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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
urgente:spese condominiali e interessi: ipoteca giudiziale
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Antonio Bartolomeo Della Mano
Morbegno (SO)15/05/2016 12:22urgente:spese condominiali e interessi: ipoteca giudiziale
Buongiorno, pongo il seguente quesito.
Il fallimento ha un immobile all'attivo e il condominio ha presentato istanza di ammissione al passivo per spese condominiali ante procedura.
E' noto che solo le spese condominiali post fallimento vanno pagate in prededuzione, mentre quelle anteriori vanno normalmente collocate al chirografo.
Ciò posto, oltre a spese al chirografo, un condominio ha chiesto per alcune spese la prelazione per aver iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, confermato dal Giudice di pace in seguito ad opposizione della società (con sentenza non impugnata e quindi definitiva).
L'ipoteca (consolidata) è stata iscritta precisando "oltre agli interessi legali fino al giorno del saldo effettivo".
Il condominio può chiedere il privilegio ipotecario sia per capitale sia per i suddetti interessi?
Grazie e cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/05/2016 20:24RE: urgente:spese condominiali e interessi: ipoteca giudiziale
Per quanto riguarda le spese condominiali post fallimentari, ricordiamo che l'art. 30 della legge 17/12/2012 n. 293 ha espressamene stabilito che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali". Se ne deduce che le spese attinenti ai periodi antecedenti siano di natura concorsuale e, poiché non sono assistite da alcun privilegio, vanno collocate in chirografo.
Non siamo sicuri di aver ben compreso la seconda parte della domanda. Noi abbiamo capito che l'amministratore del condominio ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso, poi fallito, e in forza di tale titolo ha iscritto ipoteca sull'appartamento del condomino, appreso all'attivo fallimentare. Se è così, va detto, che l'amministratore ha agito in forza del combinato disposto del comma nono della'rt.1129 c.c. e comma primo art. 63 disposizione att. cod. civ., il quale ultimo dispone che "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".
Visto che l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata respinta e la sentenza è passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento, il decreto ingiuntivo è opponibile al fallimento, con la conseguenza che il credito da esso portato va ammesso e va ammesso in via ipotecaria, posto che non è possibile sollevare eccezione revocatoria essendosi la stessa consolidata.
Zucchetti Sg srl
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