Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio art. 2756 c.c.

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    29/04/2020 14:09

    Privilegio art. 2756 c.c.

    Una società fallita è proprietaria di un bene edile (macchina piega ferro)detenuto presso una officina meccanica specializzata che effettuato la riparazione che non è stata pagata.
    Il riparatore si insinuana al fallimento chiedendo l'importo della prestazione eseguita in privilegio ex art. 2756 c.c. e producendo una fattura successiva alla declaratoria di fallimento senza specificare se la consegna e/o la riparazione del bene sia intervenuta prima o dopo la declaratoria di fallimento. Nella domanda precisa che non si oppone alla riconsegna del bene.
    Il bene non è stato ancora acquisito al fallimento in quanto rinvenuto da poco ed anche in considerazione della emergenza epidemiologica in corso.
    Vi chiedo se sia giusto proporre l'ammissione al passivo in via privilegiata con riserva di produzione della bolla di consegna del bene antecedente la declaratoria di fallimento o ammetterlo in chirografo o ancora proporre l'esclusione in quanto la fattura è stata emessa in epoca successiva al fallimento.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/04/2020 20:50

      RE: Privilegio art. 2756 c.c.

      E' da escludere l'ammissione con riserva in quanto le ipotesi di ammissione riservata di cui al secondo comma dell'art. 96 l. fall. sono tassative e tra queste non è prevista l'ammissione con riserva di produrre la bolla, che lei individua come prova del credito, non considerando tale la fattura, atto unilaterale del creditore. In tsal caso il credito non è documentato e va pertanto non ammesso al passivo. E' vero che il n. 2 del secondo comma dell'art. 96 citato prevede l'ammissione con riserva di presentazione di documenti, ma la fattispecie riguarda il caso in cui ci sia già la prova del credito e manchi solo il documento formale.
      Escluderemmo l'ammissione in chirografo perché se si ritiene che il credito sia concorsuale e sussista. lo stesso è assistito dal privilegio di cui all'art. 2756 c.c., per cui il credito o va escluso, ma se va ammesso va collocato in privilegio.
      L'esclusione del credito sarebbe la soluzione più lineare in quanto logica conseguenza della mancanza di prova del credito; tuttavia noi consigliamo di riconoscere il credito con il privilegio ex art. 2756 c.c., ove riscontri che il bene è stato consegnato all'officina meccanica antecedentemente alla dichiarazione di fallimento e che i lavori dei quali si chiede il pagamento sono stati eseguiti, giacchè, al di là del momento della emissione della fattura 8che riguarda lui e suoi rapporti con il Fisco), è presumibile (e il creditore il creditore potrà agevolmente provarlo) che i lavori sono stati eseguiti subito dopo la consegna e comunque prima della dichiarazione di fallimento. Tenga conto, inoltre che il creditore non esercita il diritto di ritenzione, cui avrebbe diritto, né chiede la vendita diretta che l'art. 53 l. fall. gli consentirebbe e, probabilmente è anche un artigiano, ma non chiede tale privilegio.
      Zucchetti SG srl