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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Canoni di locazione ed indennità di occupazione insinuazione al passivo
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Carmela d'Angelo
AVERSA (CE)22/01/2016 10:45Canoni di locazione ed indennità di occupazione insinuazione al passivo
Buongiorno, sottopongo alla Vs.attenzione la seguente questione. Il Fallimento A (locatore) si insinua al passivo del Fallimento B (conduttore), chiedendo l'ammissione:
1.in privilegio ex art.2764 c.c.dei canoni di locazione non pagati dalla Soc.in bonis fino al marzo 2014, data in cui viene convalidato lo sfratto per morosità, in virtù di due d.i.;
2.in privilegio ex art.2764 c.c.delle indennità di occupazione non versate dalla Soc.in bonis dall'aprile 2014 all'aprile 2015, data del fallimento;
3.in prededuzione delle indennità di occupazione non versate dal Fallimento B dall'aprile 2015 al settembre 2015.
In merito, preciso che quando è stato dichiarato il Fallimento B alcuna scrittura contabile è stata consegnata ed alcun bene, appartenente alla Soc. in bonis in sede di apposizione di sigilli, è stato rinvenuto; preciso, inoltre, che dalle indagini eseguite è emerso che la Soc.in bonis, molto prima della dichiarazione di fallimento, ha ceduto il ramo preponderante della sua azienda a terzi.
Pertanto, ritengo che l'ammissione al passivo dei canoni di locazione di cui al punto 1 possa avvenire solo in via chirografaria fino al marzo 2014, data in cui viene convalidato lo sfratto per morosità.
La richiesta delle indennità di occupazione cui al punto 2 è da rigettare,non essendovi prova di detta occupazione ed essendo avvenuta nel 2011 una cessione del ramo d'azienda in favore di terzi.
Anche la richiesta delle indennità di occupazione cui al punto 3 è da rigettare, non avendo mai detenuto il Fallimento B l'immobile o non avendone mai avuto in altro modo la disponibilia'.
Cosa ne pensate?Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/01/2016 20:02RE: Canoni di locazione ed indennità di occupazione insinuazione al passivo
I problemi da lei posti sono di due tipi: ammissione del credito e ammissione, per la parte di credito riconosciuta, del privilegio di cui all'art. 2764 c.c.
Questo secondo problema si presenta di più agevole soluzione in quanto lei dice che quando è stato dichiarato il fallimento di B "alcun bene, appartenente alla Soc. in bonis in sede di apposizione di sigilli, è stato rinvenuto". Posto che l'art. 2764 c.c. attribuisce un privilegio di natura speciale sui beni che si trovano nell'immobile locato, la mancanza di beni in tali locali elimina alla radice la possibilità di riconoscere il privilegio indicato, senza dover indagare se questo si estende anche alle indennità di occupazione e se cronologicamente il credito sia nei miti indicati dalla norma.
Circa la debenza degli importi richiesti il problema è più complesso, non in diritto, ma in fatto, in quanto si tratta di una questione prettamente probatoria per la risolvere la quale bisognerebbe conoscere in concreto cosa è accaduto. Tuttavia se non abbiamo male inteso proprio la espressione sopra riportata, lei come curatore del fallimento B ha posto i sigilli proprio all'immobile in questione, il che lascia presumere che lo stesso sia rimasto nella disponibilità di B.
Ad ogni modo, essendo tra le parti sicuramente intercorso un contratto di locazione, tanto che è stato ordinato lo sfratto, compete al curatore del fallimento del conduttore fornire la prova che l'immobile sia stato effettivamente consegnato al locatore a seguito dello sfratto o in altra data, nulla escludendo che il conduttore abbia mantenuto la disponibilità dell'immobile anche dopo lo sfratto e anche dopo la cessione dell'azienda (tra l'altro lei non ci dice se nella cessione dell'azienda era compresa anche la cessione del contratto di locazione dell'immobile, né se vi è stato un consenso del locatore alla eventuale cessione). In sostanza il locatore ha diritto a pretendere i canoni fino allo sfratto e una indennità di occupazione fino alla effettiva consegna, sicchè se lei vuole escludere i crediti per l'occupazione senza titolo deve fornire la prova di aver consegnato materialmente l'immobile al locatore o di averne intimato la consegna.
Zucchetti Sg srl
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Carmela d'Angelo
AVERSA (CE)25/01/2016 09:21RE: RE: Canoni di locazione ed indennità di occupazione insinuazione al passivo
Buongiorno, ho letto la Vs.risposta e chiarisco di non mai aver apposto i sigilli all'immobile in questione, in quanto non sapevo nulla del contratto in essere tra il Fallimento A e la Soc.in bonis. L'immobile è già nella disponibilità del Fallimento A,che ha poi inoltrato l'istanza di insinuazione ala passivo del Fallimento B. Infatti allora ho appreso della vicenda. Per questo, ritengo che sia la richiesta delle indennità di occupazione cui al punto 2 che la richiesta delle indennità di occupazione cui al punto 3 sono da rigettare, non avendo il Fallimento B mai detenuto detto immobile e non sapendo da quanto tempo il Fallimento A abbia la disponibilità di detto immobile. A tanto aggiungo che nella cessione di azienda non viene specificato se anche detto contratto di locazione è stato ceduto.
Grazie ancora.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2016 20:37RE: RE: RE: Canoni di locazione ed indennità di occupazione insinuazione al passivo
Non avevamo capito bene la situazione. L'immobile si trova nella disponibilità del locatore, o meglio del suo fallimento A.
Così stando le cose, le risposte cambiano.
Conveniamo per il riconoscimento dei canoni di locazione di cui al punto 1 fino al marzo 2014, data in cui viene convalidato lo sfratto per morosità, perché, almeno fino a quella data è da ritenere che la locazione fosse in corso. L'ammissione del relativo credito va in chirografo per quanto detto nella precedente risposta circa la natura speciale e quasi possessuale del privilegio di cui all'art. 2764 c.c.
Condividiamo anche la esclusione del credito per indennità di occupazione cui al punto 2 in quanto, essendo l'immobile nella disponibilità del locatore, è questi che deve fornire la prova che nel periodo per il quale chiede l'indennità di occupazione l'immobile fosse stato occupato dal conduttore, sebbene fosse stato disposto lo sfratto.
Per lo stesso motivo va disposto il rigetto del credito sub 3, ove, a differenza del caso precedente in cui il curatore del fallimento B nulla a di cosa sia accaduto prima di tale evento o lo sa indirettamente, per il periodo successivo ha la sicurezza che il fallimento non ha avuto la disponibilità dell'immobile, tant'è del resto che lo stesso è stato acquisito all'attivo del fallimento A.
Zucchetti SG srl
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Paolo Casarini
Carpi (MO)20/03/2016 12:09RE: RE: RE: RE: Canoni di locazione ed indennità di occupazione insinuazione al passivo
Il fallimento B aveva concesso in sub-locazione a C parte dell'immobile, detenuto da B a seguito di locazione con A.
Il privilegio del locatore A si estende anche sui canoni di sub-locazione incassati da B durante il fallimentoda C ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/03/2016 11:24RE: RE: RE: RE: RE: Canoni di locazione ed indennità di occupazione insinuazione al passivo
Assolutamente no. I privilegi speciali hanno ad oggetto beni e non danaro o crediti; in particolare quello di cui all'art. 2764 c.c. che è un privilegio speciale c.d. quasi possessuale, la cui efficacia, cioè, è subordinata alla condizione che la cosa (o le cose) oggetto del privilegio si trovino in un determinato luogo.
Zucchetti SG srl
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