ammissione del credito in quanto il credito è contestato per via del giudizio di opposizione.
        Cosa ne pensate?
        Ancora molte grazie.
        Roberto Campagnolo
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          17/02/2012 17:56

          RE: RE: RE: ammissione con riserva

          vedi risposta successiva
          Zucchetti SG Srl
    • Roberto Campagnolo

      MILANO
      16/02/2012 22:20

      RE: ammissione con riserva

      .....volevo precisare che era necessario riassumere il giudizio in quanto è stata spiegata domanda riconvenzionale. Vengono contestati interessi usurari, anatocismo, commissioni di massimo scoperto non giustificabili e/o comunque illegittime. In pratica la Banca dovrebbe "dare" anzichè avere dal "fallimento" se la futura sentenza dovesse accogliere l'opposizione del fallimento.
      Quindi il mio ragionamento nel formulare la proposta dal tenore "si ammette ma con riserva all'esito del giudizio etc.." è stato il seguente:
      1) la banca ha correttamente dimostrato l'esistenza del credito;
      2) vi è pero una causa di accertamento del credito;
      poichè la causa potrebbe anche avere esito favorevole al fallimento io ti ammetto il credito ma con riserva, nel senso che se il giudizio di opposizione si conclude positivamente al fallimento, si scioglie la riserva e il credito non si ammette.
      Tuttavia poichè pare che le riserve atipiche non sono più ammesse, avevo chiesto un vostro aiuto.
      Vi farò sapere la decisione che assumerà il Giudice delegato.
      Grazie.
      Roberto Campagnolo

      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        17/02/2012 17:57

        RE: RE: ammissione con riserva

        Ci rendiamo conto dello spirito che ha animato la riassunzione, ma ciò nonostante non possiamo non confermare quanto detto nella precedente risposta.
        Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e la riforma ha confermato, anzi ha rafforzato il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, per il quale ogni credito va accertato secondo le norme del capo V° della legge fall. ossia secondo le norme contenute negli articoli da 92 a 103. Esclusività significa che qualsiasi pretesa che si concretizzi nella richiesta di pagamento di una somma di danaro che si voglia far valere sul patrimonio acquisito all'attivo della procedura di fallimento deve essere accertata mediante il procedimento disciplinato dalle citate norme, giacchè questo è costruito secondo un rito ritenuto strutturalmente idoneo, siccome implicante la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori, ad assicurare il rispetto della concorsualità anche nella fase di cognizione. Di modo che la partecipazione al concorso formale viene a costituire l'unico modo di proporre la domanda giudiziale di partecipazione al concorso sostanziale e non già una forma meramente facoltativa, che si trovi in concorso elettivo con domande dello stesso contenuto in sede contenziosa ordinaria.
        Nell'ambito di tale giudizio, il curatore, come precisa il nuovo primo comma dell'art. 95, può "eccepire i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.
        Per questo motivo abbiamo detto che non vi era bisogno di riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per eccepire il calcolo di interessi usurari, l'anatocismo, l'impropria applicazione di commissioni di massimo scoperto e quant'altro; quelle eccezioni e le altre che riteneva di fare, infatti, lei avrebbe potuto sollevarle nella opportuna sede della verifica del passivo, senza doversi preoccupare della sorte del decreto ingiuntivo, perché questo, anche dichiarato improcedibile o estinto il processo di opposizione per mancata riassunzione, non avrebbe mai più potuto diventare definitivo (perciò avevamo detto sarebbe tamquam non esset).
        Ora che è in corso lo stato passivo e la banca si è insinuata, lei può fare ancora valere quelle eccezioni e, se, a seguito delle stesse, ritiene che la banca non sia da ammettere la escluda dal passivo, preoccupandosi contestualmente di far dichiarare la improcedibilità del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; se inoltre ritiene che non solo non va ammesso il credito ma che il fallimento vanti anche un credito nei confronti della stessa banca, questo credito lo azionerà avanti al giudice ordinario secondo le ordinarie regole di competenza. Questa domanda non la può fare nel giudizio di opposizione in via riconvenzionale perché quel giudizio ha per oggetto la condanna del fallito al pagamento di una somma, che è una domanda che può essere esaminata soltanto dal giudice del fallimento e non dal giudice ordinario per il già accennato principio di esclusività.
        Zucchetti SG Srl
        • Paolo Mansi

          prato
          16/05/2014 08:25

          RE: RE: RE: ammissione con riserva

          Mi inserisco nella discussione per richiedere un chiarimento. Nel caso in cui sia stata effettuata opposizione al decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale volta alla richiesta di risarcimento danni per concorrenza sleale, ed intervenga il fallimento dell'opponente, il curatore può ammettere il credito allo stato passivo (non sulla base del decreto ingiuntivo ma in quanto presentata domanda di insinuazione che risulta documentata e provato il credito) ed anche riassumere il giudizio al solo fine di portare avanti la domanda riconvenzionale che, per quanto riferito dal legale, potrebbe avere esito positivo e quindi determinare un beneficio per la procedura. Ringrazio per l'attenzione ed il prezioso aiuto.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            16/05/2014 20:19

