Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Trascrizione sentenza di fallimento su beni mobili registrati

  • Giuseppe Sciarrotta

    Corigliano-Rossano (CS)
    20/11/2015 20:43

    Trascrizione sentenza di fallimento su beni mobili registrati

    Buongiorno, ho un dubbio sulla necessità di trascrizione della sentenza di fallimento presso il PRA:

    Dalle visure effettuate presso il PRA la fallita risultata intestataria di un'autovettura, in sede di inventario tuttavia l'autovettura non è stata rinvenuta.
    L'amministratore ha dichiarato e sottoscritto che predetta autovettura era stata rubata, tuttavia solo il giorno successivo lo stasso amministratore si recava presso la stazione dei carabinieri sporgendo regolare denuncia di furto.

    Mi chiedo se devo trascrivere la sentenza di fallimento sulla vettura in questione oppure dal momento che non è stata rinvenuta non è necessaria la trascrizione, anche in considerazione della circostanza che lo stesso amministratore ha presentato, seppure in data successiva la sentenza di fallimento, denuncia di furto.

    Grazie a chiunque voglia rispondermi



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/11/2015 20:01

      RE: Trascrizione sentenza di fallimento su beni mobili registrati

      Dovrebbe cercare di sapere qualcosa di più dell'autovettura in questione in modo da valutare se conviene rinunciare alla acquisizione della stessa all'attivo fallimentare a norma del settimo vcomma dell'art. 104ter, per il quale "il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore".
      In mancanza di dati che inducano a ritenere non conveniente l'acquisizione, è consigliabile procedere alla trascrizione della sentenza di fallimento al PRA, che le garantisce l'acquisizione giuridica dei mezzi all'attivo fallimentare, ma non la fisica disponibilità dal momento che l'auto in questione non è reperibile. Questo già le consente di non essere responsabile per il pagamento del bollo e la presenza della denuncia di furto la solleva da eventuali responsabilità del curatore collegate alla circolazione del mezzo.
      Per maggiore sicurezza, sempre che abbia inventariato l'auto, è opportuno che proceda all'annotazione della perdita del possesso per evitare le conseguenze derivanti dalla non autorizzata circolazione del veicolo, e ciò può fare adducendo uil furto del veicolo, come da denuncia fatta dal fallito.
      Zucchetti Sg Srl