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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
AMMISSIONE CON RISERVA EX ART. 96 L.F.
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Paolo Remia
Ancona12/01/2018 16:25AMMISSIONE CON RISERVA EX ART. 96 L.F.
Ringrazio anticipatamente per la Vs. risposta che Vi prego di fornire con cortese urgenza data l'imminenza dell'udienza di verifica.
La società fallita, in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, era stata convenuta in giudizio da un creditore per euro 100. Il tribunale adito accoglieva parzialmente le richieste di parte attrice per euro 10 con sentenza depositata in data anteriore al fallimento. Il creditore proponeva appello avverso la sentenza di primo grado sempre in data anteriore al fallimento. Alla data del fallimento il curatore non era a conoscenza del giudizio in corso. Il giudizio di appello non è stato interrotto dall'appellante all'udienza del 5/12 u.s. tenutasi per la precisazione delle conclusioni. Il creditore ha richiesto di essere ammesso al passivo del fallimento per euro 100 in chirografo allegando l'atto di appello e la sentenza di primo grado a lui parzialmente favorevole. Il curatore non ha interesse a dichiarare l'intervenuto fallimento in quanto la sentenza di appello, qualora sfavorevole al fallimento, non è ad esso opponibile. Si chiede quali delle proposte di ammissione al passivo del fallimento di seguito formulate sia per Voi corretta.
1)Si ammette il credito di euro 100 in chirografo con riserva ex art. 96 L.F. da sciogliersi all'esito del giudizio di appello.
2)Si ammette il credito di euro 10 in chirografo, si esclude il credito di euro 90 in quanto l'eventuale sentenza di appello sfavorevole al fallimento non sarebbe comunque opponibile alla procedura in quanto il giudizio non è stato interrotto e pertanto non riassunto dal creditore (Vs. risposta 22/5/2016 Germano Sciarotta)
Io personalmente sono favorevole per la prima soluzione.
Distinti saluti
Dott. Paolo Remia-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/01/2018 18:29RE: AMMISSIONE CON RISERVA EX ART. 96 L.F.
Noi siamo invece favorevoli alla seconda opzione. invero il meccanismo dell'ammissione con riserva di cui al n. 3 del secondo comma dell'art. 96 presuppone l'insinuazione al passivo del creditore e la continuazione del giudizio ordinario tra il creditore e il curatore in modo che quella decisione possa essere opposta al fallimento e costituire la base pe lo scioglimento della riserva posta al passivo. Poiché nel caso nel giudizio di appello la curatela non è coinvolta, la sentenza che sarà emessa in quella sede non sarà opponibile alla massa e, quindi nei suoi confronti varrò la sentenza di primo grado emessa, che quantifica in 10 il credito del creditore. Di conseguenza noin ammetteremmo il credito per 10 come portato dalla sentenza di primo grado, escludendo 90 e l'ammissione con riserva dell'intero credito perché nella causa di impugnazione non è parte la curatela.
Zucchetti SG srl
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Paolo Remia
Ancona15/01/2018 11:52RE: RE: AMMISSIONE CON RISERVA EX ART. 96 L.F.
Vi ringrazio per la sollecita risposta.
Ho necessità di un chiarimento circa l'ammissione con riserva dell'intero credito di cui parlate. Si riferisce al credito ammesso per 10? o all'intero credito pari a 100?
Avendo escluso il credito per 90, l'ammissione con riserva dovrebbe riguardare il solo credito ammesso per 10.
CONCORDATE?
Grazie
Paolo Remia-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/01/2018 19:48RE: RE: RE: AMMISSIONE CON RISERVA EX ART. 96 L.F.
Probabilmente ci siamo espressi male. Noi abbiamo scritto testualmente che "di conseguenza noi ammetteremmo il credito per 10 come portato dalla sentenza di primo grado, escludendo 90 e l'ammissione con riserva dell'intero credito perché nella causa di impugnazione non è parte la curatela". Intendevamo dire che va fatta l'ammissione soltanto di 10 in via pura e semplice, ossia senza riserva, con esclusione del residuo credito di 90 e con esclusione dell'ammissione con riserva dell'intero credito richiesta dal creditore.
Zucchetti SG srl
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