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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Immobile in leasing e fallimento dell'utilizzatore
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Alberto Biccheri
CITTA DI CASTELLO (PG)20/11/2019 17:12Immobile in leasing e fallimento dell'utilizzatore
Si richiede parere sul caso del fallimento dell'utilizzatore di un immobile concesso in leasing.
Il curatore non ritenendo conveniente proseguire il leasing, non subentra nel contratto.
Successivamente, il concedente presenta domanda di Rivendica del bene senza insinuarsi al passivo fallimentare; il GD approva la domanda di Rivendica. Il bene si trova ancora nella disponibilità del fallimento che dovrà a breve restituirlo al concedente.
Si chiede se, visto articolo 72-quater comma 2 LF e le recenti sentenze della Cassazione fra tutte la 8980/2019, considerando che il concedente non si è insinuato, come dovrà comportarsi il curatore per ottenere l'eventuale differenza fra la maggior somma ricavata dalla vendita o altra collocazione rispetto al credito residuo in linea capitale oltre al prezzo pattuito per il riscatto.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/11/2019 20:33RE: Immobile in leasing e fallimento dell'utilizzatore
Le sentenze che lei cita hanno sostanzialmente anticipato la disposizione di cui all'art. 177 del Codice della crisi e dell'insolvenza, tra cui la possibilità che il giudice delegato disponga una stima del valore di allocazione del bene. Chieda al giudice di disporre una stima del genere prima della restituzione, e se effettivamente il valore risultante è superiore all'ammontare del residuo credito della società di leasing per canoni scaduti, a scadere (solo capitale) e riscatto, chiede il pagamento della differenza.
Zucchetti Sg srl-
Alberto Biccheri
CITTA DI CASTELLO (PG)29/11/2019 18:22RE: RE: Immobile in leasing e fallimento dell'utilizzatore
Nel caso in cui il valore della stima disposta dal GD, risulti superiore rispetto alla somma dei canoni scaduti, a scadere e al riscatto, si domanda se sia possibile condizionare la restituzione del bene al pagamento da parte del concedente della differenza di cui sopra?
Se ciò non fosse possibile, come il curatore dovrà agire per soddisfare le pretese della procedura?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/12/2019 20:22RE: RE: RE: Immobile in leasing e fallimento dell'utilizzatore
Il secondo comma dell'art. 72 quater stabilisce che "In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale".
Questa norma, come si vede, non prevede la stima del bene oggetto del contratto di leasing, ma la consegna del bene e poi la restituzione da parte del concedente della maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene. La stima è stata introdotta dalla legge del 4 agosto 2017, n. 124, è prevista nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza (non ancora in vigore), ed è stata di recente applicata dalla giurisprudenza (Cass. 9/03/2019, n.8980) anche allo scioglimento odierno del leasing. Ciò nonostante, rimane il fatto che nessuna norma mette in rapporto di sinallagmaticità le due prestazioni, (restituzione del bene e restituzione del surplus) né è previsto un diritto di ritenzione; pertanto riteniamo che il bene, una volta accolta la domanda di rivendita e dichiarato esecutivo lo stato passivo, debba essere restituito e poi il fallimento farà valere il suo credito con le ordinarie forme di tutela giurisdizionale, ossia attraverso un giudizio di cognizione, anche monitorio se la stima viene considerata prova scritta.
Zucchetti Sg srl
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