Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

crediti tributari - riscossione sicilia

  • Maria Genna

    Trapani
    14/05/2018 17:35

    crediti tributari - riscossione sicilia

    Buon pomeriggio,
    ho ricevuto domande tardive di insinuazione al passivo da parte di riscossione sicilia per:

    - imposte dirette e indirette con relativi estratto dei ruoli e cartelle di notifica
    successive alla sentenza di fallimento

    - contributi inail con relativi estratti dei ruoli e cartelle di notifica
    successive alla sentenza di fallimento

    - contributi previdenziali INPS con relativi estratto dei ruoli e cartelle di notifica
    antecedenti la sentenza di fallimento;

    Tali crediti sono assistiti da privilegio generale, si chiede se la stessa sorte spetti agli interessi e alle sanzioni e se si, in che misura?

    In merito all'aggio è corretta l'ammissione in chirografo sia che la notifica della cartella sia antecedente o successiva al fallimento?

    Inoltre per alcuni crediti previdenziali si è già insinuato l'inps, è corretto escluderli indicandone le motivazioni?

    Grazie per la risposta
    Cordialità
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/05/2018 19:31

      RE: crediti tributari - riscossione sicilia

      Interessi. Per tutti i crediti privilegiati trova applicazione l'art. 2749 c.c., per il quale il privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente e gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita del bene gravato se si tratta di privilegi speciali o fino al riparto in cui il creditore interessato è compreso se si tratta di privilegi generali ( ult. comma art. 54 l.f.).
      Sanzioni. Il primo comma dell'art. 2752 c.c., nella sua attuale versione, stabilisce che "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi".
      Aggio. Secondo la Cassazione, l'aggio ed il relativo credito, configurandosi come il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, non può essere in alcun modo considerato inerente al tributo riscosso. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio, non essendo riconducibile a spese dell'esecuzione, non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio ( Cass. 28 luglio 2016, n. 15702; Cass. 3 aprile 2014, n. 7868; Cass. 10 maggio 2013, n. 11230).
      Crediti previdenziali. Poiché il titolare del credito rimane l'ente e l'agente per la riscossione è solo un soggetto incaricato appunto della riscossione, l'ente titolare può ben far valere direttamente il credito, sicchè, ove questo si sia già mosso e il credito sia stato ammesso, va respinta la domanda dell'agente per l'ammissione dello stesso credit altrimenti si avrebbe una duplicazione del pasivo.
      Zucchetti SG srl