Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

finanziamento contro cessione del quinto e ammissione al passivo fallimentare

  • Paolo Battaglia

    CATANZARO
    11/09/2017 09:17

    finanziamento contro cessione del quinto e ammissione al passivo fallimentare

    Istanza di ammissione al passivo presentata da un dipendente della fallita per retribuzioni non corrisposte e TFR (sulla base delle buste paga e con esposizione degli importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali).
    Dalle buste paga risulta una cessione del quinto in favore di una finanziaria (Cessione non menzionata nella domanda né considerata nello sviluppo dei conteggi delle somme dovute, nel senso che il lavoratore ha chiesto l'ammissione anche per la quota di quinto ceduta).
    Ho richiesto al creditore di integrare la documentazione depositata a corredo della domanda, con produzione del contratto di finanziamento contro cessione del quinto (al momento non rinvenuto tra la documentazione della fallita).
    Il creditore, pur confermando l'esistenza del finanziamento e della relativa cessione, ha risposto di non essere in possesso di quel contratto.
    Nessuna domanda di insinuazione al fallimento è pervenuta dalla finanziaria in questione .
    Allo stato sconosco l'ammontare del finanziamento, la sua durata e l'importo del credito residuo vantato dalla finanziaria alla data della dichiarazione di fallimento.
    Certo è che alla finanziaria spetterebbero i ratei del quinto dello stipendio trattenuti dalla busta paga del dipendente e non versati alla data del fallimento e l'intero TFR.
    Ciò che mi chiedo è:
    - come posso verificare la domanda di ammissione del lavoratore in mancanza di dati certi sull'ammontare del residuo credito ceduto alla finanziaria ?
    - posso ammettere il credito del lavoratore con riserva all'esito dell'acquisizione del contratto di finanziamento ? In quali esatti termini ?
    Grazie,
    Paolo Battaglia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/09/2017 19:38

      RE: finanziamento contro cessione del quinto e ammissione al passivo fallimentare

      E' una situazione molto difficile da gestire perché non può far finta di niente e ammettere il credito del lavoratore dato che questi ha indicato nella domanda di aver ceduto parte del credito alla finanziaria. Non può neanche ammettere il credito richiesto con riserva di presentazione documentale sia perché non è l'intero credito che è stato ceduto (per cui verrebbe assoggettato a riserva anche la parte di credito rimasta in capo al cedente) sia perché la figura dell'ammissione con riserva di presentazione di documenti prevista dal n. 2 del secondo comma dell'art. 96 richiede che il creditore assuma di avere un credito certo, liquido ed esigibile al momento in cui chiede l'ammissione, ma non è momentaneamente in grado- per causa a lui non imputabile, di fornire la documentazione giustificativa della sua pretesa, che si limita, appunto, ad indicare; di conseguenza, la riserva in questione richiede che la documentazione giustificativa sia indicata nella domanda e che, seppure non allegata alla stessa, formi oggetto di valutazione da parte del giudice, il quale, quindi, in tanto può ammettere il credito con riserva, in quanto ritenga che quella documentazione sarebbe, ove trasmessa, idonea a fornire la prova completa della pretesa azionata. E' evidente che nella specie non ricorre questa ipotesi visto che il creditore, giustamente da lei già sollecitato, non ha indicato il documento di cessione ed, anzi ha dichiarato di non essere in grado di produrlo.
      A questo punto il credito dovrebbe essere escluso per la impossibilità a quantificarlo, ma è anche vero che questa soluzione è punitiva per il creditore, che onestamente ha dichiarato di aver fatto la cessione del quinto del suo stipendio e del TFR per ottenere un finanziamento e la cessione potrebbe anche essere inopponibile al datore di lavoro (eventuale mancata notifica) o al fallimento (eventuale mancanza di data certa o altro), dato che la Finanziaria è rimasta inerte.
      Prima di prendere una tale decisione così drastica, quindi, sarebbe opportuno rivedere la documentazione del fallito per individuare la Finanziaria cessionaria alla quale avrà probabilmente corrisposto qualche rateo di stipendio, e avvertire questa del fallimento in modo che possa eventualmente insinuarsi e, intanto sentirla per sapere le loro intenzioni e avere informazioni. Se riesce ad avere questi dati prima della verifica, potrebbe eventualmente determinare il credito rimasto in capo al dipendente, da ammettere al passivo, e la parte ceduta, da escludere o da ammettere con riserva della mancata insinuazione da parte del cessionario.
      Zucchetti Sg srl