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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Factoring prosolvendo
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Giovanni Santoro
LECCE14/02/2024 12:52Factoring prosolvendo
Buongiorno richiedo un VS supporto in merito a quanto in oggetto.
una società fallita nel 2021 aveva stipulato nel 2010 - periodo antecedente al fallimento - un contratto di factoring pro solvendo con una banca, per la cessione di crediti con relativa accettazione da parte del terzo.
La società fallita cede le fatture del cliente che risultava coprire il 99% del fatturato.
Il terzo ceduto nonostante, avesse riconosciuto ed accettato il credito, non salda le fatture al factor.
Il factor dopo numerosi solleciti, ha richiesto alla società fallita, autorizzazione al recupero del credito come previsto nel contatto, tramite la procedura di arbitrato, senza mai ricevere alcun riscontro.
Il contratto di "factoring" stipulato in conformità alle disposizioni di cui alla l. 21 febbraio 1991 n. 52 comporta il trasferimento in favore del "factor" della titolarità del credito e di tutti i diritti ad esso collegati e quindi anche secondo il sottoscritto curatore, la possibilità di poter azionare il recupero del credito in autonomia.
Ad oggi il sottoscritto ha richiesto la retrocessione delle fatture per azionare in autonomia arbitrato, la banca per quanto richiesto, chiede che gli venga riconosciuto un indennizzo, pari all'insinuazione nello stato passivo per gli anticipi effettuati e mai saldati dal debitore e dal ceduto.
Essendo trascorsi oltre 12 anni con atti interruttivi per i recupero del credito, può ravvedersi secondo voi una responsabilità per inerzia da parte del Factor per il recupero del credito?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/02/2024 17:53RE: Factoring prosolvendo
La questione che lei pone è irrilevante nella specie. Invero, con il contratto di factoring la società in seguito fallita ha ceduto i crediti commerciali alla banca ricevendo in cambio una somma e questo è un contratto opponibile al fallimento del cedente ricorrendo- come sembra nel caso ricorrere- le condizioni di cui agli artt. 5 e 7 l. n. 52 del 1991, per cui come abbia il factor abbia svolto la sua attività recuperatoria è un dato che a lei, curatore del fallimento della cedente, non dovrebbe interessare. Lei ora ha chiesto la retrocessione delle fatture, manifestando in tal modo la volontà di recedere dal contratto di factoring, cosa possibile ai sensi dell'art. 7 legge citata " limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa" che, dato il tempo decorso, presumiamo che non ve ne siano. Ad ogni modo, a norma del comma terzo dello stesso art. 7, " In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2", per cui, se intende andare avanti, con il recesso, la pretesa della banca è suffragata dalla legge e, comunque, anche in caso di recesso, il comportamento della banca sulla tempestività del recupero non è rilevante perché è una scelta sua quella di volersi assumere il rischio di riscuotere ii crediti presso i ceduti, cosa ancora possibile perché la banca ha interrotto la prescrizione, come lei precisa.
Tutto questo a livello teorico, nel senso che se anche si ritenesse ammissibile una azione risarcitoria nei confronti della banca, sarebbe comunque difficile , non avendo fatto prescrivere il credito, dimostrare una mancanza di diligenza nella riscossione in quanto l'inerzia potrebbe essere giustificata da varie ragioni, a cominciare dalle condizioni economico patrimoniali del debitore, dai possibili esiti di una azione giudiziaria, dalle spese relative, ecc.
Zucchetti SG srl
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