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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ipoteca giudiziale: estensione della prelazione ipotecaria
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Maria Clotilde Castellani
Rovigo19/05/2015 21:29ipoteca giudiziale: estensione della prelazione ipotecaria
Un Istituto di Credito ha iscritto ipoteca giudiziale in forza di decreto ingiuntivo munito della formula ex art. 647 cpc prima del fallimento.
Nella nota di iscrizione è indicato il solo capitale desunto dal decreto ingiuntivo, mentre non c'è indicazione delle spese liquidate e degli interessi.
Riterrei di ammettere con il privilegio ipotecario il solo capitale, il resto in chirografo, precisando che:
- l'art. 2855 si riferisce solo all'ipoteca volontaria laddove estende la garanzia ipotecaria alle spese per la costituzione, l'iscrizione e la rinnovazione e non alle spese del D.I.;
- l'art. 2855 si riferisce solo agli interessi corrispettivi, laddove parla di un capitale che produce interessi, e non agli interessi di mora quali quelli previsti nel decreto ingiuntivo;
- nella nota ipotecaria non sono indicate né le spese liquidate nel D.I. né gli interessi per cui i terzi non potevano apprendere dell'esistenza di una garanzia ipotecaria superiore all'importo indicato nella nota.
Se questa interpretazione è corretta (riferimento al Tribunale di Udine del 26/02/2010 dove al contrario l'iscrizione ipotecaria era stata eseguita anche per spese ed interessi) mi chiedo se gli interessi previsti dal decreto ingiuntivo sono interessi di mora da ammettere in chirografo solo sino alla data del fallimento, in quanto non rientranti nella previsione di cui all'art. 2855 C.C.
Ringrazio.... anche perché ultimamente vi sto sottoponendo varie problematiche.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/05/2015 18:58RE: ipoteca giudiziale: estensione della prelazione ipotecaria
La questione va vista sotto vari profili.
In primo luogo, deve verificare se il decreto ingiuntivo in questione, oltre alla provvisoria esecutorietà, abbia ottenuto la definitiva dichiarazione di esecutività a norma dell'art. 647 c.p.c., prima della dichiarazione di fallimento. In mancanza di tale provvedimento, infatti, la costante giurisprudenza della Cassazione degli ultimi anni ritiene che che il decreto non è opponibile alla massa, anzi è come se non esistesse, per cui non va riconosciuta l'ipoteca iscritta in base allo stesso decreto provvisoriamente esecutivo, non sono dovute le spese del decreto e il creditore deve fornire la prova del suo credito in altro modo, prescindendo dal titolo giudiziario.
Se, invece, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo con il provvedimento di cui all'art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento, si tratta di stabilire quale sia la normativa applicabile alle spese e agli interessi, indipendentemente dalla nota di iscrizione, per il solo fatto che le prime riguardano un decreto ingiuntivo esecutivo e i secondi interessi prodotti da un capitale che gode lella prelazione ipotecaria.
Alle spese del procedimento monitorio non si estende l'ipoteca che assiste il capitale perché il primo comma dell'art. 2855 c.c. stabilisce che "L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle della iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione", e non, quindi, quelle per il giudizio di cognizione, quale è quello per ottenere un decreto ingiuntivo. Queste potrebbero rientrare nella previsione, solo ove ci fosse tra le parti un patto espresso per l'estensione e fosse fatta la corrispondente iscrizione, il che è chiaramente incompatibile con l'ipoteca giudiziaria. Va aggiunto anche che il credito per le spese del procedimento monitorio non può godere neanche del privilegio di cui all'art. 2770 c.c., ancora una volta perché si tratta di spese relative ad un giudizio di cognizione e non esecutivo né conservativo; di conseguenza la sua proposta di ammettere detto credito in chirografo a noi sembra corretta.
Quanto agli interessi, questi trovano la loro regolamentazione nel secondo comma dell'art. 2855 c.c., per il quale, qualunque sia la specie d'ipoteca (e, quindi anche se giudiziale), l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, nei limiti e con i tassi indicati in seguito dalla stessa norma. Ma detto comma pone una condizione per l'estensione agli accessori dell'ipoteca, e cioè che "ne sia enunciata la misura nell'iscrizione". Di conseguenza, se, nel caso, nella nota di iscrizione nulla è detto circa gli interessi (anche, se la cosa è abbastanza strana), gli stessi non godono della prelazione ipotecaria e vanno trattati come chirografari, con applicazione della sospensione del decorso alla data del fallimento di cui all'art. 55 l.f.. Per la parte precedente, gli interessi liquidati nel decreto definitivo vanno riconosciuti, a meno che non si ritenga, seguendo un certo indirizzo, che, nonostante la definitività del titolo giudiziario che riconosce gli interessi moratori, il giudice delegato possa egualmente applicare la disposizione dell'art. 1 del D.lgs. n. 231 del 2002, per il quale le disposizione contenute in detto d.lgs. non trovano applicazione per "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito".
