Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione Equitalia per debiti della snc in bonis al passivo del socio fallito

  • Elisa Moschini

    Parma
    03/12/2015 10:39

    insinuazione Equitalia per debiti della snc in bonis al passivo del socio fallito

    Buongiorno, in qualità di curatore di un fallimento di una ditta individuale mi trovo a dover esaminare la seguente insinuazione al passivo:
    Equitalia presenta domanda di insinuazione al passivo per vari debiti fiscali della snc (non fallita) di cui la persona fisica fallita è socio.
    L'insinuazione è relativa a varie cartelle esattoriali, alcune notificate prima della dichiarazione di fallimento del socio, altre notificate dopo la dichiarazione di fallimento del socio, altre mai notificate né alla società né a me curatore.
    Equitalia ha tentato un pignoramento rivelatosi infruttuoso, e pertanto ha preventivamente cercato di escutere il patrimonio sociale della snc non fallita.

    Dato il tentativo di pignoramento negativo e la debenza delle somme sarei propensa ad ammette al passivo Equitalia per gli importi relativi alle cartelle esattoriali notificate. Secondo voi è corretto?

    Per le cartelle non notificate secondo voi è corretto escluderle oppure ammetterle con riserva?
    Vi ringrazio e saluto.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/12/2015 20:19

      RE: insinuazione Equitalia per debiti della snc in bonis al passivo del socio fallito

      E' ormai principio consolidato della S. Corte che "il titolo in base al quale il concessionario è legittimato all'insinuazione è costituito dal solo ruolo, mentre nessun accenno è fatto - nell'articolo 87, comma 2, del Dpr 602/1973 - alla necessità che, preventivamente, debba avvenire la notifica della cartella di pagamento e, tanto meno, che quest'ultima debba essere divenuta definitiva (Cass. 9 dicembre 2014, n. 25863; Cass. n. 6126 del 2014; Cass. n. 6520 del 2013; Cass. n. 6646 del 2013).
      Decisioni che poggiano sulla considerazione che la notifica della cartella non potendo legittimare l'agente alla riscossione coattiva nei confronti del fallimento (per il principio della par condicio creditorum non si può dar corso ad alcuna procedura esecutiva individuale), assolverebbe a una mera funzione informativa, nei confronti del curatore, dell'esistenza di crediti erariali, identica a quella svolta attraverso il deposito della domanda di insinuazione al passivo contenente il riferimento al ruolo; per cui ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari, l'agente alla riscossione è tenuto a produrre unicamente il ruolo e non anche a notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale.
      Alla luce di questo indirizzo, quindi, la mancata notifica delle cartelle diventa del tutto irrilevante per cui lei può e deve ammettere i crediti se ritiene che siano fondati; se invece intende contestare nel merito la debenza o l'entità deve promuovere ricorso avanti alle commissioni tributarie e, solo in questo caso, può ammettere il credito con riserva della decisione del giudice tributario, dato che questa giurisdizione sopravvive al principio della esclusività dell'accertamento del passivo.
      Zucchetti SG srl