Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

categoria di privilegio spettante ai lavoratori assunti a progetto nei cd. call center

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    25/11/2013 11:59

    categoria di privilegio spettante ai lavoratori assunti a progetto nei cd. call center

    Conosco e condivido il testo della Vostra risposta data il 28/5/02013 ad un quesito sul reddito dello spedizioniere, che di seguito per comodità trascrivo, poichè pertinente al mio quesito.

    28/05/2013 20:05

    RE: Privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.

    Anche noi riteniamo che lo spedizioniere goda del privilegio di cui all'art. 2761 c.c., e precisamente di quello di cui al secondo comma, rientrando nella figura del mandatario, a meno che egli non abbia assunto direttamente anche l'esecuzione del trasporto8ai sensi dell'art. 1741 c.c.) nel qual caso potrebbe essere qualificato come vettore di cui parla il primo comma dell'art. 2761 c.c.. in entrambi i casi la norma non fa alcun riferimento alle dimensioni del beneficiario.
    Il richiamo dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. si spiega con il fatto che tale norma è stata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 29.1.1998 n. 1, dichiarata non conforme a costituzione nella parte in cui limita il privilegio ai soli prestatori d'opera intellettuale, sicchè, da allora, il privilegio in esame si estende a tutte le attività riconducibili al tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. e, quindi, anche ai prestatori d'opera di carattere non intellettuale svolta in modo autonomo. Alla luce, quindi, di questo intervento, il riferimento normativo per l'individuazione delle attività protette non è più limitato agli artt. 2229 e 2230 c.c., ma è costituito dall'art. 2222 c.c., che regola il contratto d'opera, che rappresenta una fattispecie residuale di lavoro autonomo in quanto numerose altre fattispecie di lavoro autonomo costituiscono contratti tipici con propria peculiare disciplina (appalto, trasporto, deposito, ecc.); di conseguenza i crediti di chi si è obbligato a compiere un'opera o un servizio, che richieda o non attività intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., sempre che il rapporto da cui nasce il credito non sia inquadrabile in altra fattispecie tipica di lavoro autonomo.
    E' questo il caso del vettore o del mandatario, che sono fattispecie legali specifiche, regolate non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche quali beneficiari di privilegi; se non si tenesse conto di tanto, bisognerebbe dire che la riforma della norma dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., ha abrogato questi come altri privilegi che non avrebbero più ragione di esistere, data la priorità di quello per prestazione d'opera.
    In ogni caso, il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. è finalizzato alla tutela del lavoro personale, come tutti quelli di cui alla stessa norma, per cui il credito deve essere riconducibile alla persona del prestatore. Se prestata da in forma di impresa, bisogna tener conto, caso per caso, della consistenza dell'organizzazione, all'ampiezza dei mezzi tecnici usati ed all'uso delle energie lavorative di altri soggetti, all'assunzione del rischio del lavoro con obbligazione di un risultato, ecc; con la conseguenza che il privilegio dovrà essere negato tutte le volte in cui l'impiego di intelligenza o del lavoro personale- pur sussistente- costituisca un fattore non prevalente rispetto all'organizzazione imprenditoriale.
    Nel suo caso, quindi, anche se in astratto fosse applicabile la norma richiamata dal creditore, in concreto il privilegio potrebbe essere escluso per le dimensioni dell'impresa, sicchè è già un buon successo per il creditore ottenere il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2761 c.c., che può essere concesso d'ufficio, trattandosi di una diversa qualificazione giuridica del rapporto rappresentato.
    Zucchetti SG Srl

    Ciò ricordato, vi chiedo cortesemente di individuare con esattezza quale è la norma di legge che rende applicabile il n. 2 dell'art. 2751-bis c.c. ai redditi derivanti da lavoro a progetto, nonchè se esiste qualche sentenza di merito e di cassazione successiva al 31/12/1999.

    Grazie e buona giornata.

    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/11/2013 18:39

      RE: categoria di privilegio spettante ai lavoratori assunti a progetto nei cd. call center

      L'art. 2751 bis n. 2 c.c. attribuisce il privilegio ai crediti per "le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione"; spetta poi agli interpreti capire se nella previsione normativa rientrino i crediti di coloro che svolgono lavoro a progetto, dal momento che non c'è una norma specifica (come quella per i mandatari o i vettori ad esempio, per restare nel campo sopra preso in esame) che attribuisca un privilegio a costoro né potrebbe esserci una norma che renda applicabile a tali soggetto l'art. 2751bis n. 2 c.c.
      Orbene, posto, come ricordato nella risposta da lei richiamata che il privilegio in esame, dopo la sentenza della Corte Cost. n. 1 del 1998, si estende a tutte le attività riconducibili al tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. e, quindi, anche ai prestatori d'opera di carattere non intellettuale svolta in modo autonomo, si tratta di vedere se il lavoro a progetto integri una figura di lavoro autonomo o, ad esempio subordinato (nel qual caso troverebbe applicazione il n. 1 dell'art. 2751bis c.c.).
      Su questo punto soccorre la Cassazione che, con due recenti sentenze ha così statuito: "il
      contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall'art. 61 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione" (Cass. 25/06/2013, n. 15922; Cass. 29/05/2013, n. 13394).
      Ovviamente il rapporto, indipendentemente dal nomen juris adottato dalle parti, deve avere le caratteristiche indicate, perché se in concreto iscrive in una logica di subordinazione e non di collaborazione e coordinamento, è quindi inquadrabile nello specifico contratto di subordinazione. Si tratta quindi di una valutazione concreta del caso, ed è questa valutazione che ha portato la S. Corte, nella sentenza n. 15922/2013, ad escludere la presenza di un rapporto di collaborazione continuata e continuativa, prevalentemente personale previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, e nella sentenza n. 13394 /2013 ad ammetterlo.
      Zucchetti SG Srl