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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
quota TFR destinata a Fondo di previdenza
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Alessandro Civati
Milano17/02/2014 17:22quota TFR destinata a Fondo di previdenza
Buonasera.
Alcuni dipendenti, ancora in forza alla fallita (quindi non licenziati), nelle domande di ammissione al passivo chiedono che venga loro riconosciuto il credito per omessi versamenti al Fondo Cometa.
Ora, com'è noto, i contributi che alimentano tale fondo si dividono in una parte a carico dell'aderente, una parte a carico dell'azienda ed una terza parte che, se ho ben compreso, è una percentuale del TFR (destinata dal lavoratore al Fondo).
Il mio problema è il seguente.
Sto escludendo la richiesta di riconoscimento del TFR in relazione a tutti i lavoratori non ancora licenziati (poiché ritengo che il diritto alla percezione del TFR maturerà solo a seguito del loro licenziamento). E' corretto?
Per quanto riguarda, però, i mancati versamenti al Fondo Cometa come mi devo regolare?
se il lavoratore mi dimostra, estratto contributivo alla mano, che, in effetti, il datore di lavoro non ha effettuato i versamenti dovuti, tali mancati versamenti vanno riconosciuti anche in costanza di rapporto di lavoro (ovvero vanno ammessi al passivo, come i lavoratori richiedono)? oppure devo ammettere al passivo solo la parte di contributi a carico del datore e dello stesso lavoratore, esclusa la quota TFR?
Mi auguro di essere stato chiaro e in attesa di una gentile risposta porgo a tutti i migliori saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/02/2014 19:26RE: quota TFR destinata a Fondo di previdenza
Abbiamo altre volte sottolineato la difficoltà ad individuare il soggetto legittimato a presentare la domanda, se il Fondo, il lavoratore o entrambi; a noi sembra di poter dire che legittimato è il Fondo ma questo, a sua volta, sostiene di non rivestire la figura di creditore in quanto i contributi al Fondo costituiscono una voce del trattamento economico a favore dei lavoratori previsto dal CCNL. Di conseguenza, il credito in caso di non versamento al Fondo, è maturato dal lavoratore aderente, che ne è legittimato. Questi, infatti, trovandosi alle dipendenze di una impresa fallita che non abbia provveduto agli obblighi contributivi nei confronti del Fondo, può fare poi richiesta al fondo di garanzia INPS affinché lo stesso provveda al versamento di tutte le contribuzioni omesse.
La complessità della materia e la mancata attuazione di parte della normativa non permettono di pervenire ad un risultato sicuro.
Se si segue la tesi che legittimato sia il dipendente, questi può chiedere il pagamento dei contributi a porprio carico e detratti dal datore dalle buste paga (e non versati al Fondo) e la quota di Tfr destinata al Fondo. E qui sorge il problema della esigibilità del Tfr, dal momento che i rapporto di lavoro è ancora in corso, e la giurisprudenza degli ultimi anni si è orientata nel senso che il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 c.c. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto (cfr., da ult. Cass. 11 settembre 2013 n. 20837); ma tanto basta per frazionare il Tfr al momento della data del fallimento o della domanda di concordato? Su questo abbiamo molti dubbi, dal momento che il frazionamento non è generalizzato e la giurisprudenza sta, con fatica e a piccolissimi passi, arrivando ad affermarlo in alcune occasioni (come nell'ipotesi dell'affitto di azienda, quando, cioè, il rapporto di lavoro continua con altri), per cui nel caso il creito per Tfr dovrebbe essere escluso, anche per la quota ceduta al Fondo.
Zucchetti Sg Srl
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