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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
GRADO DI PRIVILEGIO DEL CREDITO DELLO STATO SORTO PER DEFINIRE IL PROCEDIMENTO PENALE EX ART. 63 D.LGS. 231/2001 MEDIANT...
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Matteo Rellecke Nasi
Torino17/05/2018 21:39GRADO DI PRIVILEGIO DEL CREDITO DELLO STATO SORTO PER DEFINIRE IL PROCEDIMENTO PENALE EX ART. 63 D.LGS. 231/2001 MEDIANTE APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
Gent.mi,
il fallimento ha definito un procedimento penale ex art 63 D.lgs. 231/01 (per fatti di inquinamento avvenuti prima della sentenza dichiarativa di fallimento) mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria concordata tra il fallimento ed il P.M. ed accolta dal Giudice Penale (previa autorizzazione ovviamente degli organi della procedura).
Lo scrivente Vi chiede con quale grado di privilegio debba essere considerato tale predetto debito:
- prededuzione;
- privilegio;
- chirografo.
Grazie e cordialità
Matteo Rellecke Nasi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/05/2018 10:12RE: GRADO DI PRIVILEGIO DEL CREDITO DELLO STATO SORTO PER DEFINIRE IL PROCEDIMENTO PENALE EX ART. 63 D.LGS. 231/2001 MEDIANTE APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
L'art. 27 del d.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce al secondo comma, che "I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria".
Il privilegio per i crediti dipendenti da reato è quello di cui all'art. 2768 c.c. che riconosce a tali crediti un privilegio, di grado decimo nella scala di cui all'art. 2778 c.c., mobiliare speciale "sulle cose sequestrate", per cui in mancanza di tale sequestro il privilegio non può operare e il credito passa al chirografo.
E' da escludere la prededuzione perché, anche se la sanzione è disposta in pendenza di procedura, si riferisce a fatti illeciti pregressi e antecedenti il fallimento, nel senso che il comportamento che ha originato il provvedimento di irrogazione della sanzione si è verificato prima dell'inizio della procedura; del resto la norma sopra riportata fa espresso riferimento proprio alle sanzioni, equiparandole, quanto a collocazione, alla pena pecuniaria.
Zucchetti SG srl
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Maurizio Leonardi
Ancona07/07/2018 15:47RE: GRADO DI PRIVILEGIO DEL CREDITO DELLO STATO SORTO PER DEFINIRE IL PROCEDIMENTO PENALE EX ART. 63 D.LGS. 231/2001 MEDIANTE APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
Buongiorno,
volevo intervenire su questo tema chiedendo al Collega una precisazione in merito alla richiesta di autorizzazione a perfezionare il patteggiamento. A questo riguardo, infatti, mi sembra che la Giurisprudenza prevalente ritenga che anche in caso di patteggiamento, alla sentenza di condanna per fattispecie di cui al D.Lgs 231/2001 faccia sequito la confisca per equivalente (art. 19 dlgs 231/2001) e che eventuali accordi presi in tal senso con il PM possano essere disattesi dal Giudice penale.
Pertanto volevo capire quali siano stati, nel caso concreto , gli elementi che hanno fatto propendere la Curatela a preferire il patteggiamento di fronte alla certezza di subire la confisca del profitto del reato (se è vero quanto riferito sopra che si riferisce alle sentenze della Cassaz. penale n.20046/2011 e n.22975/20132), tenuto conto che tale evento comporterebbe una serie di problmeatiche operative che neppure la Cassazione a sez. unite del 2015 sembra aver risolto (sulla possibilità di ripartire le somme oggetto di confisca e/o di vender i beni, sulle modalità di determinazione del compenso del Curatore, ecc..).
Grazie
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