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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
credito dell'appaltante che ha pagato le retribuzioni dei lavoratori dell'appaltatore
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Marco Crifò
Verdellino (BG)05/05/2016 10:25credito dell'appaltante che ha pagato le retribuzioni dei lavoratori dell'appaltatore
Una società ha appaltato dei lavori di edilizia ad una s.r.l. di cui in seguito è stato dichiarato il fallimento.
L'appaltante aveva corrisposto € 9.000,00 ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore fallito, in forza delle disposizioni della Legge Biagi.
L'appaltante chiede di essere ammesso al passivo del fallimento dell'appaltatore per la somma di € 9.000 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1, codice civile, sostenendo che trattasi di surroga ex art. 1203 n. 3 cod. civ..
Lo scrivente ritiene di proporre l'ammissione del credito in via chirografaria in quanto l'art. 29 della legge Biagi prevede l'obbligo in capo al committente di versare il trattamento retributivo dovuto ai dipendenti dell'appaltatore e tale obbligo deve ritenersi autonomo senza alcuna surroga nella posizione dell'appaltatore o subappaltatore. I lavoratori per la somma ricevuta dall'appaltante, non si sono insinuati al passivo, ma hanno fatto valere ex Legge Biagi la loro pretesa diretta nei confronti del committente, che quindi non ha nessuno cui surrogarsi e può far valere il diritto di regresso nei confronti dell'appaltatrice inadempiente.
Chiedo il Vs. parere al riguardo, Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/05/2016 19:57RE: credito dell'appaltante che ha pagato le retribuzioni dei lavoratori dell'appaltatore
Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione perché esiste una responsabilità solidale del committente, nei rapporti con l'appaltatore e/o il subappaltatore e rispettivi dipendenti.
Invero, questo principio della responsabilità solidale del committente nei contratti di appalto e subappalto trae fondamento sia dall'art. 1676 c.c., che concede ai dipendenti dell'appaltatore la facoltà di proporre azione diretta nei confronti del committente "per conseguire quanto è loro dovuto fino alla concorrenza con il debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda", sia dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha subito numerose modifiche, ma che, per quanto qui interessa, stabilisce che "salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto ….".
In questi casi il committente paga un debito dell'appaltatore in quanto la legge glielo impone, prevedendo la sua responsabilità solidale, per cui già in base a responsabilità, il committente può, a norma dell'art. 1299 c.c., ripetere dal condebitore quanto anticipato esercitando il regresso o surrogandosi nella posizione del creditore soddisfatto ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c., per il quale la surrogazione ha luogo di diritto "a vantaggio di colui ched, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo. Come se ciò non bastasse, l'ult. parte del citato art. 29 chiarisce che il committente che ha eseguito il pagamento "puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".
Ovviamente per effettuare il regresso o la surroga, il committente, creditore per l'anticipazione effettuata, non deve aver compensato tale credito con il debito per il pagamento dell'appalto, perché, a quel punto il rimborso sarebbe già avvenuto. In conclusione, quindi, il committente che ha eseguito il pagamento dei dipendenti dell'appaltatore, ove non si sia già rimborsato tramite compensazione con il prezzo per l'appalto, ha diritto a ripetere dall'appaltatore l'esborso sostenuto ed, esercitando la surroga, subentra nella medesima posizione dei creditori soddisfatti, per cui, a nostro avviso, può godere del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c., cui nella specie avrfebbero avuto diritto i dipendenti soddisfatti.
Zucchetti Sg srl
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Marco Crifò
Verdellino (BG)06/05/2016 08:10RE: RE: credito dell'appaltante che ha pagato le retribuzioni dei lavoratori dell'appaltatore
Grazie per il parere. Segnalo che in giurisprudenza si è sostenuta anche la tesi dell'obbligazione autonoma, senza surroga (Tribunale di Padova 16/2/2012 - il credito del committente era stato ammesso al passivo in via chirografaria ed a seguito di opposizione del creditore il Tribunale ha confermato la natura chirografaria del credito, sostenendo che trattasi di obbligazione autonoma. L'appaltante surrogato (nel caso una s.r.l.) ammesso al passivo ex art. 2751 bis - n. 1 Cod. Civ., ha diritto a vs. parere ad accedere alle prestazioni del fondo di garanzia INPS? Grazie. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/05/2016 20:06RE: RE: RE: credito dell'appaltante che ha pagato le retribuzioni dei lavoratori dell'appaltatore
Non conosciamo la sentenza del Tribunale di Padova da lei citata, né l'abbiamo trovata, ma ne prendiamo atto, rimanendo della nostra opinione per le ragioni che abbiamo esposto nella precedente risposta.
