Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ultratardività e crediti in prededuzione dell'Amministrazione Straordinaria

  • Francesca Farinella

    Palermo
    08/04/2016 15:57

    Ultratardività e crediti in prededuzione dell'Amministrazione Straordinaria

    Salve,
    domanda:
    Il credito prededucibile dell'amministrazione straordinaria, convertita in fallimento, è soggetto alle disposizioni dettate per la tardività delle domande di ammissione del credito?
    Occorre a mio avviso operare un distinguo tra le pretese dell'amministrazione straordinaria e quelle nate durante il fallimento con la conseguenza che riterrei necessario fissare un limite al deposito di istanze relative alle obbligazioni dell'Amm straordinaria
    Il termine, limitatamente alle sole obbligazioni maturate in amministrazione straordinaria, potrebbe essere quello di 12 mesi da far decorrere dal decreto di conversione in fallimento.
    In difetto si rischierebbe di mantenere aperta la procedura di verificazione dei crediti prededuttivi (che in caso di AS rischiano di essere superiori a quelli ante procedura) per tutta la durata del fallimento, limitando fortemente la possibilità di effettuare riparti (il passivo non verrebbe mai a cristallizzarsi) e le previsioni di riparto nei confronti dei creditori concorsuali.
    saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/04/2016 19:28

      RE: Ultratardività e crediti in prededuzione dell'Amministrazione Straordinaria

      L'art. 53 del d.lgs n. 270 del 1999 nel disciplinare l'accertamento del passivo nell'amministrazione straordinaria, dispone un rinvio integrale alla normativa della legge fallimentare in materia e, a seguito della conversione di questa procedura nel fallimento, non si dà luogo ad un altro accertamento del passivo, tant'è che l'art. 71 del citato d.lgs. stabilisce che se al momento della conversione l'accertamento dello stato passivo non è ancora terminato esso prosegue nel fallimento sulla base delle disposizioni dettate dalla sentenza dichiarativa di fallimento, con ciò facendo capire che se la procedura di verifica è terminata nella fase dell'amministrazione straordinaria, lo stato passivo dichiarato esecutivo rimane nel fallimento. E' quindi la data di esecutività dello stato passivo, anche se intervenuta nella fase della prima procedura, che segna il dies a quo per il decorso dell'anno per la presentazione delle domande tardive, ed è l'esaurimento della ripartizione dell'attivo nel fallimento che segna il termine finale della presentazione delle domande ultra tardive. Di conseguenza se un credito prededucibile viene contestato, questo deve essere assoggettato a verifica e se è decorso il termine per le tardive, identificato come sopra, la domanda sarà ultra tardiva e sarà sottoposta al vaglio di ammissibilità per verificare se la tardività è dipesa da colpa addebitabile al creditore.
      Certo in tal modo si prolungano i tempi di ammissibilità, ma questo fenomeno si verifica in tutti i casi di consecuzione tra procedure 8pensi ad un fallimento dichiarato dopo la risoluzione di un concordato) o anche in una unitaria procedura di fallimento che duri molti anni.
      Zucchetti Sg srl