Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

FALLIMENTO-CREDITI PREDEDUCIBILI

  • Gennaro Luciano Andolfi

    SASSARI
    01/02/2019 14:05

    FALLIMENTO-CREDITI PREDEDUCIBILI

    Al momento della dichiarazione di fallimento la società fallita conduceva, con regolare contratto di locazione, un'area ove sono presenti:
    a) impianti necessari per lo svolgimento dell'attività (cisterne interrate per il deposito di solventi);
    b) beni mobili, nello specifico decine di cisterne da litri 2.000 piene di materiale potenzialmente inquinante ma di nessun valore economico.
    Il proprietario dell'area, che gli è stata immediatamente riconsegnata all'apertura del fallimento, chiede ora la rimessa in pristino con spese a carico del fallimento in prededuzione.
    La legge fallimentare, all'art. 111, considera crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
    Non sembra che in questa fattispecie ricorrano i requisiti di cui all'art. 111 per considerarli prededucibili, soprattutto perché i beni della fallita, presenti nell'area, non avendo valore economico realizzabile a favore della massa, consentono al curatore, ai sensi dell'art. 104 L.F. , previa autorizzazione del comitato dei creditori, la facoltà di non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.
    Vi sarei grato di avere un vostro parere in merito
    Cordialità

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/02/2019 19:20

      RE: FALLIMENTO-CREDITI PREDEDUCIBILI

      Siamo 'accordo con lei. Come abbiamo detto più volte, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che i requisiti cronologici e teleologici indicati dall'art 111 l.f. ("in occasione o in funzione") vanno interpretati nel senso che il primo deve necessariamente essere integrato con la riferibilità del credito agli organi della procedura, mentre il secondo richiede la dimostrazione della strumentalità del credito alla prosecuzione dell'attività o quanto meno alla conservazione dei beni aziendali (Cass. 24687/2017; Cass 1513/2014).
      Di conseguenza, quand'anche nel suo caso il contratto di locazione sia cessato con il fallimento, per cui l'obbligo della restituzione e di ripristino dell'immobile sia sorto in occasione del fallimento, non per questo il credito per il rimborso delle spese del ripristino ha carattere prededucibile perché per la prededucibilità occorre che "l'elemento cronologico dell'"occasione" deve essere integrato con un implicito elemento soggettivo, identificabile nella riferibilità del credito all'attività degli organi di procedura, altrimenti il criterio sarebbe irragionevole" (Cass. 07/10/2016, n. 20113), ossia che il profilo temporale (in occasione) sia coordinato con gli interessi del ceto creditorio (Cass 24791/2016) che deve comunque ricavare un vantaggio dalla creazione della spesa prededuttiva (cfr. anche Cass. n. 18488/2018).
      Nel caso non vediamo un qualche vantaggio dato che lei pensa di ricorrere alla derelictio.
      Se, invece, il contratto di locazione era cessato, per qualsiasi motivo, prima della dichiarazione di fallimento, è chiaro che non ricorre neanche l'elemento della occasionalità in quanto era obbligo del conduttore restituire, già prima del fallimento l'immobile nello stato in cui si trovava all'epoca della stipula del contratto, per cui il credito per rimborso delle spese di ripristino avrebbero natura concorsuale e non sorgerebbe neanche il problema della prededucibilità.
      Zucchetti SG srl