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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Credito del GSE per recupero incentivi erogati a seguito di decadenza dalla convenzione
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Enrico Ferro
VIBO VALENTIA20/09/2018 12:28Credito del GSE per recupero incentivi erogati a seguito di decadenza dalla convenzione
Buongiorno, vorrei sottoporre all'attenzione Vs e dei Colleghi che partecipano al forum, una questione particolare inerente una istanza di ammissione ultratardiva proposta dal G.S.E..
La vicenda è la seguente: sull'immobile sociale ante fallimento (e allorquando era operativo il c.d. primo conto energia) era stato costruito un impianto FV. Di conseguenza la srl fallita percepiva sia gli incentivi statali che le somme derivanti dalla immissione in rete dell'energia prodotta e non utilizzata.
Il perito nominato per stimare il valore del fabbricato da liquidare rileva, sull'impianto FV, una serie di gravi vizi, tali da indurlo a ritenere che l'impianto non fosse regolare e di conseguenza "rivede" al ribasso il valore di stima.
Lo scrivente provvede prontamente a segnalare al GSE quanto rilevato dal tecnico, sì da avere riscontro riguardo la ritenuta irregolarità dell'impianto ed a seguito di lunghissima una istruttoria il GSE, pervenendo a conclusioni analoghe a quelle cui era pervenuto il perito, comunica la decadenza retroattiva dagli incentivi originariamente concessi, con il conseguente obbligo di recupero.
Viene quindi trasmessa allo scrivente un'istanza ultratardiva di insinuazione al passivo, con la quale il GSE, senza alcuna particolare spiegazione, chiede che il credito da recuperare venga ammesso come credito prededucibile ex art 111 L.F..
Vi risulta una norma che qualifichi come prededucibile il credito vantato dal GSE in sede fallimentare? E se così non fosse, vi sono valide ragioni per poterlo ritenere tale?
In attesa di cortesi riscontri, ringrazio e porgo distinti saluti.
Enrico Ferro-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/09/2018 10:23RE: Credito del GSE per recupero incentivi erogati a seguito di decadenza dalla convenzione
Prima ancora della collocazione del credito, essendo questo stato azionato con istanza ultra tardiva, sorge un problema di ammissibilità, dovendo il creditore dimostrare che il ritardo non è a lui addebitabile; il che, da quello che emerge dalla domanda, non sembra tanto scontato, sia perché il GSE poteva fin da subito svolgere le sue valutazioni sulle condizioni dell'impianto, sia perché, come lei dice, dopo la sua comunicazione della perizia vi è stata una istruttoria lunghissima.
Se si supera questo ostacolo, crediamo che la richiesta prededuzione non possa essere concessa. Invero, a norma del secondo comma dell'art. 111 l.f. sono considerati crediti prededucibili, da soddisfare quindi con preferenza rispetto a quelli concorsuali, quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. Il credito derivante dalla dichiarata decadenza dagli incentivi non è qualificato come prededucibile dalla legge né può essere considerato sorto in occasione o in funzione della procedura. Quanto all'occasionalità, infatti, in corso di fallimento è intervenuta la decadenza, quale atto unilaterale del GSE con effetto retroattivo, che ha fatto scattare l'obbligo della restituzione degli incentivi dati ante fallimento, per cui si è in presenza di un credito concorsuale sotto questo profilo; quanto alla funzionalità, è evidente che la revoca non è finalizzata al funzionamento della procedura ma anzi va contro gli interessi e gli scopi della stessa.
Zucchetti Sg srl-
Enrico Ferro
VIBO VALENTIA21/09/2018 19:04RE: RE: Credito del GSE per recupero incentivi erogati a seguito di decadenza dalla convenzione
Ringrazio per il cortese ed analitico riscontro.
Per la verità anche io nutro qualche dubbio riguardo la sussistenza di una valida giustificazione per la proposizione ultra-tardiva dell'istanza. Peraltro, il GSE non si è neppure premurato di spendere una parola né in proposito, né con riferimento alle ragioni che a suo dire giustificherebbero l'ammissione del credito in prededuzione.
Concordo pienamente sul fatto che il credito stesso non possa essere considerato funzionale alla procedura!
Saluti
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