Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Credito del sindaco collegio sindacale : Privilegio o Chirografo?

  • Andrea Cundari

    Santo Stefano di Rogliano (CS)
    24/05/2016 17:02

    Credito del sindaco collegio sindacale : Privilegio o Chirografo?

    Salve,
    in un fallimento di una srl, si è insinuato al passivo un dottore commercialista nominato menbro del collegio sindacale della società fallita.
    Ho proposto l'ammissione al passivo fallimentare come credito in privilegio ex art. 2751 bis, 2 comma, c.c. quale professionista (unitamente alla documentazione prodotta, quali avviso di parcella, parere rilasciato dall'Ordine, ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto, atto di pignoramento e successivo precetto rinnovato).
    Il GD ha rinviato l'analisi del suddetto credito in quanto, secondo il GD, l'incarico di un revisore non avrebbe carattere di continuità e quindi il credito sarebbe da ammettere in chirografo, secondo una sentenza della Corte di Cassazione( che, ad oggi, non sono riuscito ancora a reperire).
    Non ho trovato nel forum casi simili.
    Grazie anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/05/2016 19:06

      RE: Credito del sindaco collegio sindacale : Privilegio o Chirografo?

      A quanto ci risulta non vi sono contrasti sulla natura privilegiata del credito per compenso dei membri del collegio sindacale, essendo essi "prestatori d'opera intellettuale in quanto la loro attività è limitata a quei compiti di controllo, di vigilanza, di accertamento contabile ed ispettivo (art. 2403 c.c.) che concretano l'espletamento di un'opera meramente intellettuale, tramite l'applicazione di cognizioni tecniche, contabili e legali negli atti di controllo" (Cass. 11.4.83 n. 2542; Cass. 3.7.75 n. 1579).
      Problemi, invece, sono sorti sulla individuazione del biennio. A questo fine non ci sembra utilizzabile Tribunale di Roma 07/07/2010, per il quale "il compenso dei sindaci, pur essendo deliberato dall'assemblea per l'intero triennio, matura di anno in anno, alla chiusura dei singoli esercizi sociali; esso pertanto non costituisce un debito unico per tutta la durata della carica, semplicemente ripartito in più annualità, ma dà luogo a distinti crediti annuali, ciascuno dei quali è autonomamente soggetto al termine quinquennale di prescrizione". Queste affermazioni sono condivisibili, ma non incidono sul problema del calcolo del biennio del privilegio e della unitarietà dell'incarico. A questo fine ci sembra rilevante il dettato dell'art .2400 c.c. nella parte in cui stabilisce che i sindaci " restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica", da cui si ricava che ogni incarico ha natura triennale e la rinomina degli stessi sindaci alla scadenza si sostanzia in un nuovo incarico. Di conseguenza, il biennio "non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: in altri termini, "gli ultimi due anni prestazione" di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicchè restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto" (Cass. 28/01/2014 n. 1740).
      Zucchetti SG srl