Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
URGENTE- interessi di mora ex art. 231/2002
-
Donatella Perna
Foggia10/10/2016 14:16URGENTE- interessi di mora ex art. 231/2002
Scusate, reinoltro la mia questione nel FORUM, nel timore di aver sbagliato collocazione della stessa.
Buongiorno,
sottopongo ai Vs esperti 2 questioni.
1) Il fallimento di cui sono curatore è stato chiesto, per il tramite dei suoi legali, da una società a sua volta fallita nel 2013.
Quindi, il curatore del fallimento della società ricorrente, senza avvalersi di legali, ha insinuato al passivo del mio fallimento il credito vantato, allegando decreto ingiuntivo esecutivo, precetto, precetto in rinnovazione (non l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi che il curatore ha comunque dichiarato nell'istanza di ammissione essere avvenuto con esito negativo).
Il curatore chiede che il credito venga ammesso al passivo in chirografo, per l'importo indicato nell'atto di precetto in rinnovazione, comprensivo quindi oltre che della sorte capitale ed interessi, anche delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo esecutivo a favore degli avvocati che hanno seguito la procedura monitoria.
Chiedo se sia corretto che il curatore faccia istanza anche per l'ammissione delle spese legali degli avvocati.
Preciso che non contezza se le abbia già sostenute o meno.
2) Inoltre, trattandosi di credito derivante da transazioni commerciali, nel decreto ingiuntivo reso esecutivo il giudice, su richiesta del ricorrente, ha liquidato anche gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, successivamente precettati in rinnovazione, con richiesta anche di quelli dovuti fino al saldo.
Nella domanda il curatore chiede precisamente l'insinuazione al passivo dell'importo indicato nel precetto in rinnovazione (allegato agli atti), importo comprensivo degli interessi di mora fino alla data del precetto stesso (13/11/2014), senza però aggiungermi nella domanda di insinuazione la richiesta degli ulteriori interessi fino al saldo.
Come dovrei comportarmi?
Cosa si intende fino al saldo, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento della mia società?
Nel caso in questione, fino a quale momento vanno riconosciuti gli interessi di mora ex D. Lgs 231/2002?
Successivamente alla dichiarazione di fallimento, cosa si verifica con riferimento agli interessi di mora generati dal suddetto credito chirografario e riconosciuti da titolo definitivo?
Grazie.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/10/2016 19:07RE: URGENTE- interessi di mora ex art. 231/2002
La premessa di ogni discorso è che il decreto ingiuntivo in questione non fosse solo provvisoriamente esecutivo alla data del fallimento dell'ingiunto, ma fosse stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc prima di quella data. Poiché non possiamo prospettare tutte le possibili ipotesi diamo per scontato che il decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento A fosse definitivamente esecutivo alla data della dichiarazione del fallimento di B, al quale lei è stato chiamato come curatore.
Orbene, cominciamo con gli interessi moratori, al cui pagamento è stato condannato il fallito B ai sensi del d.lgs n. 231 del 2002, con detto decreto ingiuntivo, dato che, l'art. 1 del citato d.lgs esclude l'applicazione delle disposizioni dello stesso decreto ai fallimenti. Questa norma è stata sempre oggetto di discussioni, che sono state in parte placate dal recente intervento della S. Corte. Questa, infatti, con ordinanza n. 8979 del 2016 ha statuito in primo luogo, che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto a quelli maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore; ed ha aggiunto che spetta al giudice delegato ai fallimenti di procedere, in sede di ammissione al passivo, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia quantificato il credito maturato a tale titolo, al relativo accertamento, secondo le regole stabilite dalla predetta normativa speciale.
Come si vede, nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte il creditore non era munito di un titolo passato in giudicato, nel mentre nel caso in esame abbiamo ipotizzato l'esistenza di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo (equivalente al passaggio in giudicato di una sentenza), per cui non vi è dubbio che gli interessi moratori contenuti nel decreto ingiuntivo possano essere riconosciuti fino alla data del fallimento; tuttavia, nel suo caso gli interessi sono stati chiesti fino al precetto e il giudice non può andare oltre la richiesta fatta concedendogli gli interessi ulteriori fino alla data del fallimento. Ovviamente gli interessi successivi al fallimento comunque non sono dovuti, se non altro perché il credito per capitale è chirografario e per questi l'art. 55 l.fall. dispone illa sospensione degli interessi.
Tutte le altre spese di cui al punto 1 (spese del decreto ingiuntivo, del precetto e del legale) sono dovute in quanto il fallimento A era legittimato a farle prima per munirsi di un titolo e por portarlo ad esecuzione allo scopo di realizzazione del suo credito, visto che il debitore non pagava spontaneamente. la richiesta correttamente è stata fatta in chirografo perché si tratta di spese che non sono assistite da alcun privilegio. Per quanto attiene le spese del lagale, non è necessario che l'ingiungente le abbia già pagate, ma è sufficiente che esista un titolo che giustifichi il suo avvocato a preterne il pagamento.
Zucchetti Sg srl
-
Donatella Perna
Foggia11/10/2016 13:38RE: RE: URGENTE- interessi di mora ex art. 231/2002
Come sempre, avete inteso bene.
Grazie.
-
-