Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Affitto d'azienda - crediti dipendenti ex art. 2112 c.c. - solidarietà con affittuaria

  • Roberto Coscia

    Perugia
    07/10/2015 11:21

    Affitto d'azienda - crediti dipendenti ex art. 2112 c.c. - solidarietà con affittuaria

    Buongiorno,
    vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la seguente fattispecie:
    La società ALFA a marzo 2015 concede in affitto la propria azienda alla società BETA; con l'affitto transitano a BETA anche i dipendenti in forza presso la società ALFA, con accollo espresso da parte di BETA di tutti gli oneri maturati in capo ai predetti dipendenti antecedentemente all'affitto (accollo non effettuato con le procedure ex artt. 410 e 411 cpc, ergo con validità solo tra concedente e affittuaria).
    ALFA viene dichiarata fallita nel mese di aprile 2015; la curatela non esercita recesso ex art. 79 e il contratto di affitto prosegue regolarmente.
    I dipendenti transitati a BETA a seguito dell'affitto promuovono ricorso per ammissione allo stato passivo di ALFA per TFR e mensilità maturate fino marzo 2015 (ante affitto) e non percepite, senza nulla dire circa l'eventuale pagamento da parte di BETA, coobbligata solidale ex art. 2112 c.c. nonchè accollataria del debito verso i dipendenti.

    Da qui alcune perplessità:
    1) il debito per TFR è certo? oppure lo diventa solo alla cessazione del rapporto, ancora non avvenuta? secondo recente giurisprudenza il TFR diviene esigibile al momento del trasferimento, ma vi sono altre tesi contrarie.
    2) l'ammissione allo stato passivo, che a parere di chi scrive non può essere negata stante il vincolo di solidarietà ex art. 2112 c.c., deve essere effettuata con riserva c.d. atipica, ovvero condizionando il tutto alla prova del mancato pagamento dal parte del coobbligato solidale?
    3) in caso di ammissione senza riserva (tipica o atipica), successivo intervento del Fondo Garanzia e surroga nel fallimento, la curatela potrà (o dovrà) effettuare azione di regresso verso l'affittuaria coobbligata solidale?

    Attendo Vostre preziose e utili considerazioni/critiche.
    Grazie e Buon lavoro a tutti.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/10/2015 20:34

      RE: Affitto d'azienda - crediti dipendenti ex art. 2112 c.c. - solidarietà con affittuaria

      Effettivamente esiste una divergenza di vedute in ordine alla questione prospettata sub 1, ma ci sembra che la più recente giurisprudenza della s. Corte sia nel senso che il credito da T.F.R. maturato fino al momento della vendita (o nel caso dell'affitto) d'azienda non solo è passibile di immediata azione di accertamento verso il datore di lavoro cedente (che, nel regime ordinario dell'art. 2112 cod. civ., resta obbligato per la quota di sua spettanza, salva la solidarietà del cessionario: Cass., sez. lavoro, 22 Settembre 2011, n. 19.291) - pur se esigibile dopo la futura cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che funge da termine per l'adempimento - ma, per di più, è azionabile contro il cessionario solo se risulti dallo stato passivo del fallimento dante causa (Cass. 23/03/2012 n. 4736; Cass. 23/11/2009 n. 24.635; Cass., 13/11/2009, n. 24.098).
      Alla luce di questa giurisprudenza, quindi, il lavoratore nella fattispecie non solo può insinuare al passivo del fallimento Alfa il credito per TFR maturato fino alla data dell'affitto, ma la mancata ammissione allo stato passivo del fallimento di Alfa sarebbe suscettibile di determinare la perdita definitiva del diritto al trattamento di fine rapporto per la parte maturata con la società fallita.
      Il credito non va ammesso con riserva perché l'unica ipotesi di riserva applicabile sarebbe quella condizionale, ma nel caso la continuazione del rapporto incide sulla esigibilità, ossia su un termine, e non su una condizione, e le riserve atipiche sono come non apposte. Il credito va ammesso in via pura e semplice, ma si specifica che sarà esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
      Non sappiamo se l'Inps segue questa linea interpretativa, che creerebbe ostacoli al pagamento da parte del Fondo, ma, se l'Inps anticipa e si surroga nella posizione del dipendente, si troverà nella medesima condizione sopra detta. l regresso, per effetto dell'accollo da parte dell'affittuario potrà essere effettuato, ma solo dopo l'avvenuto pagamento dei dipendenti.
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Castelli

        firenze
        03/11/2015 11:10

        RE: RE: Affitto d'azienda - crediti dipendenti ex art. 2112 c.c. - solidarietà con affittuaria

        Salve, mi permetto di intervenire in questa interessante questione che stiamo affrontando anche a Firenze.
        Premetto che mi pare chiaro che non si trovi una vera risposta né nella legge fallimentare, né nella giurisprudenza.

