Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio professionisti URGENTISSIMO
-
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)20/12/2013 12:39Privilegio professionisti URGENTISSIMO
Il caso è questo:
Rag. Commercialista che ha richiesto l'ammissione per:
- imponibile, iva e Cassa Rag. Commercialisti con il privilegio di cui all'art. 2751 bis comma 1, n. 2.
La documentazione è costituita da tanti avvisi di parcella non datati con indicato il mese di esecuzione del servizio (da febbraio 2008 a giugno 2013, con alcuni mesi assenti perchè pagati).
Come si calcola il biennio di cui all'art. 2751-bis comma 1, n.2 (è un'unica prestazione ed è quindi tutto privilegiato oppure escludo le prestazioni oltre il biennio) ?
- il credito Iva di rivalsa per me è sicuramente al chirografo. Giusto ?;
- il contributo integrativo Cassa Ragionieri è privilegiato o chirografario? Se è privilegiato qual'è la norma che prevede tale privilegio? Per i Dott. Commercialisti è previsto il privilegio, per i Ragionieri non so.
E' molto, molto urgente, grazie.
Cordiali saluti
Paolo Alloisio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/12/2013 17:50RE: Privilegio professionisti URGENTISSIMO
Per quanto riguarda il biennio non possiamo che confermare quanto già altre volte detto sulla scia della giurisprudenza della Cassazione, per la quale "In tema di privilegio generale sui beni mobili, dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, il limite temporale stabilito dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. - che riconosce detto privilegio ai crediti sulle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione - va inteso nel senso che, mentre per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione" (Cass.13/05/2011, n. 10658).
Per l'Iva, la mancanza di un bene materiale su cui possa essere esercitato il privilegio speciale di cui al secondo comma dell'art. 2758 c.c. e la sicura irrecuperabilità di un tale bene giustificano l'ammissione in chirografo, nonostante giurisprudenza contraria, che ritiene che, anche in questi casi il credito va ammesso in privilegio, rinviando al momento del riparto la verifica della effettiva esistenza del bene.
Per quanto riguarda il contributo integrativo, l'art. 11 l. 29 gennaio 1986 n. 21,riconosce al credito in questione dei commercialisti un privilegio di grado pari a quello del credito per le prestazioni professionali, e quindi dal privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c.. per la precisione il primo comma del citato articolo recita che "A partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali". orbene poiché ora esiste un unico albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pensiamo che anche a questi ultimi sia applicabile la norma richiamata.
Zucchetti Sg Srl
-
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)21/12/2013 07:29RE: RE: Privilegio professionisti URGENTISSIMO
Per capire meglio:
a) se la prestazione consiste (come quasi sempre capita) nella tenuta della contabilità, dichiarazione redditi, paghe ed adempimenti connessi devo considerare il tutto come un unica prestazione ed ammettere al privilegio i crediti relativi al lavoro svolto da febbraio 2008 (mese meno recente) a giugno 2013 (mese più recente) ?
b) per quanto riguarda il contributo Cassa segnalo che l'Ordine è lo stesso, ma le Casse sono ancora separate. Quindi è necessario, a mio avviso, avere una risposta con riferimento al caso specifico della Cassa Ragionieri;
c) anche ammettendo che il Contributo Cassa sia quello dei Dottori Commercialisti, se il creditore non cita l'art. 11 della legge 1986, n. 21 il credito per Cassa è privilegiato o chirografario? Mi sembra di capire che la legge in questione NON prevede un estensione del privilegio, nè il credito in questione ha carattere accessorio essendo del tutto autonomo rispetto al credito da prestazione professionale. A mio avviso la legge in questione prevede solamente un privilegio di pari grado rispetto a quello per compensi. In assenza del richiamo alla legge il credito è da ammettersi, secondo me, al chirografo. E' così, oppure sto esagerando ?
Per l'iva di rivalsa sono d'accordo.
