Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compenso per CTU causa pendente riassunta

  • Lorenzo Lorini

    Firenze
    21/03/2017 08:43

    Compenso per CTU causa pendente riassunta

    Buongiorno,
    in qualità di Curatore di una procedura fallimentare, ho provveduto a riassumere una causa pendente tra la società fallita e un terzo.

    Nel corso della controversia era stato nominato un CTU, il quale aveva provveduto a redigere apposita relazione. La relazione era stata depositata ben prima che intervenisse il fallimento.
    Con decreto, successivo alla riassunzione della controversia, il giudice ha liquidato il compenso spettante al CTU, il cui pagamento viene posto a carico di entrambe le parti in via solidale.

    A tal proposito, vorrei porvi delle questioni:

    1) Il compenso del CTU si qualifica come credito prededucibile sorto nel corso del fallimento e liquidabile fuori riparto? Oppure si qualifica come credito ante procedura che quindi deve seguire le ordinarie vie dell'insinuazione al passivo del fallimento e dei riparti?

    2) Stante il fatto che il giudice ha posto il pagamento in via solidale tra le parti, come mi devo comportare per l'eventuale pagamento?
    La controversia è in fase conclusionale, ma in parallelo sussiste col medesimo soggetto pure una controversia per un'opposizione allo stato passivo.

    Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/03/2017 19:29

      RE: Compenso per CTU causa pendente riassunta

      La liquidazione del compenso al CTU di cui lei parla è stata fatta, se abbiamo ben capito, dal giudice in corso di causa ed ha quindi valore provvisorio, in attesa della sentenza con la quale il giudice della causa, nel liquidare le spese di causa, disporrà in via definitiva a carico di quale parte va posta la spesa della consulenza.
      Tanto ha importanza in quanto dimostra che il diritto al compenso nasce con il provvedimento del giudice, per cui, al momento, questo pone a carico anche del fallimento la spesa in questione, sicchè la stessa deve essere soddisfatta in via prededuttiva, anche se la prestazione è stata effettuata prima della dichiarazione di fallimento. Il fatto che la decisione non sia definitiva non cambia la situazione in quanto il decreto del giudice è comunque provvisoriamente esecutivo e il CTU, in base allo stesso, può agire nei confronti di entrambe le parti in causa.
      E' probabile che il CTU si rivolga all'altra parte non fallita, che questa paghi e poi agisca per il regresso della metà verso il fallimento; come pure potrebbe accadere che il CTU chieda il pagamento al fallimento, il quale dovrà provvedere per intero, salvo poi a ricuperare la metà nei confronti della controparte o attendere la decisione definitiva per constatare come sia stata distribuita la spesa della consulenza.
      La cosa migliore sarebbe che anche il CTU aspettasse la sentenza definitiva; il mancanza sarebbe opportuno quanto meno un accordo tra le parti in causa di pagare ciascuno la metà, onde evitare regressi, prima della decisione definitiva.
      In mancanza non può far altro che attendere le iniziative che prenderà il CTU.
      Zucchetti SG srl
      • Lorena Galuzzi

        Urbino (PU)
        22/02/2024 12:12

        RE: RE: Compenso per CTU causa pendente riassunta

        Si sottopone il caso di una procedura di concordato preventivo nella quale vi sono cause iniziate prima della domanda di concordato e proseguite successivamente. Vi sono spese per CTU nominati dal Giudice nelle cause (in prevalenza con "nostra" soccombenza) con liquidazione in sentenza (successiva al concordato) o integralmente o parzialmente (ma comunque in via solidale) a carico della società in concordato. Anche in questo caso le spese per il CTU (a prescindere se la prestazione dello stesso è stata eseguita ante o post concordato) vanno liquidate in prededuzione (tenuto conto che, come da voi affermato, "il diritto al compenso nasce con il provvedimento del giudice")? Tuttavia né il CTU né la controparte vittoriosa hanno mai formulato alcuna richiesta/attestazione di credito alla procedura. Trattandosi di concordato e non essendo previsto l'obbligo dell'insinuazione al passivo, il liquidatore deve comunque predisporre il riparto indicando tali spese in prededuzione e riconoscendole alla parte soccombente (che si presume le abbia pagate)? Tuttavia, in assenza di esplicite richieste e al fine di evitare eventuali contenziosi successivi, è opportuno contattare i professionisti incaricati e/o le controparti vittoriose al fine di acquisire le relative istanze?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/02/2024 20:15

          RE: RE: RE: Compenso per CTU causa pendente riassunta

          Sicuramente è preferibile questa ultima strada in quanto, seppur manchi una fase di accertamento del passivo nel concordato, una richiesta di pagamento di crediti non inclusi nell'elenco in quanto prededucibili si prospetta pur sempre necessaria.
          Zucchetti SG srl