Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

NOTIFICA OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO A MEZZO PEC

  • Marco Porrini

    Varese
    10/01/2017 11:51

    NOTIFICA OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO A MEZZO PEC

    Buongiorno.
    Il sottoscritto ritiene che il ricorso per opposizione allo stato passivo debba essere necessariamente notificato a pena di nullità all'indirizzo pec personale del Curatore.
    Infatti ritengo che l'indirizzo pec della procedura che il Curatore comunica entro dieci giorni dalla propria nomina al Registro delle Imprese (ex comma 2 bis dell'art. 17 del D.l. 179/2012 c.d. Decreto sviluppo bis) è dedicato alle comunicazioni tra la procedura ed i creditori e che non possa essere considerato l'indirizzo virtuale della procedura stessa.
    Segnalo sul punto la pronuncia del Tribunale di Napoli (Sezione Fallimentare, Pres. – Rel. Graziano del 12.11.2015 n.13712).
    Il provvedimento ha precisato, a mio parere correttamente, che "una cosa è la disciplina delle comunicazioni che avvengono all'interno della procedura fallimentare, ossia quelle che attengono al procedimento di verifica dello stato passivo, altra è la disciplina delle notifiche effettuate dal legale del creditore escluso che propone ricorso seguendo le forme della notificazione proprie del processo civile telematico", considerando valida una notifica effettuala alla pec PERSONALE del Curatore.
    Non considero invece condivisibile il passaggio in cui Il Tribunale ha affermato un'equivalenza tra la PEC del Curatore e quella della procedura fallimentare di regola comunicata al Registro delle Imprese "ai sensi e agli effetti dell'art. 145 c.p.c., la notifica alla PEC del Curatore del ricorso in opposizione allo stato passivo è da considerarsi valida ed efficace, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, anche se diversa da quella ricavabile dalla visura, nonostante tutte le altre comunicazioni tra il Curatore e i creditori, in particolare quelle che attengono al procedimento di verifica dello stato passivo fallimentare siano avvenute attraverso l'utilizzo della PEC del fallimento e non attraverso l'utilizzo della PEC del Curatore".
    Del resto la pec comunicata da Curatore al Registro Imprese non viene iscritta al Registro del Ministero dello Sviluppo.
    Chiedo cortesemente altresì se vi siano altre pronunce in merito.
    Grazie.



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/01/2017 20:01

      RE: NOTIFICA OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO A MEZZO PEC

      Non ci risultano altre decisioni specifiche sul punto, oltre quella da lei citata di cui al decreto del Tribunale di Napoli del 12 novembre 2015, n. 13712, che condividiamo nella sua pienezza.
      Anzi, a nostro avviso, il punto principale della decisione è proprio la affermata equivalenza in termini giuridici tra la PEC personale del Curatore (non comunicata per motivi di praticità nel Registro delle Imprese) e la PEC della procedura fallimentare, comunicata per l'iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi del comma 2 bis dell'art. 17 del D.L. n. 179/2912. Invero, proprio l'art. 99 l. fall., prevedendo che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura del ricorrente al Curatore, senza nulla dire in merito alla possibilità della notifica del ricorso a mezzo PEC da parte del difensore del ricorrente, induce a ritenere che la notifica può essere effettuata anche a mezzo PEC, coordinando la predetta disposizione con tutta la disciplina in materia di processo civile telematico ed in materia di notificazioni a mezzo PEC. Tale disciplina però non risolve il problema relativo a quale PEC debba essere effettuata la notifica e, poiché la legge impone al curatore di comunicare entro dieci giorni dalla nomina "al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" (PEC), ci sembra che questo indirizzo pubblicato nel registro delle imprese dovrebbe essere quello di riferimento anche per le notifiche, e non solo per le comunicazioni.
      In realtà i curatori, per ovvie ragioni pratiche, invece di pubblicizzare nel registro la propria PEC personale, ne indicano una per ogni procedura, che, a maggior ragione dovrebbe diventare il riferimento per quella procedura. Il tribunale di Napoli ha, a nostro avviso correttamente, equiparato tale PEC- ossia la PEC pubblicizzata scelta per la singola procedura- con la PEC personale, e da tale equiparazione può derivare che la notifica del ricorso può essere effettuata sia all'uno che all'altro indirizzo di posta certificata dal momento che il ricevimento comunque realizza lo scopo cui la notifica tende.
      Zucchetti Sg srl