Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese legali giudizio di cognizione intervenuto successivamente al fallimento

  • Marta Morbidelli

    Gualdo Tadino (PG)
    03/07/2012 12:01

    spese legali giudizio di cognizione intervenuto successivamente al fallimento

    un lavoratore dipendente ha ottenuto, successivamente alla dichiarazione di fallimento, con sentenza del giudice del lavoro, il riconoscimento del rapporto di lavoro pregresso intrattenuto con una società fallita.
    Tale lavoratore può proporre istanza di ammissione tardiva? può chiedere il riconoscimento in chirografo delle spese legali sostenute durante il giudizio?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/07/2012 19:41

      RE: spese legali giudizio di cognizione intervenuto successivamente al fallimento

      Certamente il lavoratore può partecipare al passivo in quanto il credito nasce non dalla sentenza ma dal rapporto di lavoro intercorso.
      I problemi sono altri:
      a-onere della prova. La sentenza che ha riconosciuto l'esistenza di detto rapporto è intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, per cui non è opponibile alla massa. Ciò significa, da un lato, che il lavoratore creditore deve fornire la prova del rapporto intercorso non potendo giovarsi della sentenza che già lo ha appurato, e, dall'altro, che detta sentenza, benché non vincolante per il giudice, può costituire oggetto di valutazione; nel senso che se risulta ineccepibile, il credito può essere egualmente ammesso considerato che in sede di opposizione allo stato passivo il creditore potrebbe fornire quelle stesse prove poste a fondamento della decisione del giudice del lavoro.
      b- modalità della partecipazione al passivo. Queste sono quelle consentite dallo stato della procedura, ossia in via tempestiva o tardiva e, nel caso, se la sentenza è intervenuta dopo il decorso di un anno dalla chiusura dello stato passivo, anche in via supertardiva, potendo il lavoratore giustificare che il ritardo non è a lui imputabile.
      Non essendo la sentenza opponibile alla massa, le spese processuali non vanno riconosciute. Se si pensa di ammettere quelle maturate prima della dichiarazione di fallimento (ma noi siamo di diverso avviso), le stesse andrebbero in chirografo, trattandosi di spese relative ad un giudizio di cognizione.
      Zucchetti SG Srl