            RE: RE: RE: RE: ammissione con riserva

            Certamente si, avendo la Cassazione, almeno dal 2003 (cfr. Cass.10.1.2003, n. 148; Cass. 23.4.2003, n. 6475), mutato il precedente indirizzo e chiarito che qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, la trattazione unitaria delle due cause non è imposta dall'art. 36 c.p.c., ma il giudice del giudizio introdotto dal curatore davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie deve limitarsi a dichiarare la improcedibilità della riconvenzionale, perchè soggetta al rito speciale dell'accertamento del passivo fallimentare, e, ancorché le due cause traggano fondamento dal medesimo titolo contrattuale, deve dichiarare la separazione delle cause stesse, restando quella principale incardinata dinanzi al giudice per essa competente, ritualmente adito dal curatore; deve, poi, rimediarsi con l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. all'esigenza del simultaneus processus posta dall'identità del titolo, "atteso che l'esigenza del simultaneus processus nè può derogare al rito speciale fallimentare, nè può (al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 36 cit.) sottrarre la domanda principale al giudice che per essa sia naturalmente competente, per devolverla, con travisamento della struttura logica del sistema concorsuale, al giudice fallimentare.
            Nel suo caso è fallito il soggetto che aveva promosso la riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , per cui la domanda principale va insinuata al passivo, ove può essere ammessa se documentata, e la riconvenzionale permane avanti al giudice ordinario, senza che sorga alcun problema di coordinamento dal momento che l'insinuazione viene definita.
            Zucchetti SG Srl
            • Ilaria Berra

              Mantova
              03/06/2015 11:45

              RE: RE: RE: RE: RE: ammissione con riserva

              Il mio caso é leggermente diverso e per questo chiedo
              la vostra opinione.
              Alfa vende a beta, con patto di riservato dominio, Dei beni mobili.
              Beta deve pagare il prezzo in 4 rate.
              Beta paga solo tre rate e alfa dunque ottiene decreto ingiuntivo per la restituzione dei beni.
              Beta fa opposizione e si radica il giudizio.
              Nel frattempo alfa fallisce e beta riassume.
              Con la causa ordinaria pendente, beta propone al fallimenti di Beta domanda di rivendica dei beni (sostiene di aver pagato anche la quarta rata).
              Il curatore cosa deve fare? Se il GD dovesse, su proposta del curatore, rigettare la domanda di rivendica, beta farà certamente opposizione allo stato passivo reiterando le stesse difese della causa di merito.
              Accadrebbe, dunque, che vi sarebbero due cause sulla stessa questione, una davanti al giudice istruttore e una davanti al tribunale fallimentare.
              Non ci sono spazi per chiudere bonariamente.
              Continuano entrambe le cause con rischio di contrasto di giudicati?
              Attendo vostre, grazie
              Ilaria Berra
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                03/06/2015 20:57

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione con riserva

                Il suo caso non è leggermente diverso da quelli esaminati nelle precedenti risposte, ma completamente diverso, dato che in quelli era il creditore in bonis che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e poi sopravveniva il fallimento del debitore, nel mentre nel caso suo è fallito il creditore che aveva ottenuto il decreto di condanna alla restituzione del bene (o al pagamento di una somma, non cambia nulla), per cui in questo caso non vale il principio della esclusività dell'accertamento del passivo che impone a chi vuol partecipare al passivo od ottenere un bene facente parte dell'attivo fallimentare di presentare domanda di insinuazione o di rivendica. Ed infatti Beta, che è in bonis, ha riassunto il processo di opposizione al decreto ingiuntivo, che continua, perché in quel giudizio si dovrà stabilire se il decreto ingiuntivo che ha disposto la restituzione dei beni ad Alfa va confermato, oppure va respinto. E questo fa capire perché Beta abbia proposto anche domanda di rivendica nel fallimento.
                A questo fine bisognerebbe sapere se, a seguito del decreto ingiuntivo, eventualmente provvisoriamente esecutivo, Alfa abbia ottenuto la restituzione dei beni venduti a Beta con patto di riservato dominio e se gli stessi siano stati inventariati dal fallimento Alfa, oppure se detti beni siano ancora nella disponibilità di Beta e non siano stati inventariati dal fallimento di Alfa.
                Presumibilmente ricorre questa seconda ipotesi, visto che lei non accenna a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, né ad acquisizione dei beni da parte del fallimento. Se è così, la domanda di rivendica proposta da Beta nel fallimento di Alfa è dettata soltanto da prudenza, perché la stessa non è necessaria e può pertanto essere rigettata. Beta, infatti, se dimostra nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (che, come detto, continua) di aver pagata anche l'ultima rata del prezzo, diventa automaticamente proprietaria del bene compravenduto, giusto il disposto dell'art. 1523 c.c.; e, poiché nell'ipotesi che si sta facendo il bene in questione non è acquisito al fallimento ma è ancora nella disponibilità di Beta, non vi è bisogno di azionare nel fallimento la rivendica.
                Se, invece, il bene oggetto della vendita riservata è stato restituito ad Alfa ed è stato inventariato dal fallimento, Beta giustamente ha proposto domanda di rivendica, che potrà avere successo ove si accerti che effettivamente essa ha pagato anche la quarta e ultima rata ed è diventata proprietaria, per cui la domanda può essere accolta con riserva dell'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Ciò non in forza del n. 3 del secondo comma dell'art. 96, che riguarda le ipotesi in cui già esista prima del fallimento una sentenza di primo grado non passata in giudicato, ma in forza del n. 1 perché, lì dove esiste una riserva di giurisdizione ordinaria (si pensi ad un processo penale o al giudizio civile promosso dalla curatela, come nel caso) o speciale (si pensi alla giurisdizione tributaria), l'esito di detti giudizi costituisce una condizione per l'accoglimento o meno della domanda presentata in sede fallimentare.
                Zucchetti SG srl