Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Cessione parziale del credito ammesso al passivo fallimentare

  • Laura Larghetti

    PESARO (PU)
    09/11/2023 11:36

    Cessione parziale del credito ammesso al passivo fallimentare

    Buongiorno,
    chiedo se sia possibile per un creditore ammesso al passivo con il privilegio ex art. 2751 bis. n. 1 c.c. cedere parzialmente il proprio credito ad un altro soggetto (Condominio) e, in caso di risposta affermativa, chiedo se il Curatore abbia la facoltà di aggiungere un cronologico allo stato passivo per la parte di credito ceduta mediante il deposito di un'istanza ex art. 115 L.F.
    Ringrazio anticipatamente
    Laura Larghetti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/11/2023 18:05

      RE: Cessione parziale del credito ammesso al passivo fallimentare

      L'art. 1260 c.c. individua alcuni casi di incedibilità dei crediti tra cui vi sono quelli per i quali la cessione è vietata dalla legge; tra questi sono compresi quelli connessi alla causa del credito, come ad es. i crediti per stipendi, pensioni o salari dei dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 D.p.r. n. 80/1950 estensibile anche ai dipendenti privati. Questo divieto tuttavia riguarda i crediti futuri in quanto trova la sua ragione d'essere nella imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del lavoratore e delle altre persone che sono a suo carico. Quando il credito è scaduto e addirittura è ammesso al passivo del fallimento de del datore di lavoro questa ragione del divieto viene meno avendo nel frattempo il dipendente sopperito diversamente alle sue esigenze, per cui la cessione integrale del credito diventa possibile tanto più quando, come nel caso, la stessa non è gratuita essendo stata utilizzata la cessione per pagare propri debiti.
      Ammessa la cessione, il cessionario può, a norma del secondo comma dell'art. 115 l. fall. far valere il credito ceduto con i privilegi ad esso connessi (art. 1263 c.c.) e il curatore procede alla sostituzione e alla modifica dello stato passivo, come precisa la norma fallimentare citata. Come poi il curatore provvede alla modifica è indifferente, l'importante è che al riparto partecipi il cessionario al posto del cedente, che per quella quota di credito ceduto nulla potrà ricevere; per cui può dare un nuovo cronologico e annotare la sostituzione nello stato passivo oppure può attivare il campo "Esclusione credito dal riparto" nel record del creditore ceduto, e attivare il campo "Esclusione credito dal passivo" nella ammissione del nuovo creditore. In tal modo l'importo del credito rimane memorizzato in testa al vecchio creditore ed entra nei conteggi che il programma effettua, ma al riparto partecipa il nuovo nominativo..
      Zucchetti SG srl