Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

RIVENDICA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ANTEFALLIMENTO

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    23/10/2015 10:13

    RIVENDICA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ANTEFALLIMENTO

    Buongiorno
    Chiedo un vostro illustre parere sulla seguente situazione:

    la società fallita stipula un contratto di compravendita per un mezzo da un privato prima della data del fallimento con regolare pagamento registrato in contabilità, dopo due mesi è subentrato il fallimento ed ancora la trascrizione al PRA non è stata fatta, il mezzo risulta ancora intestato al venditore vi chiedo alla luce della sentenza della SC 22605/09 se la curatela ha diritto ad acquisire tale mezzo in virtù del contratto stipulato antefallimento.

    Vi pongo la stessa domanda nel senso opposto, alla luce della stessa sentenza che validità hanno dei contratti di compravendita per mezzi stipulati dalla società fallita (venditrice) con privati 2 mesi prima della sentenza di fallimento, ma con trascrizione al PRA il giorno della sentenza del fallimento (pare per un ritardo dell'agenzia pratiche auto), anche in questo caso i pagamenti dei contratti hanno alla data del contratto(2 mesi prima del fallimento) regolare registrazione in contabilità. In questo caso la curatela può pretendere i mezzi dagli acquirenti? i mezzi sono regolamente intestati a questi, ci tengo a sottolineare che indipendentemente dalla validità del contratto trattasi di mezzi di minimo valore, vetusti ed incidentati.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/10/2015 16:57

      RE: RIVENDICA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ANTEFALLIMENTO

      Per quanto riguarda l'acquisto dell'automezzo effettuato dal fallito prima della sentenza di fallimento, senza effettuare la relativa trascrizione al PRA, il curatore può chiedere l'adempimento del contratto e, quindi la consegna dell'auto (se non ancora avvenuta) e la sottoscrizione dell'atto di vendita con firma autenticata (da un notaio, o da un funzionari del P.R.A. o da una Agenzia di pratiche auto autorizzate che siano Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), o da un addetto all'Anagrafe), ove non sia stato redato o non sia stato autenticato nella firma; in base a questo è lo stesso acquirente (nel caso il curatore) che può chiedere la trascrizione. Ciò proprio perché, come dice la Cassazione nella sentenza da lei richiamata, "la trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità né è requisito di efficacia del contratto in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore". Né trova aaplicazione al caso l'art. 45 l.f. perché tale norma non rileva ai fini degli acquisti effettuati dal fallieto in quanto apportano un incremento, ma delle vendite dei beni immobili o mobili registrati del fallito in quanto queste portano una diminuzione patrimoniale.
      Per quanto riguarda quindi il secondo caso della vendita di due automezzi, trova piena applicazione l'art. 45 per il quale "Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori", di modo che, se le formalità della trascrizione non sono state effettuate prima del fallimento, le vendite non sono opponibili al fallimento. Nel caso la trascrizione delle due vendite è avvenuta il giorno stesso della dichiarazione di fallimento; per la verità lei ci dice solo che è avvenuta il giorno della sentenza, ma dovrebbe guardare meglio perché una cosa è la data della dichiarazione del fallimento contenuta nella sentenza, altra è quella del deposito e altra ancora quella della iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. La norma dell'art. 45 non è stata mai toccata dalla riforma, per cui si parla ancora di data della dichiarazione di fallimento, che, in passato era intesa come quella di deposito della sentenza in cancelleria; con la riforma però è stato modificato l'art. 16, co. 2, per il quale gli effetti della sentenza di fallimento nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, per cui anche ai sensi dell'art. 45, sembra questa essere la data di riferimento. In sostanza le trascrizioni di cui parla, se sono state effettuate prima della iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, sono opponibili al fallimento e il curatore non può toccarle, a meno che non ritenga di agire in revocatoria se ne ricorrono gli effetti; se le trascrizioni sono successive, il curatore può richiedere la restituzione delle auto perché le vendite non sono opponibili alla massa.
      Ovviamente, al di là della soluzione giuridica, bisogna anche ter conto della convenienza ed opportunità, visto che si tratta di auto vecchie e incidentate.
      Zucchetti SG srl