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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio per imposte estere
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Ilaria Zaltron
Vicenza16/10/2014 08:40Privilegio per imposte estere
Nell'ambito di un concordato preventivo ove sono Commissario Giudiziale, si pone il problema della riconoscibilità o meno del privilegio per imposte dirette ed indirette collegate ad un accertamento da parte del Fisco francese sulla stabile organizzazione (cantiere navale) in Francia della Società italiana in C.P., attualmente in contenzioso.
Non transitando da un accertamento del passivo, come avverrebbe nel fallimento, che qualificherebbe il credito in via definitiva, quanto meno nell'ambito della procedura interessata, nel concordato devo decidere come trattare dette poste debitorie, senza rischiare di avere poi contestazioni sulla natura privilegiata o meno delle eventuali somme che potranno risultare dovute e contemporaneamente senza penalizzare i creditori chirografari, accantonando somme in privilegio, se non dovuta la prelazione.
Gli artt. 2752 e 2778 XVIII XIX C.C. che riconoscono il privilegio alle analoghe imposte italiane, si riferiscono sempre a crediti dello Stato (singolare, maiuscolo = Italia) per cui la prelazione non sembrerebbe estensibile ai crediti per imposte degli altri Stati.
Va però tenuta presente l'imposta comunitaria TVA, risorsa propria dell'Unione europea, che per analogia alla non transigibilità dell'IVA ex art. 182-ter L.F., potrebbe dover essere considerata in privilegio.
La Debitrice ha accantonato prudenzialmente un fondo privilegiato per la TVA, mentre uno chirografario per le imposte dirette.
Ringrazio per le Vostre considerazioni e porgo cordiali saluti.
Ilaria Zaltron Dall'Armi
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/10/2014 19:34RE: Privilegio per imposte estere
Classificazione: PRIVILEGI / TRIBUTIPer quanto riguarda il problema sostanziale del privilegio siamo abbastanza sicuri che nessun privilegio possa essere riconosciuto ai crediti per imposte dirette, posto che il privilegio viene attribuito in ragione della causa del credito (art. 2754 c.c.). Quando la causa tutelata è un rapporto (ad esempio di lavoro o professionale) è indifferente che il soggetto di detto rapporto sia italiano o straniero perchè il legislatore ha inteso premiare il dato oggettivo, quando invece il privilegio è dato in funzione del soggetto creditore, come per le imposte dirette al fine di permettere una più agevole riscossione, è chiaro che solo quel soggetto può godere del privilegio perché solo in capo a lui si può realizzare il presupposto impositivo; di modo che se la causa del privilegio di cui all'art. 2752 co. 1 c.c. è quella di tutelare i crediti dello Stato Italiano per le imposte ivi indicate, dello stesso privilegio non può godere uno Stato diverso, seppur si tratti di imposte dello stesso tipo, in quanto, in tal modo, si applicherebbe alla fattispecie la norma di cui al primo comma dell'art.2752 c.c. per analogia, e, le norme sui privilegi, per la loro eccezionalità, non possono essere applicate in via analogica.
Per l'IVA la questione è molto più incerta, perchè la normativa comunitaria è di diretta applicazione anche nel caso di contrasto con le normative degli stati membri, bisogna quindi andare a guadare la normativa comunitaria (che è particolarmente complessa) e poi valutarne la rilevanza civilistica interna civile. Il tutto da coordinare con il "super privilegio" attribuito dalla Cassazione all'IVA in casi di concordato, anche senza transazione fiscale, tesi che noi abbiamo sempre contestato, ma che ormai è stata più volte ribadita dalla S. Corte.
Sotto il profilo processuale, mancando nel concordato, come lei giustamente ricorda, una fase dell'accertamento del passivo, compete a lei indicare come tarttare i crediti in questione, esponendosi alle eventuali contestazioni della controparte. Queste contestazioni, possono essere risolte ai fini della votazione, dal giudice delegato in sede di adunanza dei creditori, ai sensi dell'art. 176 l.f; se continuano, il creditore dovrà ricorrere agli ordinari strumenti giudiziari per l'accertamento e collocazione del credito vantato.
Zucchetti SG Srl
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