Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

domande ultratardive

  • Giovanni Dell'Eva

    Forlì (FC)
    14/10/2014 14:55

    domande ultratardive

    Buongiorno
    la questione che sottopongo alla Vostra attenzione è la seguente.
    In data antecedente al fallimento la società affitta la propria azienda comprensiva dei lavoratori dipendenti. Successivamente la società concedente fallisce (febbraio 2013) ed il curatore subentra nel contratto di affitto di azienda tutt'ora in corso.
    Un dipendente propone adesso (per la precisione il 12/10/2014) domanda di insinuazione al passivo per le retribuzioni maturate fino alla data dell'affitto di azienda. Il dipendente è ancora in forza all'interno dell'azienda affittata (il contratto scadrà fra un anno) per cui non richiede l'ammissione per il TFR maturato fino alla data dell'affitto.
    A Vostro parere la domanda che propone il dipendente per le retribuizioni maturate fino all'affitto, a cui era regolarmente stato recapitato l'avviso di cui all'art 92 da parte del curatore, è da considerarsi presentata oltre i termini (lo stato passivo delle tempestive è stato reso esecuitivo il 4/7/2013) di cui all'ìart 101 LF oppure no in considerazione del fatto che la domanda per il tfr (credito diverso da quello per cui ora chiede l'ammissione) potrà presentarla solo al momento del licenziamento?
    Se è presentata oltre il termine io come curatore devo comunque rilasciare la ricevuta con il numero di protocollo (che il Vostro software emette)?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/10/2014 20:17

      RE: domande ultratardive

      Classificazione: TARDIVE / SUPERTARDIVE
      La domanda di cui si discute è da qualificare come supertardiva in quanto presentata oltre un anno dopo la esecutività dello stato passivo. Si tratta di vedere, quindi, giusto il disposto del quarto comma dell'art. 101, se l'istante ha fornito la prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile, che è requisito di ammissibilità.
      Nella specie, a quanto è dato capire, il creditore non si pone proprio questo problema, e, comunque, a nostro avviso, la questione del TFR non può influire sulla ammissibilità dato che l'istante chiede l'ammissione solo per le retribuzioni anteriori al contratto di affitto e che tale domanda avrebbe potuto fare fin dall'inizio, avendo avuto la relativa comunicazione di cui all'art. 92 l.f. Ciò anche qualora, in mancanza di accordi sindacali, ianche l'affittuario risponda delle retribuzioni in forza del secondo comma dell'art. 2112 c.c., perché si tratterebbe di una responsabilità solidale, che non esclude, anzi consente, la proposizione della domanda nei confronti di uno o di entrambi i coobbligati.
      Lei, quindi, dve registrare la domanda ed esminarla, preliminarmente soffermandosi sulla ammissibilità; se il creditore non ha fornito prova della incolpevolezza del ritardo propone di dichiararla inammissibile.
      Zucchetti SG Srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        16/10/2014 10:03

        RE: RE: domande ultratardive

        Quindi le domande che arrivano per PEC su fallcomail devono comunque essere importate e quindi gli vanno assegnati i cronologici anche se arrivate dopo un anno dalla esecutività dello stato passivo?.
        Una volta importata quindi dovremo valutare in primis la loro ammissibilità, ossia valutare se nella domanda (e/o negli allegati) é stato provato che il ritardo non é dipeso dal creditore.

        A questo punto come dobbiamo comportarci?. Occorre fare istanza al GD per far fissare l'udienza per la verifica delle supertardive a prescindere che la motivazione sia valida o no e portare tale domanda in udienza chiedendo in quella sede la non ammissione (parliamo di inammissibilità della domanda o di esclusione della somma richiesta se così fosse?) oppure se ritenessimo la motivazione non valida occorrerebbe fare istanza per chiedere l'autorizzazione a comunicare la non ammissibilità all'istante senza fissare l'udienza per la verifica del credito?.

        Come ritenete giusto comportarsi, inoltre, nel caso frequente di insinuazioni ultratardive di equitalia che, nonostante sia già ammessa varie volte sia nelle tempestive e sia nelle tardive, continua a fare insinuazioni anche dopo un anno dalla esecutività dello stato passivo?.

        Grazie.
        • Giovanni Dell'Eva

          Forlì (FC)
          16/10/2014 10:24

          RE: RE: RE: domande ultratardive

          Buongiorno
          personalmente mi è capitato di ricevere da parte di Equitalia domande oltre i termini; ciò è accaduto quando ancora non vigeva il regime della pec e quindi le domande venivano depositato presso la Cancelleria e da questa protocollate.
          In quel caso spiegai al GD l'accaduto concludendo l'istanza con la reguente richiesta: "alla S.V. Ill.ma affinchè voglia pronunciarsi in merito all'ammissibilità o meno della domanda di credito depositata da Equitalia Romagna S.p.A. in data ......".
          Il GD nell'occasione condivise le mie osservazioni e non fu fissata l'udienza.
          Nel caso dovesse capitare ora io protocollerei la domanda ma rivolgerei istanza al GD affinchè valuti l'inammisibilità.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/10/2014 19:54

