Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

opponibilità spese legali liquidate in ordinanza ex art 624 c.p.c.

  • Gianluca Saeli

    Palermo
    03/11/2015 08:36

    opponibilità spese legali liquidate in ordinanza ex art 624 c.p.c.

    Salve,
    ricevo, nella qualità di curatore del fallimento, istanza di ammissione allo stato passivo relativamente alle spese legali liquidate in forza di ordinanza ex art 624 c.p.c., con la quale il giudice dell'esecuzione ha sospeso, a seguito di opposizione del debitore, l'esecuzione immobiliare incardinata dalla società (all'epoca in bonis) contro l'istante.
    Mi chiedo se la mera copia dell'ordinanza, priva di attestazione (che, invero, non so se sia apponibile) in calce circa la definitività del provvedimento per mancata proposizione del reclamo, sia, di per sé, opponibile alla massa e per l'effetto sufficiente all'ammissione al passivo.
    Per completezza, rappresento che la curatela ha provveduto all'introduzione del giudizio di merito ex art 616 c.p.c., ad oggi non deciso.
    Ritengo che la statuizione sulle spese legali, resa nell'ambito del cautelare ex art 618 e 624 cpc, innanzi il Giudice dell'esecuzione, possa però essere sovvertita o annullata. In tal caso è più prudente ammettere con riserva ex art 96 LF n 2, sebbene questo comma parli di sentenze e non di ordinanze?
    Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/11/2015 19:59

      RE: opponibilità spese legali liquidate in ordinanza ex art 624 c.p.c.

      C'è qualcosa che non ci risulta chiaro. Lei dice che il giudice dell'esecuzione ha disposto, a norma del primo comma dell'art. 624 cpc, la sospensione dell'esecuzione a seguito della opposizione dell'esecutato ed ha, con lo stesso provvedimento liquidato le spese del procedimento, nel mentre la norma citata prevede che le spese in favore dell'opponente che abbia ottenuto la sospensione del processo esecutivo vanno liquidate al momento della pronuncia di estinzione conseguente alla mancata introduzione del giudizio di merito, ex art.624 co. 3° cpc; giudizio di merito che lei afferma essere stato introdotto dalla curatela, il che fa anche intendere che sia stato fissato il termine allo scopo, nel mentre l'eventuale provvedimento sulle spese della fase sommaria si accompagna normalmente alla irrituale decisione di chiusura del procedimento senza fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito.
      Ad ogni modo, una volta introdotto il giudizio di merito, questo dovrà essere deciso con sentenza che potrà assumere le caratteristiche della definitività e potrebbe anche modificare il provvedimento sulle spese, per cui l'ammissione con riserva di cui al n. 3, comma 2 dell'art. 96 ci sembra l'unico modo per risolvere la questione. La mancanza dell'attestazione circa la definitività della sospensione è superabile dal momento che è lei che avrebbe dovuto proporre reclamo, per cui sa se lo ha fatto o non.
      Zucchetti Sg Srl
      • Gianluca Saeli

        Palermo
        04/11/2015 12:18

        RE: RE: opponibilità spese legali liquidate in ordinanza ex art 624 c.p.c.

        Confermo che si sta consolidando l'orientamento da parte dei Giudici delle esecuzioni di provvedere sulle spese dell'opposizione anche in seno al provvedimento di accoglimento (o rigetto) della richiesta di sospensione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 618 c.p.c./624 c.p.c sul presupposto che trattasi di procedimento cautelare su cui vanno regolate le spese in applicazione del criterio della soccombenza
        Saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/11/2015 20:28

          RE: RE: RE: opponibilità spese legali liquidate in ordinanza ex art 624 c.p.c.

          Lo sappiamo, e per questo motivo abbiamo fornito egualmente una risposta. Abbiamo voluto tuttavia evidenziare il problema perché, a nostro avviso, nel caso di specie non dovrebbe applicarsi l'art. 669octies cpc, per essere la materia regolata dalla specifica norma dell'art. 624 cpc, che relega alla dichiarazione di estinzione la liquidazione delle spese; per questo avevamo detto che la liquidazione delle spese, al più, potrebbe capirsi quando il giudice ritenga comunque di chiudere il procedimento non fissando l'udienza per l'introduzione della causa di merito.
          Zucchetti Sg srl