Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

intervento fondo di garanzia INPS - ultime 3 mensilità

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    24/05/2018 11:35

    intervento fondo di garanzia INPS - ultime 3 mensilità

    Buongiorno,

    un dipendente ha fatto insinuazione al passivo richiedendo retribuzioni non pagate per i mesi di Marzo ed Aprile 2015 nonchè ratei di tredicesima e quattordicesima, classificando tali somme come anticipabili dal Fondo di Garanzia INPS in quanto relativo alle ultime 3 mensilità.

    Preciso come il fallimento è stato dichiatato nel Luglio 2017 e, quindi, il lavoratore non avrebbe diritto all'anticipazione del fondo di garanzia INPS di tali somme, ma questi ha agito in giudizio mediante presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo nel Marzo 2016, quindi devo considerare l'arco temporale dei 12 mesi da tale data.
    E' corretto quindi dire che la somma nell'insinuazione al passivo rientra nell'anticipabilità da parte dell'INPS (in quanto ultime 3 mensilità nell'arco dei 12 mesi prima del ricorso)?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/05/2018 19:41

      RE: intervento fondo di garanzia INPS - ultime 3 mensilità

      Con la Circolare numero 53 del 7/3/2007 l'Inps ha chiarito che "il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data della prima domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale". La stessa circolare poi prende in considerazione l'ipotesi che il rapporto di lavoro sia cessato prima dell'apertura della procedura concorsuale, ed in questi casi precisa che la data, di norma, è quella del deposito in tribunale del primo ricorso che ha dato origine alle rispettive procedure concorsuali oppure, "se il lavoratore ha agito in giudizio prima della suddetta data, il dies a quo è la data del deposito in tribunale del relativo ricorso".
      Nel suo caso, quindi, esclusa la data del fallimento che risale al luglio 2017 e il lavoratore chiede le retribuzioni relative ai mesi di marzo e aprile 2015, da ritenere le ultime prima della cessazione del rapporto di lavoro, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in tribunale del ricorso per decreto ingiuntivo nel marzo del 2016, con la conseguenza che le ultime due retribuzione relative ai mesi di marzo e aprile 2015 rientrano nell'anno, calcolato secondo le disposizioni dell'Inps.
      Tanto detto, va anche ribadito che la esatta individuazione delle ultime tre mensilità è problema irrilevante per curatori in quanto non sono questi a stabilire l'importo anticipabile. Ossia, il curatore si limita ad ammettere al passivo con il privilegio di cui all'art. 2751bis c.c. Il credito del dipendente per tutte le mensilità non pagate, e poi a comunicare allInps, quando richiesto, l'importo delle mensilità ammesse e i periodi di riferimento; il resto riguarda l'Inps e il lavoratore nel mentre per il fallimento nulla cambia perché il credito rimane sempre lo stesso ma muta il creditore per una parte.
      Zucchetti SG srl