Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo - prescrizione del credito del professionista

  • Silvana Baroncini

    REGGIO EMILIA (RE)
    19/10/2012 09:56

    insinuazione al passivo - prescrizione del credito del professionista

    Vi sottopongo il seguente caso:
    professionista ultima la prestazione il 6/7/2009; la società fallisce il 12/8/2011; il professionista emette proforma con data 18/1/2012 di cui non ho la prova di invio (anche perchè avrei dovuto riceverla io come curatore); il professionista deposita domanda di insinuazione il 5/10/2012.
    Ai fini della verifica della prescrizione, devo confrontare la data di ultimazione della prestazione (6/7/2009) e la data di richiesta del pagamento (5/10/2012 domanda di insinuazione)? In questo caso il credito è prescritto.
    Oppure la dichiarazione di fallimento interrompe la prescrizione e poichè la prestazione è terminata il 6/7/2009 e il fallimento è stato dichiarato il 12/8/2011, quindi sono passati meno di tre anni, il credito non è prescritto?
    Grazie
    Cordiali saluti
    SIlvana Baroncini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/10/2012 18:00

      RE: insinuazione al passivo - prescrizione del credito del professionista


      E' indubbio che la dichiarazione di fallimento non è causa di interruzione della prescrizione dei crediti nei confronti del fallito, nel mentre lo è la domanda di insinuazione al passivo, per cui nella specie da lei prospettata il termine triennale di cui all'art. 2956 c.c. è decorso e lei potrebbe eccepire la prescrizione.
      Tuttavia, riprendendo quanto abbiamo detto in altre occasioni, invitiamo i curatori ad essere molto cauti nell'eccepire la prescrizione in questione perché l'art. 2956 c.c. regola una ipotesi di prescrizione presuntiva, la cui specifica peculiarità è quella di determinare non già l'estinzione dell'obbligazione, ma la presunzione iuris tantum che il debito sia stato pagato. Il mero decorso del tempo non è, quindi, sufficiente a determinare, sul piano sostanziale, l'estinzione del rapporto obbligatorio, ma è soltanto un elemento che fa sorgere in favore del debitore una presunzione di pagamento, che inverte l'onere della prova, nel senso che dovrà essere il creditore a dimostrare la mancata soddisfazione del suo credito mediante l'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore ovvero mediante il deferimento del giuramento decisorio.
      Qualcuno dubita che possa essere deferito al curatore un giuramento decisorio su fatti avvenuti prima della dichiarazione di fallimento (ma se così fosse il creditore si troverebbe privo di tutela) ed altri l'ammettono; di conseguenza lei potrebbe essere chiamato a giurare (nel del giudizio di opposizione allo stato passivo), di aver pagato il debito in questione, e questo può essere l'unico oggetto del giuramento. A quel punto, o le risulta che effettivamente il pagamento è avvenuto- ma non mi pare che sia questo il caso da quello che dice- o dichiara egualmente che il credito è stato pagato, facendo un giuramento falso. Se si rifiuta di giurare, o dichiara che non è stato pagato o che non sa se ciò sia avvenuto, perde la causa.
      Come vede non conviene esporsi a situazioni del genere, a meno che non si abbia la certezza che il pagamento sia avvenuto per cui giurerà il vero.
      Zucchetti SG Srl