Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Surroga ex art. 115 LF
-
Franco Della Nina
PORCARI (LU)24/11/2017 14:36Surroga ex art. 115 LF
Il 2° comma dell'art. 115 LF prevede che "se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata".
Per comunicazione tempestiva si intende che:
1) la comunicazione deve pervenire prima del riparto
ovvero che:
2) la comunicazione deve rispettare le regole ed i termini previste per le domande di insinuazioni al passivo tempestive, tardive ed ultratardive?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/11/2017 13:33RE: Surroga ex art. 115 LF
L'ammissione al passivo è già intervenuta e la comunicazione della cessione ha lo scopo di consentire al curatore, al momento del riparto di attribuire la somma che sarebbe spettata al creditore ammesso al passivo al terzo cessionario del credito, sicchè la tempestività della comunicazione non può che fare riferimento ai tempi del riparto.
Zucchetti Sg srl
-
Patrizia Sisinni
Lecce24/10/2018 12:03RE: RE: Surroga ex art. 115 LF
Buongiorno a tutti, intervengo per chiedere un approfondimento.
Premettendo che il credito è insinuato regolarmente nello Stato Passivo, ci sono particolari operazioni da svolgere al momento della ricezione della comunicazione di cessione (modifiche di stato passivo, comunicazioni ai creditori, istanze al GD ecc.) o basta tenerne conto in fase di ripartizione?
Grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/10/2018 19:47RE: RE: RE: Surroga ex art. 115 LF
Il secondo comma dell'art. 115 stabilisce che "Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo".
Lei, quindi, non deve fare altro che quanto previsto dalla norma, ossia controllare la regolarità della documentazione a sostegno della cessione del credito già ammesso e considerare il cessionario nel riparto al posto del cedente, apportando la modifica "formale" allo stato passivo. Non è richiesto l'intervento del giudice perché la modifica dello stato passivo è, appunto, solo formale, nel senso che il credito ammesso era stato già esaminato, per cui con la cessione si ha solo una modifica soggettiva. Nessuna comunicazione va fatta ai creditori per i quali è indifferente che al posto del cedente lo stesso credito sia pagato al cessionario.
Zucchetti SG srl-
Cristina Gaffurro
Bologna18/11/2019 00:31RE: RE: RE: RE: Surroga ex art. 115 LF
Nel caso che il cessionario chieda una modifica dello stato passivo in quanto il credito ceduto è il tfr di un lavoratore e per tale ragione può soddisfarsi direttamente all inps ma solo previa modifica, come ci si comporta?
Grazie.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/11/2019 20:22RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ex art. 115 LF
Applica l'ult. comma dell'art. 115 l.fall., in forza del quale, se il cessionario dimostra l'avvenuta cessione, lei rettifica lo stato passivo, sostituendo il cessionario al lavoratore già ammesso, per la parte di credito trasmesso.
Zucchetti SG srl
-
-
-
-
-
Alessandro Civati
Milano17/04/2019 18:22RE: Surroga ex art. 115 LF
Buonasera.
sono a richiedere un chiarimento.
dopo l'ammissione al passivo del soggetto X, il soggetto Y trasmette via pec al curatore una comunicazione ex art. 115 l.f. con la quale comunica che X ha ceduto ad Y il credito insinuato.
L'art. 115 l.f. prevede che : "Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione".
Nel caso di specie non è stata trasmessa alcuna documentazione con "sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario", bensì è stata prodotta copia della Gazzetta Ufficiale recante l'avviso ex artt. 1 e 4 L.139/99 sulla
cartolarizzazione e art. 58 D. Lgs. 385/93 TUB, trattandosi di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco.
Cosa deve fare il curatore in questo caso?
Seguendo la lettera della norma non dovrebbe tenere conto di tale comunicazione, poiché non supportata dalla documentazione richiesta dalla norma fallimentare.
Tuttavia la cessione di credito è intervenuta, come attesta l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Inoltre sono a chiedere anche cosa si debba intendere per atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, o meglio: è sufficiente una copia di tale atto, allegata alla pec contenente la comunicazione ex art. 115 l.f., oppure l'atto deve essere depositato in originale in Cancelleria, similmente per quanto avviene per i titoli di credito?
