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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio Imposta di registro ex art. 2772 CC
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)22/03/2022 16:37Privilegio Imposta di registro ex art. 2772 CC
Buonasera, chiedo il Vs. supporto su quanto segue:
L'Ag. Entrate Riscossione chiede, in via tardiva, l'ammissione di un credito da cartella per l'omesso versamento dell'imposta di registro + sanzioni + interessi e spese (queste ultime tutte in chirografo) .
In particolare, per le sanzioni pecuniarie viene richiesta l'ammissione in privilegio di grado 4 ex artt. 2772 e/o 2758 cc n. 7 art 2778 cc.
Chiedo: quale la corretta classificazione da attribuire in Fallco?
Molte grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/03/2022 18:52RE: Privilegio Imposta di registro ex art. 2772 CC
La sua difficoltà è spiegabile in quanto l'ARE chiede due tipi di privilegio per lo stesso credito derivante da omesso versamento dell'imposta di registro; il privilegio speciale immobiliare di cui al primo comma dell'art. 2772 c.c. che occupa il quarto posto nella scala dei privilegi immobiliari di cui all'art. 2780 c.c. e il privilegio mobiliare speciale di cui al primo comma dell'art. 2758 c.c., che occupa il settimo posto nell'ordine dei privilegi mobiliari di cui all'art. 1778 c.c.
Oggetto del privilegio, secondo le norme citate, sono, nel primo caso gli immobili e nel secondo i mobili ai quali il tributo si riferisce, sicchè la prima cosa da guardare è se esistono nell'attivo fallimentare questi beni perché trattandosi di privilegi speciali, la mancanza dei beni su cui esercitare il privilegio, fa degradare (o al momento della formazione dello stato passivo ove i beni siano irrecuperabili o al momento del riparto il credito al chirografo), per cui se, ad esempio l'imposta di registro riguarda la vendita di un bene immobile comprensivo di mobili da parte del fallito, il privilegio non può essere riconosciuto, salvo che non si prospetti una revocatoria della vendita, perché né l'immobile, né i mobili oggetto del privilegio fanno più parte dell'attivo fallimentare.
In ogni caso, se riconosce i privilegi richiesti le voci nella tabella Fallco sono le seuqnti:
Per il privilegio immobiliare
Prg. 6 Prefer. Gi4.1 Spe CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE AL GRADO 4 -crediti dello Stato per tributi indiretti, per IVA sugli immobili in caso di responsabilità solidale del cessionario e per IVA di rivalsa verso il cessionario o il committente ex art. 2772 c.c.
Per il privilegio mobiliare
Prg. 28 Prefer. G7.1 Spe CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 - crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c.
Zucchetti SG srl-
Simone Giannecchini
Lido di Camaiore (LU)09/03/2023 19:25RE: RE: Privilegio Imposta di registro ex art. 2772 CC
Buonasera,
ho una situazione simile al collega ma bensì in un concordato. Agenzia delle Entrate è stata inserita nel piano con credito privilegiato speciale immobiliare, per imposta di registro, a seguito di accertamento di un atto di compravendita registro nel 2008..
L'iscrizione a ruolo però è avvenuta solo nel 2015, un anno dopo l'omologa del concordato.
Potrebbe ritenersi che ad oggi, andando a fare il riparto del concordato, il privilegio sia decaduto?
ll riferimento legislativo è l'art. 56 c. 4 del d.p.r. n. 131/68, "riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio" . La norma dispone che ".. lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal Codice Civile . Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione".
A mio avviso il disposto non aiuta a stabilire una coincidenza o un nesso con i termini previsti per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione.
Io arriverei alla conclusione che è necessaria l'iscrizione a ruolo dell'imposta complementare per l'esigibilità.
Grazie
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/03/2023 18:04RE: RE: RE: Privilegio Imposta di registro ex art. 2772 CC
Per quello che abbiamo compreso della ricostruzione della tempistica degli eventi, gli effetti della disposizione citata nel quesito ci paiono sufficientemente chiari, tenuto anche conto del fatto che non è l'iscrizione a ruolo ma la notifica della relativa cartella che interrompe i termini di prescrizione: il quinquennio decorre dal 2008, e l'iscrizione a ruolo non interrompe il termine prescrizionale; ma anche se così fosse, tale termine nel 2015 era abbondantemente spirato.
Riteniamo quindi che il privilegio non spetti.
Va però approfondito cosa esattamente è accaduto nel 2008 (o successivamente): è solo stato notificato un accertamento esecutivo non impugnato, o tale accertamento è stato impugnato, o a seguito di esso è stata notificata una cartella, o altro?
Vertendosi in tema di prescrizione/decadenza, ogni atto eventualmente notificato assume una rilevanza fondamentale.
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