Zucchetti SG srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)15/10/2015 18:17RE: RE: ipoteca giudiziale: estensione della prelazione ipotecaria-URGENTE
Prendo spunto dal quesito del collega per conoscere la Vostra opinione in merito a due aspetti trattati nella risposta.
Mi chiedo se:
- l'estensione di cui all'art. 2855 c.c. alle spese di iscrizione dell'ipoteca, prevista espressamente al comma 1 per l'ipoteca volontaria, vale anche in caso di ipoteca giudiziale;
- in merito all'estensione del privilegio agli interessi maturati sul credito per il quale è stata iscritta ipoteca giudiziale, è sufficiente l'indicazione del relativo tasso;
- qualora poi si indichi detto tasso, il "totale" riportato nella nota di iscrizione rappresenta in ogni modo un limite quantitativo del credito complessivo (capitale + interessi) al quale riconoscere il privilegio ipotecario, oppure l'indicazione per gli interessi del tasso fa si che gli importi "naturalmente" maturati in ragione del trascorrere del tempo possano eccedere detto ammontare.
Ringrazio sin d'ora per la risposta.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/10/2015 20:08RE: RE: RE: ipoteca giudiziale: estensione della prelazione ipotecaria-URGENTE
L'estensione di cui all'art. 2855 c.c. alle spese di iscrizione dell'ipoteca, prevista espressamente al comma 1 per l'ipoteca volontaria, vale anche in caso di ipoteca giudiziale, dato che anche per questa è costituiva l'iscrizione.
In merito all'estensione del privilegio agli interessi maturati sul credito per il quale è stata iscritta ipoteca giudiziale, è sufficiente l'indicazione del relativo tasso, purchè sia tale da consentire, con un semplice calcolo, la quantificazione degli stessi che godono della prelazione.
Qualora si indichi detto tasso, il "totale" riportato nella nota di iscrizione rappresenta un limite quantitativo del credito complessivo (capitale + interessi) al quale riconoscere il privilegio ipotecario, quando nessuna specificazione è contenuta nella nota di iscrizione, in cui, cioè, si indica il tasso di interessi e l'importo per cui si iscrive l'ipoteca; perché gli importi per interessi maturati in ragione del trascorrere del tempo possano eccedere detto ammontare è necessario che nella nota sia detto che l'iscrizione viene presa per la somma X, più interessi al tasso indicato, o frasi simili che facciano capire che gli accessori non sia inclusi nella somma X.
Zucchetti SG srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)16/10/2015 10:09RE: RE: RE: RE: ipoteca giudiziale: estensione della prelazione ipotecaria-URGENTE
Molte grazie. -
Umberto Canovese
Piazzola sul Brenta (PD)28/01/2016 09:19RE: RE: RE: RE: ipoteca giudiziale: estensione della prelazione ipotecaria-URGENTE
Chiedo un vostro parere in merito alla problematica in oggetto in relazione a una nota di iscrizione ipotecari ove non viene indicato il tasso di interesse, ma solamente una somma per interessi pari ad euro 5000,00.
Il creditore chiede ex 2855 c.c. l'importo iscritto oltre interessi moratori per 20000,00 per l'annata in corso e successivamente al tasso legale sino al saldo.
Chiedo se corretto ammettere in privilegio il capitale ed euro 5000,00 per interessi in ipotecario mentre i successivi interessi maturati al tasso di mora e maturandi al tasso legale sino al deposito del riparto ammetterli in chirografo per superamento di quanto indicato nella nota di iscrizione.
Cordialmente
umberto canovese
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/01/2016 20:17RE: RE: RE: RE: RE: ipoteca giudiziale: estensione della prelazione ipotecaria-URGENTE
L'iscrizione ipotecaria per la voce interessi- che può essere determinata o determinabile con un semplice calcolo- segna il limite massimo dell'importo riconoscibile per interessi, per cui, ove non sia indicato un tasso né si faccia riferimento a richiami di legge o altro, e si indichi soltanto un importo, questo costituisce una soglia insuperabile in quanto il legislatore richiede tale indicazione nella nota di iscrizione proprio per consentire agli altri creditori di valutare agevolmente il peso che già grava sul bene ipotecato. Nel caso, avendo il creditore indicato una somma determinata fissa, senza ulteriori indicazione, lei può riconoscere interessi fino a quell'importo in applicazione dell'art. 2855 c.c., potrà anche riconoscere gli ulteriori interessi eventualmente dovuti per il periodo ante fallimento, in chirografo; nulla per il periodo successivo al fallimento.
Zucchetti SG srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)17/03/2016 11:48RE: RE: RE: RE: RE: RE: ipoteca giudiziale: estensione della prelazione ipotecaria-URGENTE
Buon giorno,
mi inserisco nella discussione in relazione alla nota questione dell'estensione del privilegio ipotecario agli interessi.
