Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Surroga creditore

  • Antonio Saccardo

    THIENE (VI)
    11/09/2013 18:28

    Surroga creditore

    Un credito è già stato ammesso al passivo.
    Successivamente un altro soggetto invia al curatore richiesta di surroga (ad esempio: l'INPS richiede di surrogarsi ai dipendenti), oppure un altro soggetto richiede al curatore il subentro nel credito(in quanto c'è stata una cessione del credito).
    Il curatore può modificare autonomamente lo stato passivo tenendo conto della surroga/subentro?
    E'necessario un provvedimento del Giudice Delegato?
    E'necessario depositare in Cancelleria il nuovo stato passivo con le relative modifiche?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/09/2013 19:53

      RE: Surroga creditore

      Le sue domande trovano tutte adeguata risposta nel secondo comma dell'art. 115, per il quale " Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore".
      E' chiaro, quindi che è il curatore, che verificata la presenza della documentazione richiesta dalla norma, può attribuire la quota che sarebbe spettata al cedente o al surrogato, al cessionario o al surrogante e contestualmente rettificare lo stato passivo, senza alcun intervento del giudice.
      Non deve stupire l'attribuzione al curatore di questa attività perché non si tratta di decidere sull'ammissione di un credito, su cui si è pronunciato il giudice, ma di individuare, alla luce delle possibili vicende del credito (cessione o surroga), se il pagamento vada effettuato al soggetto già ammesso al passivo o ad altro che sia subentrato nella titolarità di quel credito; per questo motivo il legislatore parla di "rettifica formale" dello stato passivo, proprio perché lo stato passivo non viene nella sostanza modificato, ma viene soltanto cambiato il nome del creditore ad uso interno, visto che il curatore alla luce della documentazione ricevuta ha attribuito le somme spettanti al creditore indicato nello stato passivo ad altri. Di conseguenza non vi è bisogno di un ulteriore deposito dello stato passivo in cancelleria.
      Zucchetti SG Srl