Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

prescrizione diritti da trasporto

  • Cecilia Satolli

    FABRIANO (AN)
    18/10/2013 14:06

    prescrizione diritti da trasporto

    Ai sensi dell'art. 2951 c.c. si prescrivono in un anno i diritti da trasporto: quindi essendo la società di cui sono curatore una ditta individuale che effettuava trasporti conto terzi, le fatture di trasporto sono molteplici.
    Qualora la fattura avesse data anteriore all'anno precedente dalla dichiarazione di fallimento e non vi fossero stati solleciti di recupero della somma con raccomandata A/R, la somma è da ritenersi prescritta? La escludo quindi nella proposta curatore?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/10/2013 20:24

      RE: prescrizione diritti da trasporto

      La prescrizione è una eccezione in senso stretto che va eccepita dalla parte interessata, per cui se non sollevata, il diritto vantato va riconosciuto, anche se il giudice si accorge della intervenuta prescrizione; di conseguenza non è automatica e conviene quanto meno mandare una lettera raccomandata per chiedere il pagamento e vedere le reazioni.
      Inoltre, tenga presente che l'art. 2 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82 (recante "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi", conv., con modificazioni, in l. 27 maggio 1993 n. 162), ha elevato a cinque anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti da contratti di autotrasporto di cose per conto terzi soggetti alle tariffe a forcella di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, per cui, se ricorrono nel suo caso questi requisiti, il termine prescrizionale diventa di cinque anni.
      Zucchetti SG Srl

      • Cecilia Satolli

        FABRIANO (AN)
        23/10/2013 16:40

        RE: RE: prescrizione diritti da trasporto

        Approfondendo la questione leggo però che le tariffe a forcella sono state abolite dal 1 marzo 2006 grazie alla legge 286 del 2005; pertanto, essendo 5 anni il termine di prescrizione per i contratti di autotrasporto con tariffe a forcella, ma, essendo quest'ultime abolite, rimane la prescrizione prevista dal codice civile di 1 anno?
        Ho tante insinuazioni al passivo per fatture con data anteriore all'anno antecedente il fallimento e stessa cosa mi vale per i recuperi crediti che, quando ho richiesto il rientro delle somme, alcuni mi hanno risposto che il credito della fallita è prescritto essendo trascorso un anno ai sensi dell'art. 2951 c.c.
        E' una questione molto importante nel mio caso. Cosa ne pensate?
        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/10/2013 20:14

          RE: RE: RE: prescrizione diritti da trasporto

          Il nostro era stato uno scrupolo e, preoccupati di fornire un supporto di valutazione, non avevamo tenuto conto che comunque sono passati più di cinque anni dall'entrata in vigore della dlgs 21.11.2005, n. 286, i cui artt. 3 e 4 hanno sancito il definitivo superamento del sistema tariffario "a forcella" a decorrere dal 28 febbraio 2006.
          Zucchetti Sg Srl
          • Mattia Callegari

            Venezia
            26/05/2018 16:55

            RE: RE: RE: RE: prescrizione diritti da trasporto

            Ho un caso analogo: società di trasporto fallita.
            da alcuni approfondimenti sembra che l'art. 2951 relativo alla prescrizione di un anno si riferisca ad eventuali azioni di rivalsa che possono essere effettuate contro il vettore sia da parte del mittente che del destinatario. Ad esempio per i danni causati dal vettore sulla merce trasportata.
            Ritengo che sui crediti che il vettore, e quindi la procedura, vanta nei confronti dei clienti per i quali effettua il trasporto valga il termine di prescrizione ordinario.
            Sbaglio?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              28/05/2018 13:15

              RE: RE: RE: RE: RE: prescrizione diritti da trasporto

              Crediamo di si. L'art. 2951 c.c. si applica, secondo la lettera stessa della norma, a tutti i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto, sia che si tratti dei diritti del committente che del vettore.
              La prova è data proprio dal comma ottavo dell'art. 83bis del d.l. 25/06/2008, n.112 , ora
              abrogato dall'art. 1, comma 248, lettera c), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo il quale, "Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto".
              Nel vigore di questo testo era stata sollevata anche una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui, in caso di contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, fissa in cinque anni dal giorno del completamento della prestazione il termine di prescrizione del diritto del vettore al pagamento del corrispettivo, mentre l'art. 2951 c.c., per il contratto di trasporto stipulato in forma scritta, fissa detto termine in un anno e la Corte (Corte Cost. 13/05/2015, n. 80) non è entrata nel merito ritenendo inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.
              Zucchetti SG srl