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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione al passivo dipendente per riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente
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Studio Pavanello e Del Bianco
Milano21/04/2017 16:49insinuazione al passivo dipendente per riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente
Si chiede Vostro cortese parere sulla seguente problematica.
Un dipendente si è insinuato al passivo, chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e il pagamento del relativo tfr.
La domanda è stata respinta, non essendo possibile in sede di verifica crediti procedere a tale accertamento trattandosi di un procedimento sommario, oltre che per carenza probatoria.
Il dipendente ha notificato un ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Giudice del Lavoro, ma non ha proposto opposizione allo stato passivo.
Lo stesso potrà poi chiedere l'ammissione sulla base della sentenza che riconosca l'esistenza del rapporto del lavoro subordinato o avrebbe dovuto proporre opposizione allo stato passivo?
grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/04/2017 19:42RE: insinuazione al passivo dipendente per riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente
Può ritenersi pacifico che nel caso in cui il lavoratore faccia valere un credito retributivo o altro credito dipendente dal rapporto di lavoro, l'accertamento di questo va effettuato avanti al giudice delegato, anche se questo richieda la verifica del rapporto di lavoro, che si pone come il presupposto logico di fatto e di diritto per giungere ad accordare il bene richiesto a chi si presenta come creditore. Vi sono dei casi in cui permane la competenza del giudice del lavoro, ma certamente tra questi non rientra quello esposto in cui il dipendente ha azionato un credito derivante dal rapporto di lavoro.
Operando il principio della esclusività anche per i crediti di lavoro, nel suo caso, il dipendente escluso dallo stato passivo aveva, quale unico mezzo per partecipare al concorso fallimentare, quello di proporre opposizione allo stato passivo.
Per quanto riguarda l'azione svolta avanti al giudice del lavoro, lei non ci dice contro chi è stata fatta, ma la questione è irrilevante, nel senso che se il lavoratore ha chiamato in causa il fallito, il procedimento può proseguire, ma l'eventuale sentenza favorevole non può essere opposta al fallimento e il lavoratore vittorioso potrà utilizzarla solo nei confronti del fallito, alla chiusura del fallimento; se, invece, il dipendente ha convenuto il curatore in giudizio avanti al giudice del lavoro, questi dovrà dichiarare la improcedibilità per il principio della esclusività del passivo.
Zucchetti SG srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)08/11/2018 23:42RE: RE: insinuazione al passivo dipendente per riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente
Buona sera,
non mi è chiaro se nella vicenda in esame il soggetto avesse o meno in essere una qualche forma di rapporto lavoro con la fallita. Mi chiedo se alla medesima soluzione si giunga allorché una persona, in nessun modo formalmente collegata alla società fallita, chieda per la prima volta in sede di ammissione che il Giudice Delegato accerti l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenza, pretenda di essere ammesso per il cospicuo credito riconducibile al supposto rapporto lavorativo. Ho trovato varie pronunce della Cassazione Sez. Lavoro che attribuiscono sempre al Giudice del Lavoro la competenza in materia (da ultima n. 23418/2017).
Cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/11/2018 17:35RE: RE: RE: insinuazione al passivo dipendente per riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente
La questione rilevante non è tanto quella se il creditore che si insinua fosse o non dipendente dell'impresa fallita, ma importa quello che con la domanda di insinuazione chiede e le ragioni su cui fonda tale pretesa. Se questi assume di essere stato alle dipendenze del fallito e di vantare un credito a tale titolo per mancato pagamento delle retribuzioni o TFr ecc., il rapporto di lavoro subordinato, eventualmente negato dal curatore del fallimento del datore di lavoro, sarà oggetto di accertamento in quanto si pone come il presupposto logico di fatto e di diritto per giungere ad accordare il bene richiesto a chi si presenta come creditore.
In questo caso il ricorso al rito fallimentare è pacifico, come abbiamo detto nel precedente intervento, nel mentre le oscillazioni giurisprudenziali riguardano altre fattispecie che richiedono una sentenza di mero accertamento 8qaule quelle in cui l'accertamento del rapporto di lavoro non è finalizzato ad una pretesa economica) o costitutive (quali quelle relative al licenziamento illegittimo, ecc.) e questo concetto viene riaffermato anche nella sentenza n. 23418/2017 da lei citata.
Nella motivazione, infatti si premette che "Il motivo di ricorso chiede espressamente una rivisitazione dell'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice del lavoro è competente a decidere sulle domande di accertamento o costitutive che vadano al di là dell'affermazione di diritti patrimoniali; mentre il giudice fallimentare mantiene la competenza sulle domande a carattere patrimoniale che ne conseguono; e ciò anche se la domanda originaria, riproposta con l'atto di riassunzione, fosse formulata con riferimento ad entrambe, dovendo il giudice del lavoro limitarsi a pronunciarsi sulle prime". Dopo questo iniziale richiamo agli orientamenti giurisprudenziali, la Corte svolge l'esame della fattispecie (alquanto particolare), per poi precisare che "una volta fissato il principio secondo il quale il giudice del lavoro deve pur sempre separare le domande e giudicare solo su quelle per le quali è competente- ovvero sulle domande di mero accertamento o costitutive senza potersi pronunciare su quelle di condanna, come se quest'ultima richiesta non fosse stata mai posta-, neppure può sostenersi con fondamento che verrebbero comunque intaccati o svuotati i residui poteri del giudice fallimentare, l'ampiezza dei quali non dipende certo dalla mera presenza o meno nel ricorso introduttivo (o in quello in riassunzione) di una domanda di condanna rimasta improduttiva di effetti".
Zucchetti SG srl-
Andrea Cester
San Vendemiano (TV)11/11/2018 23:10RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo dipendente per riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente
Approfondirò.
Vi ringrazio.
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