La fattispecie che vorrei analizzare è la seguente: un Istituto di Credito ottiene anni addietro un decreto ingiuntivo (preciso munito di visto ex art. 647 C.P.C. in epoca anteriore all'apertura del concorso) per un ammontare comprensivo delle rate impagate di un finanziamento chirografario (poniamo 110, di cui 10 per interessi), nonchè della residua quota capitale (poniamo 90). A fronte di detta somma (200) è iscritta ipoteca giudiziale e nella nota di iscrizione la somma citata è indicata quale capitale.
Come detto, l'ammontare ingiunto comprende anche varie rate insolute del finanziamento e, pertanto, pure la relativa quota di interessi convenzionali previsti dal piano di ammortamento originario, nonchè interessi di mora (nel caso in esame 10). Mi chiedo se, nel valutare le annualità assistite da privilegio di cui all'art. 2855 C.C., sia necessario "scorporare" dall'importo ingiunto la quota interessi, e quindi verificare se detti interessi siano ricompresi nelle annualità privilegiate, oppure se la somma ingiunta sia comunque assistita da privilegio, indipendentemente dalla sua composizione, in forza del titolo ottenuto.
Io propenderei per quest'ultima soluzione.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/03/2016 20:15RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ipoteca giudiziale: estensione della prelazione ipotecaria-URGENTE
La risposta dipende dalla via che si scegle a monte e di cui abbiamo fatto cenna alla fine della prima risposta di questo dibattito. Ossia o si ritiene che il titolo giudiziario passato in giudicato- sia esso una sentenza che un decreto ingiuntivo- non consenta al giudice di che adeguarsi allo stesso, oppure che, un titolo del genere, emesso quando il debitore era in bonis, debba poi sottostare, una volta che questi sia fallito, alle regole fallimentari e, quindi, al trattamento degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l.f. e alle norme civilistiche da questi richiamate, tra cui l'art. 2855 c.c..
Sono due orientamenti di pari dignità, tra quali è difficile scegliere. Ad ogni modo, se si opta per il primo, bisogna allora esaminare con attenzione ciò che è stato disposto nel decreto ingiuntivo. E' chiaro, infatti, che se questo non ha distinto tra capitale e interessi omgioingendo il pagamento di un'unica somma, oppure ha distinto quantificando gli interessi, non vi materia per diverse valutazioni in sede fallimentari; nel mentre, se nel decreto ingiuntivo si ingiunge al debitore di pagare una somma per capitale più interessi, senza altra qualificazione, allora la quantificazione degli stessi può essere fatta in sede fallimentare con i criteri dettati dall'art. 2855 c.c.
Zucchetti Sg srl
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Tiziana Zaniol
Noale (VE)11/09/2017 10:47RE: RE: ipoteca giudiziale: estensione della prelazione ipotecaria
In ordine al provvedimento di esecutività ex art. 647 cpc avvenuto post dichiarazione di fallimento e al conseguente mancato riconoscimento di privilegi che derivino da tale provvedimento (come l'ipoteca iscritta in forza del decreto ingiuntivo non dichiarato definitivo ex art. 647 cpc prima della declaratoria fallimentare)la sentenza più recente in tal senso della Corte di Cassazione a me nota è quella del 31.7.2015, n. 16215, che richiama le precedenti (Cass. n. 23202/13; n. 1650/14; 2112/14). Vi risultano sul tema sentenze più recenti?
Nel ringraziarvi, porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/09/2017 19:39RE: RE: RE: ipoteca giudiziale: estensione della prelazione ipotecaria
Cass. 29/02/2016, n. 3987 dopo aver ripetuto che "Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c." (riprendendo quanto detto nella sentenza n. 16215 del 2015) aggiunge che, qualora sia stata proposta opposizione "come si evince dal coordinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c., basta che il relativo giudizio si sia estinto e che, al momento della sentenza di fallimento, sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione". Ossia la Corte con questa sentenza ha ribadito il precedente orientamento della inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc (ulteriore conferma indiretta in Cass. 08/04/2016, n. 6918 e in termini Trib. Treviso 08/06/2017), ma ha precisato che può essere considerato sostitutiva di tale decreto la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto questa produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto dopo che sono scaduti i termini per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione; di conseguenza se il fallimento dell'ingiunto opponente interviene dopo dieci giorno dalla dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione, senza che questa sia stata impugnata, il decreto ingiuntivo, poiché a seguito di tale provvedimento ha acquistato efficacia esecutiva definitiva, è opponibile al fallimento, anche se non è intervenuta la dichiarazione di esecutività ex art. 647 cpc.
Queste ci risultano essere le sentenze della S. Corte sul punto successive al 2015.
Zucchetti SG srl
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