Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Sanzione al fallito lavoratore dipendente

  • Andrea Dalla Venezia

    BELLUNO
    05/04/2016 16:41

    Sanzione al fallito lavoratore dipendente

    Espongo a Voi il seguente caso sperando che mi aiutiate a fare chiarezza.

    Il fallito è un imprenditore individuale che ha anche un contratto di lavoro dipendente presso un'altra impresa. Ante fallimento il datore di lavoro ha imposto al fallito una sanzione per infrazioni commesse sul luogo di lavoro. Tale sanzione non è stata ancora pagata. Dopo la sentenza di fallimento il datore di lavoro intende trattenere la sanzione direttamente dalla paga del fallito/dipendente. A mio parere questo comportamento lederebbe la par condicio tra i creditori né non si può ricorrere alla compensazione ex art. 56 in quanto non siamo in presenza di crediti e debiti esistenti ante fallimento (il debito verso il fallito/dipendente è relativo a mensilità posteriori al fallimento) E' lecita l'intenzione del datore di lavoro o deve necessariamente far valere il suo credito insinuandosi al passivo?
    Eventuali altre sanzioni che verranno imposte al fallito dal suo datore di lavoro durante la procedura potranno essere direttamente trattenute dalla busta paga oppure potranno essere pagate solo dopo la chisura del fallimento?
    Grazie.

    Andrea
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/04/2016 19:59

      RE: Sanzione al fallito lavoratore dipendente

      A nostro avviso bisognerebbe risolvere a monte la questione della quota di stipendio che rimane in capo al fallito e della quota che eventualmente viene attribuita al fallimento a norma del combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 46 l.f.. Fatta questa operazione si può capire se la trattenuta operata dal datore di lavoro sulla retribuzione del fallitoper rimborsarsi di un credito sorto ante fallimento violi una qualche norma o principio fallimentare, perché la violazione della par condicio si ha solo ove la trattenuta incida sulla quota acquisita all'attivo fallimentare e sarebbe, quindi vietata. Ma se, ad esempio, gli organi fallimentari stabiliscono che l'intero salario o la quota dell'80% dello stesso sono attribuiti al fallito e il datore di lavoro opera la trattenuta su questa quota, il fallimento non subisce alcun pregiudizio perché la quota incisa non fa parte dell'attivo fallimentare; in realtà è come se il creditore concorsuale non si insinuasse al fallimento e chiedesse ed ottenesse il pagamento da un terzo, posto che i guadagni personali del fallito, per la parte non acquisita all'attivo fallimentare, è come se fossero di un terzo in quanto l'estraneità ha carattere oggettivo patrimoniale e non soggettivo. Sarà il fallito, a sua volta, a dover contestare al datore di lavoro l'operazione, ove superi i limiti di pignorabilità.
      A maggior ragione lo stesso sistema opera per eventuali sanzioni future.
      Il caso è abbastanza anomalo e non abbiamo trovato precedenti, per cui quella esposta è una nostra opinione.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Dalla Venezia

        BELLUNO
        05/04/2016 20:34

        RE: RE: Sanzione al fallito lavoratore dipendente

        Ringrazio della tempestiva risposta.

        Sono pienamente d'accordo che se la trattenuta del datore del lavoro non intacca la quota parte di stipendio che può essere inclusa nel fallimento non si crea un depauperamento del patrimonio fallimentare. Tuttavia il fatto che il fallito in tal modo - seppur utilizzando il patrimonio extra fallimentare - paghi questi debiti che non sono legati a fabbisogni indispensabili, non fa sì che si crei comunque un pregiudizio per gli altri creditori posto il fatto che c'è una procedura pendente e così facendo viene arbitrariamente deciso dal fallito chi soddisfare e chi invece far concorrere alla procedura con il rischio di insoddisfazione?
        In altri termini, il fallito è libero di disporre in qualunque modo del suo stipendio non incluso nel fallimento anche per fare a sua discrezione pagamenti di solo alcuni creditori?
        Nuovamente grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/04/2016 19:50

          RE: RE: RE: Sanzione al fallito lavoratore dipendente

          La risposta è si per i motivi già esposti. Ciò che è estraneo al patrimonio fallimentare non interessa né deve interessare il curatore dal momento che il suo compito è liquidare tale patrimonio e soddisfare i creditori che vogliono partecipare al concordo sullo stesso.
          La libertà del fallito trova la sua limitazione, come già abbiamo accennato, nell'art. 46 l.f. che consente di attribuire al fallito gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività "entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia". E' chiaro che nel caso il fallito subisce la trattenuta (per questo abbiamo detto che lui potrebbe contestarla), ma è altrettanto evidente che qualora egli disponesse della sua retribuzione per effettuare operazioni finanziarie di pagamento, questo sarebbe un sintomo che è stato a lui lasciato più di quanto necessario per il suo mantenimento, e la quota potrebbe essere ridotta.
          Zucchetti Sg srl