          RE: RE: RE: domande ultratardive

          Classificazione: TARDIVE / SUPERTARDIVE
          D'accordo sui primi due punti, dopo di che si va nel regno dell'incertezza dal momento che il legislatore si è limitato disporre nell'ult. comma dell'art. 101 che "decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile"; con ciò esaurendo la disciplina delle c.d. supertardive, da cui le incertezze che lei prospetta.
          La prima- che poi si riflette sulla soluzione di altri problemi- riguarda proprio la questione se l'esame della ammissibilità della domanda, che si sostanzia nella verifica della imputabilità o meno del ritardo, sia oggetto di un procedimento incidentale avanti al giudice delegato, che poi fissa l'udienza di verifica in caso di ritenuta ammissibilità o se debba essere fissata direttamente l'udienza di verifica, nella quale valutare l'intera domanda, sia per la ammissibilità che per il merito, seguendo il procedimento dettato per le tardive dai commi precedenti.
          La prima soluzione viene poi esasperata nella prassi, in quanto ci risulta che alcuni giudici decidano sulla ammissibilità, senza neanche instaurare il contradditorio con l'interessato, al di fuori di ogni udienza, che viene fissata solo se viene superato il vaglio dell'ammissibilità; si tratta di soluzioni molto sbrigative, che hanno il pregio della celerità ed economia, tuttavia, proprio la mancanza di disposizioni in materia lascia intendere che la disciplina applicabile sia quella dettata per le tardive dai commi precedenti, posto che anche le domande supertardive sono domande tardive, che rispetto a quelle presentate nel termine previsto dal primo comma dell'art. 101, richiedono l'accertamento preliminare della non imputabilità del ritardo.
          Di conseguenza l'ammissibilità va esaminata, a nostro avviso, nello stesso procedimento disposto per il merito, in mancanza di una disciplina che richieda una accertamento autonomo con la conseguenza che il provvedimento di inammissibilità, anche se limitato appunto all'inammissibilità, è da considerare comunque una decisone attinente l'ammissione di un credito al passivo, impugnabile, quindi, con gli strumenti indicati dall'art. 98, e non ai sensi dell'art. 26.
          A questo punto lei giustamente si chiede come si arriva all'udienza, dato che per le supertardive non è prevista la calendarizzazione quadrimestrale indicata dal secondo comma dell'art. 101 per le tardive. E qui non esiste una regola, nel senso che vi è chi chiede al giudice (che vi consente) la fissazione delle udienze man mano che arrivano le domande supertardive (che è la più rispondente all'esigenza di accelerare al massimo la trattazione delle domande supertardive, ma va incontro alla necessità di dover, ogni volta, dare avviso a tutti i creditori già ammessi, in via tempestiva e tardiva, dell'imminenza dell'udienza in cui, in ipotesi potrebbe essere trattata una sola domanda); chi chiede una sola udienza a ridosso del riparto finale (che è soluzione economica ma troppo penalizzante per i creditori interessati in quanto anche costoro concorrono, una volta ammessi, soltanto alle ripartizioni posteriori, a norma dell'art. 112, per cui è implicita nel sistema l'esigenza di una definizione quanto prima possibile di tutte le domande non tempestive); altri chiedono la fissazione dell'udienza quando è arrivato un certo numero di domande, e questa, a quanto ci risulta, è quella più diffusa. Di conseguenza bisogna accertarsi quale prassi viene seguita dal giudice del posto ove si opera.
          Per quanto riguarda Equitalia, questa va trattata come gli altri creditori. Se poi, in considerazione della ripetitività delle domande, della prassi di ricorrere a supertardive senza alcuna giustificazione sulla colpevolezza, ecc., si vogliono utilizzare i sistemi sbrigativi indicati, bisogna, in primo luogo, accertarsi che il giudice è d'accordo e, comunque, il provvedimento puòm incorrere nelle critiche fondate accennate.
          Zucchetti SG Srl
          • Francesco Maria Pecora

            Cosenza
            23/10/2017 15:02

            RE: RE: RE: RE: domande ultratardive

            Buonasera, ricevo oggi domanda di insinuazione al passivo da parte di un creditore. E' stata già tenuta l'udienza delle domande tempestive e tardive pertanto sarebbe ultratardiva. Considerato che il GD ha fissato udienza per l'approvazione del rendiconto a seguito di mia richiesta, devo comunque far presente la ricezione di questa domanda? Il creditore non ha trasmesso docuemtni utili a far capire che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              23/10/2017 19:29

              RE: RE: RE: RE: RE: domande ultratardive

              Premesso che è ultratardiva la domanda pervenuta dopo dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il termine finale per la presentazione delle stesse è dato dall'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare. Di conseguenza, la domanda pervenuta in pendenza di approvazione del rendiconto può essere ricevuta e andrà esaminata. Ovviamente il creditore dovrà dimostrare che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, e il fatto che nella domanda di insinuazione non siano contenuti elementi probatori sul punto non esclude che si apra la verifica sulla stessa domanda nel corso della quale l'istante potrà dimostrare quanto necessario anche sulla responsabilità del ritardo.
              Zucchetti SG srl