        E' necessario, però, fare chiarezza. La giurisprudenza sopra richiamata (spec. Cass. 24635/09 e 24098/09) non è pertinente: leggendo le sentenze per esteso, infatti, diventa evidente che la conclusione della Suprema Corte nelle due decisioni è strettamente legata ai fatti di causa e ad alla disciplina speciale applicabile. Si versava, infatti, in materia di diritto bancario e di cessione di azienda (o meglio di attività e passività) ad opera dei commissari liquidatori di due banche. In un tale caso, si applica l'art. 90, 2° comma, TUB, il quale espressamente prevede che: "il cessionario risponde comunque delle sole passivita' risultanti dallo stato passivo."
        L'art. 90 TUB, dice la Cassazione, deroga all'art. 2112 c.c.

        E' di tutta evidenza, però, che la lex specialis dell'art. 90 TUB non si applica oltre i casi da questa specificamente considerati e non è suscettibile di applicazione analogica al di fuori della liquidazione coatta di istituti bancari.
        Ne consegue che in materia fallimentare ordinaria, si continua ad applicare l'art. 2112 c.c.
        Dunque, Cass. 4736/2012 (citata supra) che (in un caso di fallimento "ordinario") cita quei due precedenti, si è chiaramente basata solo sulle massime e non si è preoccupata di contestualizzare le sentenze, giungendo ad un risultato errato.

        Non mi pare che vi sia alcun fondamento giuridico per poter sostenere che, di regola ed ex art. 2112 c.c., il lavoratore non possa agire contro il cessionario per il TFR maturato presso il cedente, indipendentemente da qualsiasi ammissione al passivo del cedente.

        Sgombrato il campo da questo equivoco, rimane il dubbio: che fare - nel silenzio di legge e giurisprudenza - se il dipendente chiede l'ammissione al passivo ma presta ancora la propria attività per il cessionario?
        Si danno solo tre ipotesi:
        1) ammissione pura e semplice
        2) ammissione con riserva ex art. 96 lf
        3) non ammissione

        Come correttamente ricordato, l'ammissione con riserva è consentita solo nei casi previsti dalla legge, tra i quali non rientra quello del TFR (che non è credito condizionato, ma solo inesigibile poiché sottoposto a termine: certus an, incertus quando).
        Poiché l'ammissione con riserva atipica si considera ammissione pura e semplice, in realtà le alternative si riducono a due:
        1) ammettere puramente e semplicemente, ed allora il lavoratore ha diritto a chiedere hic et nunc a Fallimento o INPS il pagamento di un credito che sarebbe inesigibile ex lege;
        2) oppure non ammettere e lasciare che il lavoratore riproponga la domanda di ammissione al maturare del presupposto di esigibilità (cessazione del rapporto di lavoro presso il cessionario), ovvero si rivalga interamente sul cessionario con il solito paracadute del fondo di garanzia INPS

        CC

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/11/2015 20:03

          RE: RE: RE: Affitto d'azienda - crediti dipendenti ex art. 2112 c.c. - solidarietà con affittuaria

          Come avevamo anticipato la questione è complessa e di dubbia soluzione. le considerazioni e le conclusioni cui lei perviene ne sono chiara dimostrazione.
          Zucchetti SG Srl
          • Marco Ferri

            Sassuolo (MO)
            11/11/2015 17:18

            RE: RE: RE: RE: Affitto d'azienda - crediti dipendenti ex art. 2112 c.c. - solidarietà con affittuaria

            Salve,
            mi trovo in una situazione analoga a quella del collega Roberto, ovvero affitto di azienda tra ALFA e BETA in marzo 2015 con passaggio diretto dei dipendenti e fallimento di ALFA in luglio 2015, con una particolarità in più; alcuni dipendenti della fallita, passati a BETA in forza del contratto di affitto, destinavano il TFR al fondo Previmoda.
            Nei mesi precedenti l'affitto ALFA non ha effettuato i dovuti versamenti al fondo.
            Premesso che anche io ritengo che i dipendenti dovrebbero insinuarsi nel fallimento per il TFR e gli altri crediti maturati in capo alla fallita prima dell'affitto di azienda, ho questo dubbio: l'art. 2112 si applica anche alle quote di previdenza complementare non versate dalla fallita o queste sono un debito solo del fallimento?
            Grazie.
            Marco Ferri
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              12/11/2015 20:12

              RE: RE: RE: RE: RE: Affitto d'azienda - crediti dipendenti ex art. 2112 c.c. - solidarietà con affittuaria

              L'art. 2112 c.c. regola tutti i crediti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento o dell'affitto, per cui se si ammette che In relazione alle quote di TFR - destinate dal lavoratore alla previdenza integrativa o complementare e non versate dal datore di lavoro, poi fallito, al Fondo designato - deve essere riconosciuta la legittimazione all'insinuazione al passivo del solo lavoratore o congiuntamente sia del lavoratore che del Fondo (in quest'ultimo senso Trib. Treviso 23.1.2012), anche per dette quote trova applicazione l'art. 2112 c.c..
              Zucchetti SG srl