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/04/2019 21:20RE: RE: Surroga ex art. 115 LF
La fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 115 l.f. è quella che un creditore ammesso al passivo, ceda, dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo e prima della effettuazione del riparto in cui quel credito è incluso, il suo credito a terzi. Essendo stato dichiarato esecutivo lo stato passivo, il cessionario non potrebbe beneficiare della cessione se non con una insinuazione tardiva, previa revocazione del credito già ammesso, ma la norma citata, per evitare questo meccanismo sicuramente farraginoso, consente al curatore di attribuire (direttamente, senza un provvedimento modificativo del giudice) le quote di riparto che sarebbero spettate al cedente, al cessionario "qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione". Sottoscrizioni autenticate sono le sottoscrizioni apposte in calce ad atti privati delle quali il notaio attesta l'autenticità, per cui l'atto di cessione sottoscritto con autentica di firma cva presentato in via informatica , come tutta la documentazione (tranne i titoli di credito, come lei giustamente ricorda).
La notifica della cessione- e la relativa prova del'avvenuta cessione- non è necessaria nel caso di cessione di crediti in massa ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 01/09/1993, n. 385 (TUB) o ai sensi degli artt. 1 e 4 Legge 30/04/1999, n. 130 (sulla cartolarizzazione), per i quali la notifica al ceduto è sostituita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicchè, in questi casi, la produzione della Gazzetta Ufficiale che pubblica l'intervenuta cessione è sufficiente per effettuare la sostituzione.
Zucchetti SG srl-
Rolando Santagata
Termoli (CB)06/02/2020 14:56RE: RE: RE: Surroga ex art. 115 LF
Buon pomeriggio,
io, posto che gli atti non sono firmati digitalmente dai colleghi avvocati richiedenti, per stare più tranquillo, chiedo che il cessionario - sempre a ministero del collega avvocato - mi invii la copia autentica informatica, firmata digitalmente dal notaio. -
Santina Meli
siracusa16/06/2020 11:23RE: RE: RE: Surroga ex art. 115 LF
Buongiorno, ho un quesito da sottoporre per una vicenda che non mi è mai capitata sin ora.
Dopo il deposito del piano di riparto e il decorso dei 15 giorni concesso ai creditori per proporre eventuali reclami, un creditore comunica che il proprio credito è stato ceduto senza peraltro allegare alcunchè comprovante l'avvenuta cessione.
Io ritengo a questo punto che la cessione non sia stata comunicata tempestivamente e che andranno eseguiti i pagamenti così come indicati nel piano di riparto ormai da intendersi esecutivo.
Resto in attesa di un Vostro riscontro.
Grazie.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/06/2020 19:22RE: RE: RE: RE: Surroga ex art. 115 LF
Per la verità il piano di riparto non diventa esecutivo passti i 15 giorni per il reclamo, ma diventa tale quando il giudice delegato, su richiesta del curatore, lo dichiara esecutivo, come dispone il quarto comma dell'art. 110 l. fall.; pertanto fin quando il giudice non ha emesso tale provvedimento il progetto di riparto non è esecutivo e può essere chiesta la sostituzione in favore del cessionario del credito ammesso ex art. 115.
Tanto premesso, lei, nella specifica fattispecie rappresentata, può ben chiedere l'esecuzione del riparto e pagare il creditore ammesso, senza tener conto della cessione, giustificando il rigetto della richiesta di sostituzione in quanto non documentata. Tuttavia, nel caso è lo stesso creditore ammesso che le ha comunicato l'intervenuta cessione, il che fa pensare che questa operazione sia davvero avvenuta, per cui noi consiglieremmo di andare avanti con il riparto così come presentato, in modo da non danneggiare gli altri creditori aventi diritto, lasciando in sospeso la posizione del credito in questione. Nel frattempo, visto che la comunicazione della cessione è stata comunque fatta anche s ein via informale, può chiedere al cedente o al cessionario la necessaria documentazione e se questa viene fornita nel congruo termine da lei posto, la somma che aveva accantonata momentaneamente, la attribuisce a chi risulta averne diritto.
Zucchetti SG Srl
-
-
-
-
Massimo Serena
Genova05/03/2020 02:41RE: Surroga ex art. 115 LF
come si rettifica con fallco lo stato passivo? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/03/2020 17:51RE: RE: Surroga ex art. 115 LF
E' preferibile che telefoni all'assistenza ed uno degli addetti le dirà e la guiderà, se necessario, nei vari passaggi.
grazie.
Zucchetti Sg srl
-
-
Rolando Santagata
Termoli (CB)05/03/2020 18:10RE: Surroga ex art. 115 LF
se lei chiama il supporto telefonico di Fallco, la guideranno passo passo e in pochi minuti fa tutto.
-