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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Prescrizione credito per retribuzioni professionisti
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)18/11/2015 11:33Prescrizione credito per retribuzioni professionisti
Ai sensi dell'art. 2956 c.c. il credito per le retribuzioni professionali si prescrive in 3 anni dall'ultimazione della prestazione (credo).
In assenza di documentazione (da allegare all'istanza di ammissione al passivo) relativa ad atti interruttivi della prescrizione, il Curatore (e poi il GD) non deve accogliere la domanda ?
Grazie
Cordiali saluti
Paolo Alloisio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/11/2015 20:18RE: Prescrizione credito per retribuzioni professionisti
Non vi è dubbio che il credito del professionista per le prestazioni effettuate è soggetto alla prescrizione triennale di cui all'art. 2956 n. 2, c.c. e che il triennio decorra dalla ultimazione dell'attività, per cui se è decorso detto termine il curatore può proporre e il giudice può decidere che il credito è estinto per prescrizione e rigettare di conseguenza la domanda.
Attenzione, però al fatto che la prescrizione di cui all'art. 2956 c.c. è una prescrizione presuntiva, che porta alcune conseguenze. La prescrizione presuntiva è, infatti, fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica, perciò stesso, il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, per cui l'unico mezzo per avvalersene da parte del debitore è sostenere che il credito è stato pagato o comunque estinto in altro modo satisfattivo. Non basta, quindi, la mera deduzione dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto, perché questa, lungi dal costituire una condotta processuale compatibile a norma dell'art. 2959 c.c. con la proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva, costituisce invece una condotta suscettibile di essere interpretata quale implicita ammissione del mancato pagamento del debito, condotta che, pertanto, rende inefficace l'eccezione di prescrizione presuntiva eventualmente sollevata.
In sostanza la prescrizione presuntiva è fondata su una presunzione "iuris tantum" di avvenuto pagamento del debito ed espone colui che l'oppone al rigetto se ammette di non aver estinto l'obbligazione.
Eccepito il pagamento, il creditore ha, quale unico mezzo di difesa, la possibilità di deferire al debitore il giuramento decisorio (art. 2960 c.c.). Ora se abbiamo capito bene lei fa l'ipotesi di un professionista che si insinua al passivo per cui il debitore è il fallito, ora in persona del curatore; se è così sorge un problema: può essere deferito al curatore un giuramento decisorio? Presumibilmente no, ma, in tal caso, nasce un altro problema: può il curatore eccepire la prescrizione presuntiva, posto che il creditore non può difendersi? La giurisprudenza, almeno indirettamente, ha ammesso che il curatore possa avvalersi della eccezione presuntiva, ma non ha mai affrontato il problema della difesa del creditore.
A questo punto, scelga lei la via da seguire, anche perché deve sentirsi in grado di dire che il credito è stato pagato o, quanto meno, che le risulta essere stato pagato e , se viene ammesso il giuramento, dovrà sostenere questa tesi sotto giuramento. Avverso il giuramento che ammetta il pagamento il creditore non potrà fare nulla più sul piano civilistico, anche se si scopre che il debitore ha giurato il falso, però il falso giuramento rimane perseguibile penalmente.
Per questo motivo noi abbiamo sempre sconsigliato ai curatori di avvalersi della prescrizione presuntiva, a meno che non abbiano prove che effettivamente il credito sia stato pagato.
Zucchetti Sg Srl
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