Attendo Vostre
Grazie
Un saluto cordiale
Paolo Alloisio-
Alessandro Civati
Milano23/12/2013 23:56RE: RE: RE: Privilegio professionisti URGENTISSIMO
A mio parere l'iva passa al chirografo poiché il privilegio non spetta (soprattutto se è stato invocato quello ex art. 2751 bis n. 2 c.c.). Non credo che lo stesso privilegio possa estendersi alle prestazioni del 2008, per le quali, anzi, valuterei l'eventuale maturazione della prescrizione breve presuntiva (in assenza di atti interruttivi idonei). Inoltre mi pare che si ponga anche un problema di idoneità della documentazione a supporto della domanda, se questa consiste in semplici notule pro forma e niente altro. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/12/2013 19:09RE: RE: RE: RE: Privilegio professionisti URGENTISSIMO
Cfr. risposta al secondo quesito del dott. Alloisio.
In ogni caso, il richiamo alla prescrizione ci sembra non del tutto pertinente dal momento che si sta parlando di un unico incarico professionale che si è protratto nel tempo; per questi tipi di rapporti il diritto al pagamento del compenso nasce al momento della cessazione, sicchè è da questa data che inizia a decorrere anche la prescrizione.
Zucchetti Sg srl
-
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/12/2013 19:05RE: RE: RE: Privilegio professionisti URGENTISSIMO
Nella risposta precedente noi ci siamo limitati a riportare la giurisprudenza della Cassazione, ben sapendo- perchè la questione si è già posta in passato- le possibili obiezioni, tra cui la sostanziale abolizione della limitazione del biennio posto dall'art. 2751bis n. 2. Come abbiamo detto già in altre occasioni, questa è l'interpretazione della Corte, e se non piace si può non seguire.
Per quanto riguarda il contributo integrativo noi abbiamo prospettato una soluzione che muove dalla equiparazione fatta dalla legge tra le due categorie di professionisti, in particolare dall'art. 78 del d.lgs 28/06/2005 n. 139, per il quale "A decorrere dal 1º gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo" (comma 1).
Non crediamo che il mantenimento di Casse previdenziali diverse impedisca l'estensione della norma attributiva del privilegio ai ragionieri, dal momento che lì dove si parla di dottori commercialisti deve oggi è come se si parlasse anche di ragionieri e periti commerciali.
Questa è, comunque una nostra interpretazione e non ci risultano precedenti giurisprudenziali.
Il mancato richiamo della norma di legge da parte dell'istante è del tutto irrilevante, dal momento che questi ha chiesto il privilegio ed ha spiegato il tipo di rapporto intercorso, da cui discende il credito; la qualificazione giuridica e la ricerca della normativa è compito del giudice secondo il vecchio brocardo da mihi factum dabo tibi jus (raccontami il fatto ed io giudice ti darò il diritto).
Bisognerà vedere come si indirizzerà la giurisprudenza, se, cioè, effettuerà una interpretazione letterale della citata norma, o una interpretazione stensiva, che , a nostro avviso, sarebbe possibile.
Zucchetti Sg Srl
-
-
-
Mariano Allegro
LODI24/12/2013 19:35RE: Privilegio professionisti URGENTISSIMO
Limitatamente al privilegio (certamente) da riconoscersi al "ragioniere commercialista" (iscritto nella sez. "A" dell'Albo c.d. Unico), ferma restando l'interpretazione "piana" della Zucchetti la quale, probabilmente, si fonda su quanto disposto dall'art. 78 (Disposizioni di coordinamento), co. 1 e 2, del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, si precisa che detto privilegio trova la sua specificazione, dapprima nell'art. 12, co. 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 414, come da ultimo confermato dall'art. 37, co. 1, del regolamento di esecuzione, deliberato del Comitato dei delegati della C.N.P.R. ed approvato con Decreto Interministeriale dell'11 luglio 1995 e successivi, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 1, co. 4 e 2, co. 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509.
Tutta la documentazione è facilmente consultabile e recuperabile dal sito della C.N.P.R. (sezione normativa ex link http://www.cassaragionieri.it/).
Cordiali Saluti.
Rag. Mariano Allegro
Delegato C.N.P.R.
Collegio elettorale di Lodi-Crema-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/12/2013 19:13RE: RE: Privilegio professionisti URGENTISSIMO
Grazie per il suo contributo che conferma quanto da noi anticipato.
Zucchetti Sg Srl
-
-