Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione stato passivo creditore con privilegio ipotecario

  • Maria Carretta

    Montemilone (PZ)
    16/02/2017 13:44

    ammissione stato passivo creditore con privilegio ipotecario

    Buonasera,
    per un fallimento di cui sono curatore, ho ricevuto una richiesta di ammissione allo stato passivo da parte di un creditore (nella specie una banca)di mutuo ipotecario.
    Chiaramente la richiesta è fatta con privilegio sull'immobile ipotecato. Per una scelta di opportunità dal punto di vista economico, si è deciso di non inserire in attivo l'immobile ipotecato peraltro di proprietà solo al 50% della fallita, la richiesta di ammissione del credito è per l'intero ammontare del credito (non gà al 50%). Mi chiedo, non avendo inserito in attivo il 50% dell'immobile ipotecato, è ammissibile il credito al passivo?
    Attendo vs.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/02/2017 18:44

      RE: ammissione stato passivo creditore con privilegio ipotecario

      Bisogna muovere dal concetto che una cosa è l'accertamento del credito ed altro quello relativo alla sua collocazione. Il credito va ammesso o non a seconda della prova dello stesso; nel suo caso è probabile che la banca abbai effettuato un mutuo ai due coniugi prendendo ipoteca sulla loro casa di proprietà comune, per cui entrambi i mutuatari sono obbligati in solido e rispondono quindi per intero. Può anche darsi che il mutuo sia stato effettuato ad uno dei coniugi e l'altro abbia dato fideiussione, nel qual caso la fallita egualmente risponderebbe per intero. Ossia bisogna, per quanto riguarda l'ammissione del credito, che lei valuti la fonte dello stesso e se risulta che la fallita è obbligata al pagamento dell'intero (in quanto coobbligata solidale, fideiussore o altro), il credito va riconosciuto per intero.
      Altra cosa è stabilire se lo stesso sia assistito o non da ipoteca. Questa è una garanzia reale che grava su un immobile, per cui se lo stesso- o la quota della metà di proprietà della fallita non è stata acquisita all'attivo fallimentare, nel fallimento il credito va ammesso come chirografo. Questo in linea generale, perché non ci ha spiegato come mai la quota di competenza della fallita non sia stata acquisita all'attivo; non vorremmo che la banca, creditore fondiario, abbia iniziato e proseguito l'esecuzione immobiliare in pendenza del fallimento sull'intero immobile, perché, in questo caso, pur continuando l'esecuzione individuale ove si può vendere l'intero, la quota di competenza della fallita entra comunque a far parte dell'attivo fallimentare e il creditore, nell'insinuarsi, può vantare la collocazione ipotecaria.
      Zucchetti SG srl