Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

interessi liquidati in decreto ingiuntivo

  • Gabriella Placucci

    CESENA (FC)
    18/03/2013 10:12

    interessi liquidati in decreto ingiuntivo


    Buongiorno,

    vi chiedo se in un D.I. definitivamnete esecutivo gli interessi moratori ex Dlgs n. 231/02 liquidati debbano essere ammessi al fallimento o si applica anche in questo caso la preclusione di non applicabilità del Dlgs n. 231/02 alle procedure concorsuali.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/03/2013 18:58

      RE: interessi liquidati in decreto ingiuntivo

      La questione da lei posta è abbastanza ricorrente e non possiamo, quindi, che riassumere quanto detto in altre occasioni, e cioè:
      a-i decreti ingiuntivi per considerarsi definitivi richiedono l'apposita attestazione ai sensi dell'art. 647 c.p.c. anteriormente alla dichiarazione di fallimento, non essendo sufficiente l'inutile decorso, a quella data, del termine per proporre opposizione (Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198; Cass. 31 ottobre 2007 n. 22959; Cass. 26 marzo 2004, n. 6085); ciò perché il decorso del tempo per l'opposizione determina il giudicato formale, interno, endoprocessuale che si esprime nella impossibilità di utilizzare, contro il decreto, i mezzi di impugnazione ordinari, nel mentre solo con il visto di cui all'art. 647 il decreto acquista la forza di giudicato sostanziale, esterno che attribuisce la possibilità al decreto non opposto di produrre effetti al di fuori del processo.
      b- La opponibilità al fallimento di un titolo giudiziario definitivo che contenga la ingiunzione al pagamento degli interessi moratori impone di applicare questa misura degli interessi (non potendo a quel punto il giudice delegato mettere in discussione il titolo definitivo passato in giudicato) ma lì dove la disciplina fallimentare consente il pagamento degli interessi convenzionali, ai quali si sostituiscono quelli indicati nel titolo giudiziario, ma non altera la restante disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 l.f. Pertanto se si tratta di interessi generati da credito chirografario, questi decorrono, al tasso indicato nel decreto ingiuntivo, fino alla data della dichiarazione di fallimento e poi il loro decorso è comunque sospeso giusto il disposto dell'art.55; per i crediti prelatizi, troveranno applicazione gli artt. 2749. 2788 e 2855 c.c. con la precisazione sopra fatta per la parte in cui queste norme non dispongano la corresponsione di interessi legali.
      Zucchetti Sg Srl
      • Gabriella Placucci

        CESENA (FC)
        18/03/2013 19:01

        RE: RE: interessi liquidati in decreto ingiuntivo

        grazie per la risposta esaustiva.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/03/2013 19:11

          RE: RE: RE: interessi liquidati in decreto ingiuntivo

          Ci fa piacere esserle stati utili.
          Zucchetti Sg Srl
          • Mario Liscio

            Cerignola (FG)
            15/03/2017 18:10

            RE: RE: RE: RE: interessi liquidati in decreto ingiuntivo

            Salve,
            mi è pervenuta domanda di ammissione al passivo in via chirografaria per capitale ed interessi come da decreto ingiuntivo allegato.
            Il decreto ingiuntivo in questione è stato opposto ed il giudizio di opposizione è stato dichiarato interrotto a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento.
            Posso ammettere in via chirografaria il capitale e gli interessi?
            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              16/03/2017 17:22

              RE: RE: RE: RE: RE: interessi liquidati in decreto ingiuntivo

              Il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato opposto e il giudizio di opposizione fosse in corso al momento del fallimento comporta che quel decreto non è utilizzabile quale prova del credito per il quale è stato emesso. Il creditore, quindi, nell'insinuarsi al passivo fallimentare deve fornire la prova del credito con altri mezzi, come se quel decreto non fosse mai stato emesso. Di conseguenza lei potrà ammettere o non il credito, con i relativi interessi, se è stata fornita prova dello stesso, a prescindere dal decreto ingiuntivo. In ogni caso non sono dovute le spese liquidate in decreto.
              Zucchetti Sg srl