Quanto all'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia pensiamo che colui che si surroga assume la posizione del surrogato ai fini economici, per la entità e collocazione del credito, ma non subentra nei diritti legati alla specifica condizione del surrogato, quale quella di dipendente cui sono finalizzate le prestazioni del Fondo, che ha appunto lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest' ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto.
Zucchetti SG Srl
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Maria Paola Dente
ROMA19/01/2024 15:05RE: RE: credito dell'appaltante che ha pagato le retribuzioni dei lavoratori dell'appaltatore
Buon pomeriggio,
mi inserisco nella conversazione anche se piuttosto risalente poiché dalla consultazione delle norme generali, cui rinvia l'ultima parte dell'art.29 del d.lgs. 276/2003, a mio parere, la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il pagamento dei lavoratori - nel caso di specie effettuato dall'appaltatore che si surroga al subappaltatore fallito e richiede l'intero in privilegio di quanto ha pagato - in mancanza di diverso accordo si presume in parti uguali (artt.1294 e 1298 c.c.), e, pertanto, l'appaltatore che ha pagato, poiché si giova (di fronte al committente) del lavoro dei dipendenti del subappaltatore fallito, nel momento in cui si insinua al passivo del fallimento, dovrebbe essere ammesso sì in privilegio, ma per la metà del credito soddisfatto.
Cosa ne pensate?
Ringrazio dell'attenzione
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/01/2024 16:04RE: RE: RE: credito dell'appaltante che ha pagato le retribuzioni dei lavoratori dell'appaltatore
Con l'art. 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003 è stata introdotta la responsabilità solidale fra committente ed appaltante (o subappaltatore), quale tutela rafforzata in favore dei lavoratori impiegati negli appalti.
La solidarietà ha una valenza esterna nei confronti del creditore comune, il quale è, in forza della solidarietà, autorizzato a rivolgersi a ciascun debitore chiedendo a ciascuno il pagamento dell'intero, fino, ovviamente, alla soddisfazione del suo credito, e l'art. 1294 c.c. si limita a stabilire che la solidarietà passiva tra condebitori si presume, se non è disposto diversamente. Nei rapporti interni tra coobbligati non opera più la solidarietà in quanto l'obbligazione si divide tra i diversi debitori, "salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi", dispone il primo comma dell'art. 1298 c.c., e, solo nel caso in cui non si riesca a stabilire nell'interesse di quale condebitore l'obbligazione sia stata contratta, scatta il principio di cui al comma 2 dell'art. 1298 c.c., per il quale, appunto, "le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente".
Pensi all'ipotesi del fideiussore solidale, che è obbligato solidalmente verso l'esterno, ma nei rapporti interni può rivalersi nei confronti dell'obbligato principale per l'intero credito pagato o, viceversa all'mutuo contratto da due coniugi per l'acquisto dell'immobile ad essi cointestato, ove chiaramente l'obbligazione è comune ad entrambi i mutuatari. Orbene, nel sua caso, non vi è dubbio che i dipendenti del subappaltatore debbano essere pagati da costui che è il datore di lavoro, per cui quando la legge aggiunge, per favorire i dipendenti, che al pagamento delle obbligazioni verso costoro è tenuto solidalmente anche l'appaltatore, appare chiaro che l'obbligazione di quest'ultimo è finalizzata al pagamento del debito del subappaltatore, di modo che se l'appaltatore paga può esercitare il regresso o rivalersi mediante surroga per l'intero debito nei confronti del subappaltatore; esercitando la surroga l'appaltatore si pone nella stessa posizione dell'originario creditore, sicchè come era privilegiato il credito dei dipendenti verso il loro datore di lavoro, così gode dello stesso privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c., il credito dell'appaltatore.
Zucchetti SG srl
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